Regione (Archivio)

Valorizzazione commerciale dei centri storici, normativa non chiara; estendere la possibilita' di accesso a contributi anche alle realta' associative minori ma egualmente portatrici di interessi diffusi

Data: 31/07/2017
Numero: 5069
Soggetto: ASSESSORATO TURISMO E COMMERCIO
Data Risposta: 20/10/2017

Per sapere, premesso che: - 

tra i soggetti che possono partecipare alla concessione dei contributi previsti dalla Legge Regionale 10 dicembre 1997, n. 41, e s.m.i., rientrano anche, ai sensi dell'articolo dell'articolo 5, lettera g), della stessa, "i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114"; 

detti centri, a termini del predetto articolo 23, possono essere costituiti "anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati"; 

appare evidente che la locuzione "da altri soggetti interessati" non circoscrive alle sole associazioni del commercio la possibilità di istituire detti centri di assistenza tecnica e, dunque, di potere partecipare alla concessione dei contributi in esame; 

l'allegato A, punto 3, (Azione progettuale 1: "Progetti di promozione e marketing del territorio") alla delibera della Giunta Regionale n. 1082 del 24 luglio 2017, pare circoscrivere alle "associazioni maggiormente rappresentative del commercio e dei servizi", oltre che "agli operatori economici, ecc.." la facoltà di concorrere alla valorizzazione della funzione commerciale nei centri storici e nelle aree urbane, con ciò inspiegabilmente limitando - in fatto e in diritto - la lettera dell'articolo 5, lettera g), della legge regionale n. 41/1997 e s.m.i.; 

- se la Giunta Regionale intenda, prima dell'approvazione dei criteri di cui al punto 2) lettere a) e b) della delibera della Giunta Regionale n. 101082/2017, modificare il contenuto di quest'ultima che, si ripete, appare escludere la partecipazione di "altri soggetti interessati", che la lettera (richiamata) della Legge Regionale n.41/1997, invece e per contro, chiaramente include; 

- se, in ogni caso, la Giunta Regionale, anche con iniziative di carattere legislativo, intenda esplicitamente chiarire che agli enti locali beneficiari dei contributi è data la possibilità di convenzionarsi non solo con le associazioni maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi, ma anche con associazioni parimenti portatrici e titolari di interessi diffusi, quali - ad esempio - quelle della proprietà edilizia.

Tommaso Foti

RISPOSTA

Va innanzitutto premesso che la legge regionale 41del 1997,all'articolo 5,lettera g),prevede quali soggetti beneficiari dei contributi da essa disposti i centri di assistenza tecnica. 

Al riguardo va precisato che i centri di assistenza tecnica sono previstidall'art.23 delD.Lgs.114/1998, e sono, a tutti gli effetti, soggetti giuridici distinti dalle relative Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore di riferimento che li istituiscono. 

La Regione Emilia-Romagna ha, nel corso degli anni, autorizzato - a seguito delle relative istanze - non solo centri di assistenza tecnica delle associazioni del commercio; sono stati istituiti (ed autorizzati dalla Regione) anche CAT della CNA di Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Forlì e della Confartigianato Lapam-Licom di Modena. 

Con deliberazione n. 450/2017 è stato approvato il bando, annualità 2017, per la concessione dei contributi ai centri di assistenza tecnica autorizzati dalla Regione, in qualità di soggetti attuatori e quindi beneficiari per interventi di valorizzazione; il 31 luglio u.s. è scaduto il termine per la presentazione delle domande. 

Si precisa che tale linea di finanziamento a favore dei centri di assistenza tecnica è attiva dal 2012 (con bandi annuali) e che complessivamente, per il periodo 2012-2016 sono stati concessi contributi per un totale di 1.535.000,00 euro.

Per quanto riguarda gli interventi a favore degli Enti locali previsti dalla legge regionale n. 41sopra citata, si rende noto che con la deliberazione n. 1082/2017 la Giunta regionale ha approvato una procedura di concertazione e condivisione territoriale finalizzata all'individuazione, da parte delle Amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Bologna, degli Enti locali candidati alla presentazione dei progetti di riqualificazi one e valorizzazione delle rete commerciale di cui all'art. 10, comma l, lettere b), c) e d) da realizzare dagli stessi, in qualità di soggetti attuatori e quindi beneficiari dei contributi. 

Si precisa quindi che i beneficiari dei contributi per le azioni progettuali ivi previste, come desumibile anche dalla successiva deliberazione n. 1203 del 2 agosto 2017, di approvazione dei criteri di cui al paragrafo 2 della deliberazione n. 1082/2017,sono i soggetti di cui all'articolo 5,lettera c),e cioè gli Enti locali convenzionati con piccole e medie imprese o loro forme associate. La convenzione che l'Ente locale deve stipulare con le Associazioni maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi e non, quindi, con i Centri di assistenza tecnica che costituiscono, come sopra specificato, un soggetto giuridico distinto, ha la funzione di definire e condividere gli obiettivi generali e specifici dell'intervento di valorizzazione commerciale, delle iniziative da realizzare da parte dell'Ente locale attuatore dell'intervento progettuale. 

Si specifica, infine, che la previsione della convenzione con le Associazioni maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi da parte della Giunta regionale è legittimata dalla settorialità della legge regionale in questione e in considerazione della tipologia dei progetti finanziati finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione commerciale di aree, con riferimento, come previsto dalla medesima legge regionale, alle imprese esercenti il commercio e dei servizi ex lettere a) e a-bis) dell'articolo 5.

In considerazione di quanto sopra precisato, nonché tenuto conto delle finalità della convenzione stessa, si ritiene non coerente con le tipologie progettuali previste l'espressione degli interessi espressi da associazioni rappresentanti altri interessi, quali, ad esempio, la proprietà edilizia.

Andrea Corsini

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