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Disposizioni per l'attuazione PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose - Promuovere la coabitazione intergenerazionale

Data: 20/12/2021
Numero: 21.01. / Emendamento
Soggetto: Camera dei Deputati

Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (A.C. 3354-A)

PROPOSTA EMENDATIVA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente: 

Art. 21-bis. 
(Disposizioni per favorire lo sviluppo di progetti di coabitazione per persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e di coabitazione intergenerazionale) 

1. Al fine di consentire il recupero di ambiti urbani con scarsa densità abitativa e di promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, i comuni, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, autorizzano il cambio di destinazione d'uso degli immobili, a qualsiasi attività destinati, da riconvertire ai fini della destinazione alla realizzazione dei seguenti progetti: a) progetti di coabitazione per persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età, intendendosi per tali i progetti di coabitazione riservati a persone di età superiore a 65 anni, che prevedono l'istituzione di complessi abitativi composti da più unità residenziali a uso esclusivo, anche con carattere di alloggio sociale ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, nonché da spazi coperti e scoperti a uso comune con funzione ricreativa, ludico-culturale, sportiva e sociosanitaria; l'estensione degli spazi coperti comuni deve essere compresa tra il 12,5 per cento e il 25 per cento della superficie utile lorda totale delle unità abitative a uso esclusivo; b) progetti di coabitazione intergenerazionale, intendendosi per tali i progetti volti all'istituzione di complessi edilizi aventi le caratteristiche di cui alla lettera a), in cui una quota non superiore al 50 per cento delle unità residenziali a uso esclusivo è riservata a soggetti a basso reddito di età compresa tra 18 e 35 anni, a giovani coppie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 18.000 euro o a studenti fuori sede, i quali si impegnano alla collaborazione attiva e al sostegno nei confronti dei residenti di età superiore a quella per l'accesso alla pensione, beneficiando, nei termini e con le modalità previsti dai regolamenti interni di cui al comma 3, di misure economiche incentivanti; qualora beneficiari dei progetti siano giovani coppie, può essere prevista la destinazione di parte degli spazi comuni ad asili nido. 

2. I complessi edilizi destinati ai progetti di cui al comma 1 devono garantire l'efficienza energetica e la limitazione delle emissioni inquinanti e dell'impatto ambientale, anche mediante la predisposizione di aree destinate a spazi verdi. 

3. Le attività ricreative, ludico-culturali, sportive e di sostegno socio-sanitario offerte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 prevedono la partecipazione su base volontaria degli abitanti del complesso immobiliare e sono programmate, organizzate e gestite in modo autonomo dai residenti, sulla base di regolamenti interni di gestione degli spazi comuni approvati dall'assemblea dei residenti che prevedono anche le modalità di partecipazione attiva degli abitanti del complesso edilizio, nonché il corrispettivo a carico dei fruitori. 

4. In nessun caso le funzioni di sostegno socio-sanitario offerte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 hanno caratteristiche, in termini di programmazione e di standardizzazione delle modalità organizzative della giornata, assimilabili a quelle delle residenze sanitarie assistenziali. 

5. Salva diversa disposizione regionale, i comuni, previa valutazione della sostenibilità del maggiore carico insediativo e della compatibilità con i caratteri culturali, ambientali e paesaggistici dei luoghi, autorizzano la costruzione di complessi edilizi riservati ai progetti di cui al comma 1 in ambiti a destinazione residenziale, consentendo un aumento della capacità edificatoria fino al 20 per cento, nonché in aree con destinazione non residenziale e in ambiti destinati a servizi che sono in esubero rispetto alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui all'articolo 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, assegnando a tali aree una capacità edificatoria secondo il metodo della perequazione urbanistica. 

6. Salva diversa disposizione regionale, i comuni autorizzano la costruzione di complessi edilizi destinati ai progetti al comma 1 anche in deroga agli indici e agli standard urbanistici di cui all'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, purché la dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi sia localizzata negli insediamenti limitrofi. In tale caso, i progetti devono prevedere forme di fruizione collettiva delle aree del complesso edilizio destinate a uso comune. 

7. I comuni, con specifica deliberazione del consiglio, possono individuare gli ambiti di cui allo strumento urbanistico generale in cui è esclusa la localizzazione di progetti di cui al comma 1. 

8. Le regioni disciplinano le competenze urbanistiche, le procedure di approvazione dei progetti di cui al comma 1, i requisiti minimi essenziali degli immobili e i canoni di locazione delle abitazioni, tenendo conto: 

a) della necessità di dotare le unità residenziali a uso esclusivo di caratteristiche architettoniche in grado di garantire la sicurezza dei residenti; 
b) dell'esigenza di garantire l'adeguata dotazione di spazi coperti e scoperti destinati a uso comune e la loro idoneità a svolgere la funzione cui sono destinati nell'ambito dei progetti di coabitazione; 
c) nella determinazione dei canoni di locazione, della capacità economica e patrimoniale dei residenti e delle esigenze di sostegno e di assistenza di ciascuno, in modo da garantire l'accesso a chi versi in condizioni socio-economiche più svantaggiate e da assicurare la remuneratività dell'investimento effettuato dal soggetto promotore del progetto. 

9. I progetti di cui al comma 1 possono essere promossi dagli enti pubblici proprietari delle aree o degli immobili sui quali devono essere realizzati i complessi edilizi, nonché da qualsiasi soggetto privato destinatario di una concessione del diritto di superficie o di assegnazione di immobili in comodato d'uso per un periodo non inferiore a sessanta anni. 

10. I progetti di cui al comma 1 possono essere promossi e finanziati anche nell'ambito del sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009; ai medesimi fini, la società CDP Immobiliare società di gestione del risparmio Spa può intervenire impiegando risorse a valere sul Fondo investimenti per l'abitare e su analoghi fondi. 

11. I soggetti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui all'elenco A allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono promuovere e finanziare i progetti di cui al comma 1, riservando gli stessi ai propri iscritti, secondo modalità stabilite dai medesimi soggetti. 

12. La Cassa depositi e prestiti Spa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché gli altri enti connotati da finalità socioassistenziali sono autorizzati ad attivare programmi sperimentali per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 che prevedano la realizzazione di almeno un progetto in ogni regione, garantendo, altresì, la realizzazione di almeno tre progetti di coabitazione intergenerazionale. Ai programmi sperimentali possono partecipare anche i soggetti di cui al comma 3 nonché fondi pensione privati e fondi di investimento. 

13. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 i soggetti interessati sono esonerati dalla corresponsione della quota parte del contributo previsto dall'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurata al costo di costruzione. Le regioni possono utilizzare i fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica per compensare fino al 50 per cento la quota parte del citato contributo commisurata all'incidenza degli oneri di urbanizzazione. 

14. Al fine di consentire il recupero di ambiti urbani con scarsa densità abitativa e di promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e l'incremento dell'efficienza energetica e antisismica del patrimonio edilizio esistente, i soggetti promotori di cui al comma 1 fruiscono delle detrazioni per gli interventi di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se non rientranti tra i soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo 119. 

15. I progetti di cui al comma 1 possono essere oggetto di finanziamento pubblico a fondo perduto per un importo non superiore al 50 per cento del costo complessivo del progetto, come attestato nel quadro tecnico-economico allegato al capitolato d'appalto e validato da un ente certificatore autorizzato, e, in ogni caso, non superiore ai costi rimasti a carico del soggetto promotore in seguito alla fruizione delle agevolazioni di cui al comma 14 e alle altre disposizioni incentivanti applicabili. A tale fine, il quadro tecnico-economico riporta distintamente le spese ammesse a ciascuna agevolazione e l'importo del corrispondente beneficio fiscale. Il finanziamento di cui al presente comma è erogato per la metà al momento dell'approvazione del progetto e per l'altra metà successivamente al deposito della dichiarazione di fine lavori. I requisiti di accesso al finanziamento, i criteri per l'assegnazione delle risorse nonché le modalità di erogazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

16. Per le finalità di cui al comma 15, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo per i progetti di coabitazione, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. 

17. Nell'ambito dei progetti oggetto di finanziamento pubblico ai sensi del comma 15, il canone di locazione delle abitazioni, comprensivo della quota parte riferita all'uso degli spazi destinati alle funzioni di sostegno di pertinenza dell'unità immobiliare, non può essere superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

18. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni non abbiano adottato le disposizioni di cui al comma 8, i soggetti che intendono realizzare progetti di cui al comma 1 presentano al comune interessato il progetto definitivo ai fini della sua approvazione. 

19. Entro quindici giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo di cui al comma 18, il comune indìce una conferenza di servizi alla quale partecipano tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e il rappresentante della regione interessata, nonché il soggetto proponente. In sede di conferenza di servizi possono essere richieste al soggetto proponente solo le modifiche al progetto strettamente necessarie alla sua approvazione. Entro centoventi giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi, deve essere adottata la determinazione conclusiva dei lavori della medesima conferenza. 

20. La determinazione conclusiva dei lavori della conferenza di servizi di cui al comma 19 del presente articolo ha gli effetti del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia stata preceduta dalla delibera consiliare di approvazione della convenzione e la stessa sia stata sottoposta all'attenzione della citata conferenza di servizi. 

21. La determinazione conclusiva dei lavori della conferenza di servizi sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione del progetto e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza del medesimo progetto. 

Emendamento sottoscritto dai parlamentari: Foti, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

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TommasoFoti
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