Camera

DDL recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Questione pregiudiziale

Data: 24/02/2020
Numero: A.C. 2394 / Questione pregiudiziale n. 2
Soggetto: Camera dei Deputati
Data Risposta: 24/02/2020

Disegno di legge: S. 1659 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (Approvato dal Senato) (A.C. 2394)

La Camera, 

rilevato che: 

il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161, recante « Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni », introduce modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della relativa documentazione; 

come si evince dalla relazione, l'obiettivo del provvedimento è quello di tutelare la riservatezza delle persone attraverso delle modifiche alla disciplina delle intercettazioni telefoniche e operando delle disposizioni correttive volte ad eliminare gli effetti distorsivi, inerenti la tutela delle garanzie difensive e della funzionalità nello svolgersi delle indagini preliminari, che si potrebbero produrre con l'immediata ed integrale applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216; 

il testo in esame dispone la proroga al 1o maggio 2020 dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di intercettazioni e di quelle riformate dal decreto legislativo n. 216 del 2017. Per le indagini in corso restano valide le regole attualmente in vigore, mentre le nuove disposizioni previste dal decreto-legge si applicheranno alle iscrizioni di reato successive al 30 aprile 2020; 

per quanto concerne il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni, si tratterebbe, dunque, della quarta proroga, dopo la prima disposta dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, la successiva disposta dall'articolo 1, comma 1139, lettera a), n. 1), legge 30 dicembre 2018, n. 145 e quella disposta in seguito dall'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77; 

il decreto in fase di conversione prevede, tra le altre misure, che l'utilizzo dei c.d. trojan horse (captatori informatici) nelle intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione venga esteso anche ai reati commessi dagli incaricati di pubblico servizio (nella formulazione attuale della norma l'impiego è previsto solo per quelli commessi da pubblici ufficiali). In concreto, l'uso di trojan consiste nell'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. A tal fine possono essere impiegati solo programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia; 

il testo dispone, inoltre, che sarà il pubblico ministero e non più la polizia giudiziaria ad avere il controllo sulle intercettazioni non rilevanti, oltre ad essere prevista la possibilità per gli avvocati difensori di esaminare per via telematica il materiale; 

si tratta di norme ordinamentali e procedurali, rilevanti in tema di giustizia che sarebbe stato opportuno trattare in provvedimenti specifici e approfonditi nel dibattito parlamentare rispettando il corretto equilibrio tra Parlamento e Governo oltre che la funzione legislativa collettivamente attribuita alle due Camere; 

il carattere di non urgenza del provvedimento si evince dalla norma che prevede, come evidenziato anche nella relazione tecnica, « un mero slittamento temporale dell'entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni », disponendo interventi di completamento delle misure organizzative. Inoltre, l'efficacia delle disposizioni introdotte è ulteriormente procrastinata perché legata, per alcuni aspetti all'emanazione di decreti ministeriali a cui sono demandati criteri e modalità cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi e anche per scandire i termini di informatizzazione di tutte le attività di deposito e di trasmissione relative alle intercettazioni; 

in relazione a quasi tutte le misure previste dal decreto-legge non sussistono i presupposti di necessità di cui agli articoli 72 e 77 della Costituzione trattandosi di una proroga dell'entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni, già posticipata altre volte; 

inoltre, l'articolo 77 della Costituzione consente al Governo di emanare atti con forza di legge, solo in casi eccezionali, caratterizzati da straordinaria necessità e urgenza, che non si ravvisano nel provvedimento in esame, che tra le altre misure prevede oltre che chiarimenti lessicali e interpretativi rispetto a prassi già vigenti e di corrente applicazione nei procedimenti penali, anche norme di completamento di misure organizzative già in atto, tra cui il miglioramento dell'esecuzione della attività di intercettazione, e il ripristino di alcune disposizioni che il codice di procedura penale già prevedeva nella versione anteriore all'intervento normativo operato con il citato decreto legislativo n. 216 del 2017, 

delibera 

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2394. 

Questione pregiudiziale sottoscritta dai parlamentari: Lollobrigida, Varchi, Maschio, Foti.

Nella seduta del 24 febbraio 2020 la questione pregiudiziale è stata respinta dalla Camera dei Deputati


DIBATTITO IN AULA

PRESIDENTE. L'onorevole Foti ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Lollobrigida ed altri n. 2. 

TOMMASO FOTI (FDI). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi già nella discussione sulle linee generali il gruppo di Fratelli d'Italia, per il tramite dei colleghi Varchi e Delmastro, ha illustrato le ragioni di merito e di metodo che vedono la opposizione del nostro gruppo, del gruppo della destra politica italiana, di un gruppo che - vorrei dirlo subito - non è un gruppo parlamentare che è nato all'insegna delle garanzie estreme per i delinquenti. Noi, rispetto ad esempio al terrorismo, anche negli anni di piombo, assumemmo posizioni molto dure, addirittura evocando in quel caso, essendo vigente, l'applicazione del codice penale militare di guerra nei confronti dei terroristi. Quindi non siamo qui a sostenere una posizione blanda o solo perché si voglia essere garantisti a tutti i costi, ma noi non possiamo accettare le parificazioni ignobili che il decreto-legge introduce mettendo sullo stesso piano terroristi, camorristi e coloro i quali magari sono accusati di corruzione. È evidente che vi è una disparità di trattamento, di confronto, di tematiche che non possono essere assimilabili e che qui vengono assimilate. Ma, vede signor Presidente, penso di dover anche dire che, sotto il profilo anche legislativo, anche della partecipazione del Parlamento al processo legislativo qui siamo di fronte alla quarta proroga dell'entrata in vigore, salvo gli articoli 1 e 6, di un decreto legislativo che già di per sé è vero che si può adottare ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, ma altrettanto vero è che, dopo l'approvazione della legge delega, lascia ampio spazio all'Esecutivo e poco spazio di manovra al Parlamento, se non all'interno delle Commissioni parlamentari competenti e solo ed esclusivamente in ragione di un potere. E allora, vedete, quando si assume un decreto legislativo che già di per sé, torno a ripetere, non è la strada ordinaria del procedimento legislativo e poi si arriva alla quarta proroga dell'entrata in vigore delle norme di quel decreto, beh penso che qualcosa bisogna chiedersi in termini di rispetto dei diritti previsti dalla Costituzione, dei principi stabiliti dalla Costituzione e, mi permetto di dire, che la violazione dell'articolo 70 in questo caso è sola una delle tante violazioni delle norme costituzionali. Ma come si può fare a sostenere che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere quanto il decreto-legge è stato esaminato per poche ore - ringrazio i nostri parlamentari che se ne sono fatti carico in Commissione - un paio d'ore nel dibattito di questa mattina, lo strozzamento del dibattito avvenuto poc'anzi ed ora, dopo le pregiudiziali, la posizione del voto di fiducia che fa decadere automaticamente tutti gli emendamenti. È evidente che non vi è un esercizio collettivo della funzione legislativa così come dettata dalla Costituzione; è vero altrettanto che, così come prevede l'articolo 77 della Costituzione, in questo provvedimento non vi sono le ragioni straordinarie di necessità ed urgenza così come previste dalla Costituzione stessa. Quindi violazione dell'articolo 70, violazione dell'articolo 77 della Costituzione ma non basta: violazione dell'articolo 24, comma 2, laddove si dice che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado. Ebbene qui il diritto alla difesa nei confronti dell'indagato o dell'imputato viene violato a tal punto che, a mio avviso, vi sono anche le ragioni per sostenere la violazione dell'articolo 111, comma 3 della Costituzione, cioè il diritto al giusto processo. Stiamo smantellando tutti i principi a garanzia di un ordinamento giudiziario che deve essere fatto di pesi e contrappesi e non sicuramente essere violentato da norme così sporadiche che ne alterano sistematicamente le ragioni. E allora, vede, signor Presidente, ritengo che anche l'articolo 25 della Costituzione, laddove proprio è stabilito e richiamato il principio di legalità, sia mortificato dal novero troppo ampio dei delitti richiamati dall'articolo 226, comma 2 -bis, del codice di procedura penale. Avete fatto tutto il possibile per smontare quello che poteva essere un processo nel contraddittorio tra le parti e non voglio qui soffermarmi, perché già lo hanno fatto molto bene i colleghi che sono intervenuti in discussione generale, non voglio qui soffermarmi troppo sulla estensione dell'utilizzo del trojan horse nei reati contro la pubblica amministrazione, anche quando si tratta di incaricati di pubblico servizio. Già i pubblici ufficiali erano stati inseriti con lo "Spazzacorrotti", oggi estendiamo anche agli incaricati di pubblico servizio ben sapendo che una costante giurisprudenza ne dà una definizione molto allargata e molto difficile poi da poter circoscrivere. Dunque mi sia consentito di dire: non possiamo pensare che il trojan da mezzo di ricerca della prova per i reati che il pubblico ministero ipotizza come già commessi diventi uno strumento per individuare reati in una fase anteriore alla formale apertura dell'indagine penale. Voi tutto state facendo anche e soprattutto mortificando la funzione della professione forense solo che si pensi che passiamo dall'avvocato con la toga all'avvocato con la cuffietta in questo decreto (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), cioè cerchiamo di dare dell'avvocato una immagine e una figura ben diversa da quella che gli compete, quasi che dovesse essere lui l'orecchio del grande fratello privato che si permette di entrare a piè pari nella vita di ognuno di noi. Siamo passati dal contraddittorio tra le parti a ruolo primario dello spione privato perché lo Stato decide motu proprio di affidare all'esterno un'attività che dovrebbe essere propria invece dello Stato, compito specifico dello Stato. Perché, quando si entra nella libertà individuale di espressione di una persona, non al mercato ci si può affidare, ma si deve necessariamente richiedere la presenza dello Stato. Tutto ciò voi avete dimenticato. Avete fatto un decreto per il quale e con il quale peggiorerete la situazione della giustizia nel nostro Paese, ma la cosa più mortificante è quell'alibi che vi siete creati, secondo cui le norme di questo decreto saranno ad invarianza finanziaria. Ebbene, tra le tante violazioni che contiene questo decreto dei principi costituzionali, vi è anche quella dell'articolo 81, comma 3, della Costituzione, in ragione del quale ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Voi non vi fate fronte, se non con una formula di rito, ben consci che persino gli uffici preposti del Senato avevano e hanno sottolineato come da questo decreto non possano che discendere nuove spese; ciononostante avete fatto spallucce. Bene, noi voteremo convinti tutte le pregiudiziali di costituzionalità, convinti che, ancora una volta, avete dato pessima prova del pessimo modo con cui voi amministrate questo Paese e volete amministrare da oggi in tal senso anche la giustizia italiana (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia).

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