Regione (Archivio)

Gara per il servizio bar del Liceo Respighi (Pc), gravi irregolarita'; Foti: 'Osservatorio regionale dei contratti pubblici ne e' a conoscenza?'

Data: 22/11/2017
Numero: 5664
Soggetto: ASSESSORATO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E POLITICHE PER LA LEGALITA'
Data Risposta: 22/12/2017

Per sapere, premesso che: -

risulta all'interrogante che, fin dal mese di gennaio del 2017, sia stata indetta procedura di gara per l'individuazione del soggetto realizzatore e gestore del servizio bar all'interno del Liceo Scientifico Lorenzo Respighi di Piacenza; 

al riguardo, entro il 27 ottobre 2017, risultavano presentati n. 6 plichi-offerta da altrettanti concorrenti, giusta la gara indetta; 

il 31 ottobre 2017 si svolgeva la prima seduta pubblica nella quale la Commissione Giudicatrice provvedeva alla verifica dei plichi, all'apertura degli stessi per accertare la presenza in ognuno delle buste A (documentazione amministrativa); B (progetto tecnico); C (offerta economica). Le predette buste, come previsto dagli atti di gara, avrebbero dovuto essere chiuse, controfirmate e sigillate; 

la Commissione non rilevava alcuna irregolarità formale e, quindi, tutti i concorrenti venivano ammessi alla gara; 

il 09 novembre 2017 si svolgeva la seconda seduta pubblica durante la quale la Commissione leggeva ai presenti i punteggi attribuiti, in seduta riservata, ai singoli progetti tecnici e, contemporaneamente, i punteggi attribuiti alle offerte economiche, con conseguente formazione della graduatoria ed aggiudicazione provvisoria;

rispetto alla procedura che qui interessa, alcuni partecipanti che nel frattempo hanno provveduto esercitare l'accesso agli atti, hanno denunciato il fatto che la procedura seguita contrasta con i principi di cui all'articolo 30,comma 1, del decreto legislativo n.50/2016 (pubblicità, correttezza, non discriminazione, trasparenza), auspicando pertanto l'adozione di un urgente provvedimento di annullamento in autotutela della procedura in questione per evidenti e diversi vizi di legittimità che di seguito si rappresentano: 

1.Nella seduta pubblica del 31 ottobre 2017 la Commissione ha aperto i sei plichi, ha accertato la presenza in ognuno delle buste A-B-C ma non ha rilevato; 

- che diverse buste A-B-C (ivi comprese quelle della Ditta risultata prima in graduatoria) non risultavano sigillate, contrariamente a quanto stabilito dalle norme di gara; 
- che diverse buste B, anziché contenere "dettagliata relazione tecnica" come specificato negli atti di gara, presentavano un insieme di depliant illustrativi di prodotti e materiali generici e non sempre riconducibili all'appalto in essere; 
- che nel verbale n. 1, relativo a tale seduta, la Commissione nell'allegato 2 afferma la presenza, per ciascun concorrente, dell'offerta tecnica dettagliata, affermazione, come anzidetto, non corrispondente al vero; 

2. conclusa la fase pubblica del 31 ottobre 2017, la Commissione, sempre lo stesso giorno, si riuniva in seduta riservata e, anziché valutare i progetti tecnici dei 6 concorrenti ammessi, le buste B) dei quali erano appena state aperte, procedeva (sempre in seduta riservata) all'apertura delle sei buste C) contenenti le offerte economiche. Al riguardo occorre anche osservare che l'apertura delle offerte economiche in seduta riservata, e quindi non pubblica, era già stata prevista dalla Dirigente nel suo provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice - provvedimento privo di data e numero di protocollo. Si palesavano al riguardo due gravi vizi di legittimità in quanto: 

a) l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche era avvenuta in seduta non pubblica; 

b) conseguentemente, vi era stata conoscenza delle offerte economiche prima dell'esame e della valutazione dei progetti tecnici. 

3. inoltre, le norme di gara riservavano 45 punti (5+35+5) al progetto tecnico senza però prevedere alcun criterio per l'attribuzione dei rispettivi punteggi; ragion per cui la Commissione valutava i progetti tecnici con criteri totalmente discrezionali alterando in tal modo il principio fondamentale della parità di trattamento e della trasparenza; 

4.dal verbale n. 2, relativo alla valutazione delle offerte economiche (si ribadisce in seduta non pubblica), si rileva che la Commissione ha attribuito 5 punti a 4 prodotti base stabiliti dalle norme di gara (punti 1,25 per prodotto). Peccato che, a seguito del chiarimento del 03 ottobre 2017, i prodotti base fossero 5 (e non più 4). La Commissione dunque, per l'attribuzione dei 5 punti, discrezionalmente utilizzava un criterio diverso da quello previsto dalle norme, criterio non approvato dalla stazione appaltante a modifica del precedente né, soprattutto, portato a conoscenza dei concorrenti; 

5. dall'accesso agli atti effettuato emergeva, altresì, che il progetto tecnico del concorrente risultato primo in graduatoria conteneva un elemento di natura economica ed, inoltre, che l'offerta economica dello stesso presentava una correzione a mano dell'importo offerto; 

6. il verbale della seduta riservata della Commissione non contiene alcuna valutazione dei singoli commissari in ordine ai sei progetti ma solo numeri che sono stati attribuiti agli stessi; 

7. nella seduta pubblica del 09 novembre, dopo che la Commissione aveva dato lettura dei punteggi attribuiti ai progetti tecnici e alle offerte economiche, il rappresentante di un concorrente formulava riserva scritta in merito alla mancata apertura, in seduta pubblica, delle buste C) contenenti le offerte economiche. Al riguardo chiedeva espressamente l'annullamento della procedura in quanto denunciava come violati i principi della pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Detta riserva non veniva letta durante la seduta, né allegata al verbale e neppure menzionata nello stesso; 

8. i verbali della Commissione non risultavano approvati con il provvedimento di aggiudicazione provvisoria;

9. alla determina di aggiudicazione provvisoria non risultano allegati né il progetto tecnico né l'offerta economica del concorrente risultato primo in graduatoria; 

10. le offerte economiche di cinque concorrenti (compresa quella della prima in graduatoria) non contenevano alcun riferimento a quanto disposto dall'articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50/2016 in merito ai costi della sicurezza d'impresa e alla stimata incidenza dei costi della mano d'opera (solo un concorrente risulta avere presentato l'offerta conforme alla normativa vigente); 

11. né nei verbali né nel provvedimento di aggiudicazione provvisoria viene fatto alcun cenno alla valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte formulate; 

12. dall'accesso agli atti non è stato possibile verificare, perché non messi a disposizione benché richiesti, l'atto di indirizzo, la determina a contrattare con la nomina del RUP e il provvedimento di formazione dell'elenco ditte; 

l'articolo 213, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici", prevede che l'Autorità Nazionale Anticorruzione si avvalga "dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome."; 

la Regione Emilia-Romagna, tramite l'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 recante "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili", recepisce il Decreto legislativo summenzionato istituendo l'"Osservatorio regionale dei contratti di lavori, servizi e forniture". In particolare il comma 2 di detto articolo prevede che "Oltre ai compiti previsti dall'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la Regione, mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio, svolge le seguenti attività: 

a) acquisisce le informazioni e i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente e a monitorare l'attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso; 

b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro acquisizione; 

c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche anche ai sensi degli articoli 13 e 15; 

d)promuove l'attuazione della disciplina statale vigente inerente la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera, confermando, come riferimento, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative relative allo specifico contratto affidato; 

e)acquisisce le informazioni e i dati relativi al ciclo dell'appalto e agli investimenti pubblici, al fine di consentire la tracciabilità e la registrazione dei flussi finanziari nonché la massima trasparenza sulla spesa pubblica; 

f) promuove la diffusione dell'uso del Patto d'integrità e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190 dei 2012."; 

se l'Osservatorio regionale abbia notizia di quanto illustrato in premessa;  

quali eventuali segnalazioni siano state fatte ad Anac in ordine all'appalto in oggetto e se e siano state disposte azioni di verifica; 

se alla Giunta regionale risulti esercitato il potere di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e di tutti i precedenti provvedimenti adottati dal Dirigente Scolastico inerenti alla proceduta in esame.

Tommaso Foti

RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si precisa quanto segue: 

in seguito a quanto descritto, dal Consigliere Tommaso Foti, nell'interrogazione in oggetto, inerente la "procedura di gara per l'individuazione del soggetto realizzatore e gestore del servizio bar all'interno del Liceo Scientifico Lorenzo Respighi di Piacenza", il competente Servizio regionale ha verificato tramite il Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale (SITAR) ed il corrispettivo Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) di livello nazionale, che in merito, non risultano alcuna registrazione e Codice identificativo di Gara (CIG). 

A fronte, pertanto dei contatti intervenuti con la Dirigenza amministrativa del Liceo Respighi, al fine di ricostruire l'accaduto, si rileva che a causa delle diverse eccezioni rilevate dalle Ditte partecipanti sulla gara in argomento, lo stesso Istituto sta vagliando ogni utile possibilità volta alla risoluzione della vicenda in parola, e ha richiesto parere, in data 1° dicembre 2017, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato (All.1), riservandosi di compiere i passi conseguenti.

Massimo Mezzetti

(si veda in allegato la richiesta di parere)




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