Camera

Sarmato (Pc), caso 'Sasso'; garantire le prerogative di tutti i consiglieri comunali

Data: 12/01/2021
Numero: 4-07987 / Interrogazione a risposta scritta
Soggetto: MINISTRO DELL'INTERNO
Data Risposta: -

Per sapere – premesso che: 

il 20 dicembre 2020 si è svolto, giusta la convocazione e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il consiglio comunale di Sarmato (Pc) in video conferenza e per mezzo della piattaforma Lifesize; 

nella detta seduta, così come verificabile dalla registrazione della stessa, risulta essere stata formulata un'incalzante richiesta al consigliere Piero Sasso, da parte di vice-sindaco, sindaco e segretario comunale, volta a conoscere da quale luogo egli stesse collegandosi, contestando che in ragione dell'ora (circa le 24) il fatto di non trovarsi presso la propria abitazione costituiva violazione delle prescrizioni in vigore per il contrasto della diffusione del Covid- 19, segnatamente quelle riguardanti il cosiddetto « coprifuoco » dalle 22.00 alle 5.00; 

risulta all'interrogante che, il giorno successivo, il predetto consigliere Sasso abbia notiziato dell'accaduto sia il Garante della privacy sia la locale stazione dei Carabinieri, avendo ravvisato nella insistenza dei quesiti postigli dalle sopra menzionate figure un arbitrario esercizio delle funzioni, oltre che la violazione del diritto alla di lui privacy, pur non avendo problemi ad illustrare agli stessi, con cristallina trasparenza, le ragioni per le quali il collegamento veniva effettuato al di fuori dell'immobile in cui ha eletto la propria residenza; 

il predetto consigliere, infatti, in ragione della precaria connessione alla rete internet, quando effettuata dal luogo di residenza, si era già trovato nella condizione, ampiamente nota al sindaco, di dover richiedere l'utilizzo di una postazione fissa all'interno della sede del comune di Sarmato al fine di tentare, invero senza successo, di partecipare alle adunanze del consiglio comunale di Sarmato, e ciò per potere espletare le proprie funzioni, così come dovrebbe essere a norma di legge garantito a tutti I componenti delle assemblee di carattere elettivo; 

va evidenziato che, stanti le vigenti normative, sia obbligo dell'ente locale garantire ai consiglieri il diritto di partecipare alle adunanze dei consigli comunali; al fine di non gravare eccessivamente sulla macchina comunale il consigliere Sasso ha provveduto, per la seduta del 20 dicembre 2020, ad organizzarsi autonomamente presso altro luogo in cui il segnale internet per la connessione dati risultasse adeguato; 

l'atteggiamento in sostanza inquisitorio di vice-sindaco, sindaco e segretario comunale, appare all'interrogante del tutto inopinato, vuoi con riferimento alla normativa vigente in materia di privacy, vuoi in ordine alla pretesa secondo cui il consigliere Sasso avrebbe dovuto collegarsi dalla propria residenza alla rete internet, circostanza quest'ultima che non trova legittimazione normativa e giuridica alcuna –: 

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra rappresentati e quali iniziative per quanto di competenza, intenda assumere al fine del pieno rispetto delle norme vigenti in materia di svolgimento delle sedute dei consigli comunali in video conferenza, di cui in particolare all'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020, e per chiarire in maniera univoca le modalità legittime di collegamento, quando il consiglio comunale si svolga mediante piattaforme per le video conferenze, dal luogo che i consiglieri ritengano più idoneo, purché sia garantita la riconoscibilità dei consiglieri stessi.

On. Tommaso Foti

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