Regione (Archivio)

Centro culturale islamico di Fidenza, celebrati riti religiosi; Foti: 'Le associazioni di promozione sociale si attengano alla legge, la Regione dica un secco 'no' alle moschee mascherate'

Data: 05/09/2017
Numero: 5207
Soggetto: ASSESSORATO WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
Data Risposta: 13/10/2017

Per sapere, premesso che:- 

il 19 settembre 2015 il Comune di Fidenza rilasciava il permesso di costruire n. 18/2015 relativo ad un fabbricato per attività produttive (centro elaborazione dati) in via Pertini, in comparto per attività tecnico-distributive, così previsto dall'articolo 32 delle Norme Transitorie di Attuazione del Piano Regolatore e dall'art. IV. 20 del Regolamento Urbano Edilizio adottato; 

il 10 ottobre 2016, il direttore dei lavori, in possesso di procura speciale, trasmetteva copia dell'atto di compravendita per cui la titolarità del permesso di costruire veniva assunta dal "Centro culturale Ennour", avente sede in Fidenza, via Mentana n. 2; 

il 19 gennaio 2017 il Centro Culturale Ennour inoltrava una s.c.i.a. (ex Legge Regionale n.15/2013) con la quale, in considerazione di quanto previsto all'articolo 16 della Legge Regionale n. 34/2002, comunicava la nuova destinazione d'uso dell'immobile a sede delle proprie attività istituzionali; 

non veniva richiesto, in quanto non dovuto, il cambio della destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in ragione dell'iscrizione dell'Associazione nel registro regionale di cui alla Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i.; 

nei giorni scorsi risulta che nel predetto immobile si sia tenuto un rito religioso, protrattosi tutta la notte, per la celebrazione da parte degli islamici della cosiddetta «festa del sacrificio» (l'Eid Al Adha), cioè la celebrazione di quella che fu, per il monoteismo, la più importante prova superata da Abramo, quella del sacrificio appunto. È per eccellenza la festa della fede e della totale e indiscussa sottomissione a Dio per i musulmani. Il rito che la contraddistingue è il sacrificio di un montone, una pecora o un agnello come fece Abramo dopo che Dio risparmiò suo figlio Ismaele; 

se risulti alla Giunta Regionale che il Comune di Fidenza abbia verificato, e in caso affermativo, in quale data e con quali atti, la conformità dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell'immobile in rapporto all'uso previsto, che non è certo quello di una moschea mascherata; 

se, accogliendo l'invito dell'Assessore Regionale competente, formulato in occasione della risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 4281, il Comune di Fidenza abbia provveduto vigilare sull'effettivo utilizzo dell'immobile che qui interessa, accertandone l'uso per attività di promozione sociale, tra cui, è bene specificare, non rientrano quelle di culto, così come definito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 181/2013. 

se la Giunta Regionale intenda sollecitare il Comune di Fidenza all'attività di vigilanza al riguardo che le compete.

Tommaso Foti

RISPOSTA

Con riferimento alla interrogazione si recisa quanto segue. Il Comune di Fidenza ha verificato la conformità dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell'immobile in rapporto all'uso previsto, così come risulta dalla comunicazione che il SUAP ha inoltrato al richiedente in data 12/02/2017. 

Per quanto ci risulta il Comune di Fidenza, per competenza, ha proweduto a vigilare sull'effettivo utilizzo dell'immobile di Via Pertini n. 23, in quanto strettamente connesso ai benefici derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, così come risulta anche dalla nota del 04/09/2017 con cui il Comune stesso ha richiamato l'Associazione al rispetto dei limiti di utilizzo dell'immobile a fronte di una comunicazione del 01/09/2017 inviata dal Comandante della Polizia Municipale relativa ad una manifestazione svolta dall'Associazione nell'immobile in oggetto ritenuta di carattere o profilo religioso. 

Si reputa l'azione del Comune rispondente alle indicazioni regionali, nonché, in via prioritaria, alle normative nazionali e regionali che in materia, si ricorda, prevedono che le associazioni possano accedere ai benefici di deroga al cambio di destinazione d'uso a condizione che le attività svolte nelle sedi interessate siano di promozione sociale.

Diversamente, attività differenti da quelle istituzionali sono ammesse solo se secondarie, strumentali e direttamente connesse a quelle di promozione sociale. Si ribadisce pertanto che l'insediamento delle Associazioni di Promozione Sociale, quando iscritte nel relativo registro, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti e non richiede la presentazione di apposito titolo edilizio. Rimangono fermi anche in tali casi il rispetto delle normative in materia di igiene, sicurezza e salubrità dell'immobile e la competenza comunale a vigilare sull'osservanza di tali discipline.

Elisabetta Gualmini

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