Numero: 5-05325 / Interrogazione a risposta in commissione
Soggetto: MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Data Risposta: -
Per sapere – premesso che:
la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020 si è pronunciata sul tema della disciplina riguardante l'esenzione Imu in situazioni di nucleo famigliare scisso;
l'articolo 13, comma 2, del decretolegge n. 201 del 2011 (così come l'articolo 1, commi 739 e seguenti, della legge 160 del 2019 che disciplina la « nuova Imu ») è sempre stato interpretato, anche dalla maggior parte dei comuni, nel senso che, se i coniugi risiedevano anagraficamente in comuni diversi, l'agevolazione spettava solo sulla dimora principale, a meno che non si potesse applicare ad entrambe le unità immobiliari, laddove fosse dimostrata la necessità per i coniugi di risiedere anagraficamente in comuni diversi;
con l'ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha invece ritenuto che, perché possa operare l'esenzione, il possessore e il suo nucleo famigliare debbano non solo dimorare, ma anche risiedere anagraficamente nella unità immobiliare adibita ad abitazione principale, mentre nell'ipotesi di diversa residenza anagrafica dei coniugi e, quindi, « scissione » del nucleo famigliare, nessun immobile può beneficiare dell'agevolazione –:
se, il Ministro interrogato intenda assumere iniziative normative che permettano di usufruire dell'agevolazione anche nel caso di « scissione » del nucleo famigliare.
Interrogazione sottoscritta dai parlamentari Foti e Bignami.