Regione (Archivio)

LEGGE DI MODIFICA E SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI COMMERCIO

Data: 01/07/2015
Numero: 603
Soggetto: Assemblea

OGGETTO ASSEMBLEARE N. 603 - PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA RECANTE: "LEGGE DI MODIFICA E SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI COMMERCIO" (DELIBERA DI GIUNTA N. 500 DEL 04 05 15). 

PdL 603 - Emendamenti all'articolo 2 
(Modifiche alla Legge Regionale n. 17 del 2014) 

All'articolo 28 bis, comma 1, penultima riga, di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, le parole "al 18 luglio 2015" sono così modificate "all'entrata in vigore della presente legge". 

Respinto in II Commissione
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All'articolo 28 bis, comma 2, prima riga, di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, le parole "il 18 luglio 2015" sono così modificate "l'entrata in vigore della presente legge". 

Respinto in II Commissione 
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PdL 603 - Emendamenti all'articolo 3 
(Modifiche alla Legge Regionale n. 12 del 1999) 

Al comma 2-bis, prima riga, di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, le parole "dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di revoca e" sono così modificate "dai responsabili degli uffici che hanno adottato il provvedimento di revoca o". 

Respinto in II Commissione 
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Al comma 5, terza riga, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della presente legge, la parola "tale" è modificata in "detto". 

Decaduto per soppressione del comma in II Commissione
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Al comma 7, terza riga, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della presente legge, dopo le parole "soggetta al pagamento" sono integrate le parole "al Comune ospitante". 

Decaduto per soppressione del comma in II Commissione
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Al comma 13 bis, lettera b), di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della presente legge, la parola "prevalentemente" è abrogata

Approvato in II Commissione 
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Al comma 13 bis, lettera c), di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della presente legge, le parole "abbiano frequenza superiore ad" sono così modificate "si svolgano per più di". 

Respinto in II Commissione 
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PdL 603 - Emendamenti all'articolo 4 
(Modifiche alla Legge Regionale n. 1 del 2011) 

Al comma 4-ter,  riga, di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, le parole "dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di sospensione o di revoca e" sono così modificate "dai responsabili degli uffici che hanno adottato il provvedimento di sospensione o di revoca o". 

Respinto in II Commissione
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TommasoFoti
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