Camera

Aumenti pensioni INPS

Data: 22/11/2012
Numero: 9/5534-bis-A/15
Soggetto: Governo - Ordine del Giorno
Data Risposta: 22/11/2012

La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2013 e considerati gli interventi introdotti da tale disegno di legge in relazione alle deroghe previste dall'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 in favore dei cosiddetti «esodati»,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 21, del disegno di legge in esame - a parziale copertura dei relativi oneri - prevede che, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non sia riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo dell'INPS;
    in ogni caso, il medesimo comma 21 dispone che entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, monitori gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni in materia di «esodati» e, qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui sopra, nella misura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge ovvero in misura ridotta;
    è del tutto evidente che una misura restrittiva delle rivalutazioni di un importo pensionistico in favore di un numero ampio di cittadini, come è quello che percepisce trattamenti previdenziali superiori a sei volte in «minimo INPS» (sostanzialmente, la «classe media» della società italiana), non può facilmente essere sostenuta dal punto di vista sociale, sia pure per finalità meritorie come la tutela dei cosiddetti «esodati»,

impegna il Governo


a monitorare gli effetti applicativi della norma citata in premessa, affinché qualora non si realizzassero le condizioni per l'emanazione del decreto non regolamentare di cui al citato comma 21 dell'articolo 2, siano adottate ulteriori iniziative normative, quali ad esempio il ddl di stabilità per il 2014, volte ad individuare una soluzione finanziaria differente per assicurare la copertura degli oneri di cui in premessa.
9/5534-bis-A/15. Tommaso Foti.

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