Camera

Componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali; riaprire i termini per le candidature

Data: 02/10/2019
Numero: 9/2107/1. / Ordine del giorno
Soggetto: Camera dei Deputati
Data Risposta: -

Disegno di legge: S. 1460 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64 (Approvato dal Senato) (A.C. 2107)

La Camera 

impegna il Governo 

a valutare favorevolmente l'eventuale riapertura, disposta dai Presidenti delle Camere, del termine per la presentazione delle candidature a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'avviso del 19 aprile 2019, pubblicato ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

On. Tommaso Foti

L'Ordine del giorno è stato dichiarato non ammissibile

DIBATTITO IN AULA

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo recante le modificazioni apportate dal Senato, al quale non sono state presentate proposte emendative (Vedi l'allegato A). Avverto che dopo l'esame degli ordini del giorno non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento. 

(Esame di un ordine del giorno - A.C. 2107) 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato (Vedi l'allegato A). Avverto che la Presidenza non ha ritenuto ammissibile l'ordine del giorno Foti n. 9/2107/1, che, essendo volto ad impegnare il Governo ad esprimere una valutazione su una materia che non rientra nell'ambito delle sue competenze, si pone in contrasto con l'articolo 88, comma 1, del Regolamento. Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori il deputato Foti. Ne ha facoltà. 

TOMMASO FOTI (FDI). Signor Presidente, io non contesto la scelta che lei ha fatto, perché oltretutto non vi sarebbero mezzi diversi per potere far rivedere la sua decisione, salvo un suo ripensamento, per le osservazioni che mi permetto di svolgere in questa sede. L'ordine del giorno è perfettamente in linea con il decreto-legge. Perché? Perché questo decreto-legge di fatto proroga al 31 dicembre 2019 il comitato, che è scaduto in realtà ormai da mesi, esattamente dal 19 giugno, il comitato relativo al Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Su questo non vi è dubbio. Non siamo neppure in regime di prorogatio, perché la prorogatio che il Consiglio di Stato aveva ammesso era una prorogatio di 60 giorni al massimo, il cui termine, come le è noto, scadeva nel mese di agosto 2019. A tal punto che è stata non a caso presentata una norma, oggi in fase di conversione, essendo stato utilizzato lo strumento del decreto-legge, per prorogare la funzionalità del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali fino al 31 dicembre. Qual è la ratio dell'ordine del giorno? Vi è una parte che potremmo definire legislativa, quella che ci interessa oggi, che è collegata però ad una parte, che potremmo definire non legislativa ma amministrativa, cioè il bando attraverso il quale poi i Presidenti di Camera e Senato scelgono i componenti del Collegio. Ora, l'avviso è stato emesso il 19 aprile, giustamente rispetto al termine in allora fissato della durata del Collegio medesimo del 19 giugno. È evidente che vi poteva essere anche una situazione di una persona che al 19, 20, 25 aprile non aveva la possibilità di presentare la domanda, perché incompatibile o ineleggibile in quel momento, ma che oggi, stante la proroga dei termini, potrebbe essere perfettamente compatibile e perfettamente eleggibile. E allora qui si apre un vulnus tra una norma che dice una cosa e una pratica che rimane ferma e ne sostiene un'altra. Si dirà che l'impegno al Governo potrebbe essere quello di modificare la norma, ma in realtà la norma il Governo l'ha modificata, perché il Collegio, come noi abbiamo visto, è stato dilatato nelle sue competenze, ancorché per l'ordinaria amministrazione, al 31 dicembre 2019. E allora vado alla conclusione. A me pare che il sostenere che il Governo, come noi riteniamo nell'ordine del giorno, valuterebbe favorevolmente… Il che non significa che se i Presidenti di Camera e Senato non lo fanno, allora la valutazione sarebbe negativa! Ma di valutare favorevolmente la possibilità che i Presidenti di Camera e Senato riaprano, anche se per un brevissimo tempo, la possibilità di presentare le domande per essere nominati in questo Collegio, ebbene, mi pare che sia ragionevole. Non penso neanche che ci siano effettivamente precedenti: tradizionalmente è ovvio che l'attività degli ordini di coloro i quali presentano l'ordine del giorno è rivolta ad un impegno al Governo perché il Governo faccia; in questo caso il Governo esprime soltanto un giudizio, potrebbe esprimere soltanto un giudizio in questo momento, dicendo: ferma restando l'autonomia del Presidente di Camera e Senato, se riaprono i termini, per quanto ci riguarda non vi sono elementi a contrario, atteso che noi i termini entro i quali potranno operare non più in prorogatio, ma in differimento di termini i componenti del Collegio li abbiamo già decisi nella data del 31 dicembre. Io quindi le chiedo (e ho concluso, signor Presidente) se ella potrebbe valutare l'opportunità di rivedere la sua decisione, e in ogni caso se potrebbe trasmettere questa mia richiesta al Presidente della Camera, perché in accordo col Presidente del Senato riaprano i termini, come dovrebbe essere fatto in uno Stato di diritto (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Onorevole Foti, lei mi sembra che abbia interpretato bene anche nel suo intervento la non competenza del Governo ad intervenire in questa materia, che è l'oggetto dell'inammissibilità dell'ordine del giorno. Comunque farò presente questa sua richiesta, che ha formulato all'interno del suo intervento.

facebbok

Rassegna Stampa

TommasoFoti
powered by Blacklemon Srl