Camera

""Norme contro la pratica e lo sfruttamento della prostituzione""

Data: 17/07/2001
Numero: 1355
Soggetto: Primo firmatario

Relazione:
Onorevoli Colleghi! - Secondo recenti stime le persone che praticano la prostituzione in Italia sono oltre 45 mila; di queste due terzi sono stranieri e lavorano sulla strada. Il giro di affari complessivo di questa attività è stimato intorno a lire 3.600 miliardi l'anno. Il fenomeno ha ormai assunto livelli di grande degrado sociale con inquietanti risvolti che mettono in discussione oltre che la sicurezza dei cittadini anche la salute pubblica. In sostanza, da quando venne approvata la legge 20 febbraio 1958, n. 75, la cosiddetta ""legge Merlin"", il fenomeno della prostituzione ha assunto modalità diverse di manifestazione nel contesto sociale aumentando sicuramente in termini di diffusione. Infatti, pur permanendo le antiche motivazioni di ordine economico, culturale e morale che spingono moltissime donne alla mercificazione del proprio corpo, si è dovuto registrare in questi ultimi anni, anche l'aumento imponente della prostituzione maschile e di quella dei transessuali e la vera e propria tratta, per scopi sessuali, dei giovani e delle giovani extracomunitarie.
Si tratta di un mondo nel quale la criminalità organizzata ha investito in maniera determinante controllando totalmente questa lucrosa attività che si svolge ormai, per la massima parte, sui marciapiedi delle nostre città. Proprio le nostre città, nelle ore notturne, hanno assunto l'aspetto di vere e proprie case di prostituzione all'aperto, dove si percepiscono chiaramente i segni della violenza, della criminalità e dello sfruttamento. E tutto ciò sembra essere tollerato e fatalmente accettato in una sorta di totale impotenza da parte delle istituzioni.
E' giunto il momento di provvedere a modificare la legge n. 75 del 1958 per dare una risposta a questo preoccupante fenomeno che sta dilagando e che oltre a determinare un incremento della diffusione di malattie a trasmissione sessuale, reca impresso il segno dello sfruttamento, della corruzione e della violenza troppo spesso rivolta anche nei confronti dei minori.
Le proposte volte a riaprire le case chiuse non possono essere prese in considerazione, restando validi i presupposti che nel lontano 1958 indussero il legislatore alla loro chiusura. Si tratta, oggi, di promuovere una iniziativa legislativa che combatta seriamente la prostituzione attraverso norme di tipo repressivo. Repressione che, oltre a perseguire e punire veramente lo sfruttamento, impedisca non solo a chi pratica la prostituzione, ma anche ai clienti che la alimentano, il perpetuarsi dello spettacolo degradante ""della strada"" con tutte le problematiche ad esso connesse. E' necessario non solo punire il reato di adescamento, ma anche chi utilizza a propri fini sessuali il dramma morale e sociale di chi si prostituisce. Necessario appare anche un intervento dello Stato per recuperare chi è dedito alla prostituzione attraverso programmi di riabilitazione, di inserimento lavorativo, di sostegno psicologico e sociale, utili a far cambiare lo stile di vita di chi, nella propria disperata solitudine, pur volendo, non riesce a modificarlo. Si è convinti che il problema della prostituzione non sia facilmente risolvibile per i complessi aspetti che sono insiti nella cultura di una società priva di valori e sempre più tendente all'edonismo. Ma proprio per questo lo Stato deve dare un forte segnale di condanna soprattutto nel rispetto delle giovani generazioni che, in maniera diretta o indiretta, sono maggiormente coinvolte in questo fenomeno.


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Prostituzione, libertinaggio, favoreggiamento).


1. Sono vietati l'esercizio della prostituzione e qualsiasi atto di libertinaggio prodromico alla prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. E' vietata ogni attività che favorisce o agevola la prostituzione.

Art. 2.
(Sfruttamento).


1. E' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 1 milione a lire 20 milioni, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale e la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici:
a. chiunque abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi forma o denominazione, di locali pubblici dove si esercita la prostituzione, o comunque li controlli, li diriga, li amministri ovvero partecipi alla proprietà, all'esercizio, alla direzione o alla amministrazione;
b. chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione;
c. chiunque induca o favorisca alla prostituzione una persona o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o a qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
d. chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si adoperi per agevolarne la partenza;
e. chiunque svolga un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle citate organizzazioni o associazioni;
f. chiunque in qualsiasi altro modo favorisca la prostituzione altrui o ne tragga un profitto.
2. In tutti i casi previsti dalla lettera a) del comma 1, oltre alle sanzioni previste dalla presente legge, è revocata l'eventuale licenza di esercizio; in caso di recidiva, può essere ordinata, altresì, la chiusura definitiva dell'esercizio.

Art. 3.
(Aggravanti).


1. La pena prevista per i delitti di cui all'articolo 2 è raddoppiata:
a. se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno ovvero se comporta prestazioni soggette ad atti di crudeltà;
b. se il fatto è commesso nei confronti di soggetti di minore età o in stato di tossicodipendenza, di infermità mentale o di minorazione psichica;
c. se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il coniuge o il convivente, il fratello, la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
d. se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione o di istruzione, di vigilanza, di custodia;
e. se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 4.
(Adescamento, norme di sicurezza sanitaria).


1. Sono punite con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 mila a lire 5 milioni le persone:
a. che in luogo pubblico o aperto al pubblico offrono servizi di prostituzione o invitano al libertinaggio;
b. che in luogo pubblico o aperto al pubblico dimostrano di rendersi disponibili ai servizi di prostituzione o agli inviti al libertinaggio.
2. Le persone di cui al comma 1, colte in flagranza di reato, sono accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza, sottoposte ad immediato accertamento sanitario e, quindi, denunciate all'autorità giudiziaria.
3. I soggetti che, dopo essere stati sottoposti ad accertamento sanitario, risultano affetti da patologia a trasmissione sessuale che comporti pericolo per la salute collettiva, sono sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio da attuare nei servizi pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate, ai sensi di quanto previsto e per quanto compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 5.
(Interventi di recupero).


1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove interventi diretti alle persone che manifestano la volontà di cessare l'attività della prostituzione attraverso:
a. programmi di istruzione, di formazione professionale e di inserimento lavorativo;
b. programmi di sostegno economico, sociale e psicologico;
c. programmi di recupero sociale in alternativa alle misure di detenzione.

Art. 6.
(Risanamento sociale ed urbano).


1. Le autorità di pubblica sicurezza adottano, d'intesa con l'autorità municipale, regolamenti di salvaguardia e di risanamento sociale ed urbano sottoponendo le aree interessate al fenomeno della prostituzione a precise ed adeguate prescrizioni.

facebbok

Rassegna Stampa

TommasoFoti
powered by Blacklemon Srl