Regione (Archivio)

Dipendenti Province, il transito alla Regione ha prodotto disparita' di trattamento salariale, intervenire con urgenza

Data: 26/09/2016
Numero: 3271
Soggetto: Assessore al Bilancio, Riordino Istituzionale, Risorse Umane e Pari opportunita'
Data Risposta: 02/11/2016

Per sapere, premesso che:- 

giusto quanto disposto dalla cosiddetta "legge Del Rio" il personale delle Province doveva transitare nei nuovi Enti con la situazione economico-stipendiale fotografata alla data prevista dalla legge nazionale; 

di fatto ogni Provincia avrebbe dovuto comunicare, per ogni posizione individuale, la categoria economica e la quota di salario accessorio (produttività, eventuali indennità, eventuale posizione organizzativa, ecc.) del dipendente transitato alla Regione; 

tra i dipendenti transitati occorreva considerare anche la specificità degli ex dipendenti regionali trasferiti - a suo tempo - alle Province (prevalentemente nei settori: Agricoltura, Lavoro e Formazione Professionale) giusto il disposto della Legge Regionale n. 5/2000. A favore di detti dipendenti, infatti, la legge regionale prevedeva la corresponsione annuale di un compenso pari alla differenza tra l'importo medio erogato per la produttività dalla Regione Emilia - Romagna e quello erogato dall'ente di destinazione, entrambi riferiti all'anno precedente; 

la media del salario accessorio da produttività dei dipendenti provenienti dalle Province dell'Emilia-Romagna è - all'evidenza - molto differente: inesistente per quelli dell'ex Città Metropolitana, 180 euro lordi per quelli dell'ex Provincia di Piacenza, 480 per quelli dell'ex Provincia di Ferrara, tra i 900 ed i 1.000 euro per quelli dell'ex Province di Parma/Ravenna/Rimini/Forlì-Cesena, 1.400 euro per quelli dell'ex Provincia di Reggio Emilia, fino ad arrivare ai circa 2.200 euro lordi per quelli dell'ex Provincia di Modena; 

la produttività media dei dipendenti regionali si attesta sui 3.900 euro lordi annui. Per uniformare i trattamenti degli 840 dipendenti provenienti dalle Province servono, quindi, circa 3 milioni di euro; 

non dipendendo dalla Regione i tempi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, appare indispensabile verificare se possano essere individuate soluzioni tecniche legittime affinché, a parità di mansioni svolte, non si realizzi un divario economico così ampio; 

ciò che di certo non può trovare accoglimento è l'idea - in attesa del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - di congelare le somme spettanti ai singoli dipendenti delle ex Province in un "fondo" a disposizione della Regione: non è pensabile, infatti, che un dipendente trasferito a condizioni economiche di un certo tipo si ritrovi - dall'oggi al domani - con minore capienza salariale perché, ad esempio, non gli vengono più attribuite le specifiche indennità che aveva nell'Ente Provincia o perché non viene più erogato il differenziale previsto dalla Legge Regionale n. 5/2000, ora abrogata; 

nei fatti, non essendo ancora stati costituiti i 9 subfondi provinciali del salario accessorio, gli unici dipendenti regionali ai quali non verrà erogato - a settembre - l'acconto sulla produttività 2016 sono quelli provenienti dalle Amministrazioni Provinciali; 

se i fatti siano noti alla Giunta Regionale e quali urgenti iniziative intenda assumere per porre fine ad un'evidente disparità di trattamento che colpisce una minoranza dei dipendenti della Regione, per il solo fatto di essere transitati ad essa dalle Amministrazioni Provinciali.

Tommaso Foti

RISPOSTA

La problematica del differenziale di trattamento accessorio e, in particolare, delle quote di produttività esistente fra il personale provinciale transitato nell'organico regionale ai sensi della legge n. 56/2014 ed il personale della Regione Emilia-Romagna è ampiamente noto alla Giunta regionale e costantemente presidiato dalle sue strutture tecniche. 

Al fine di rendere conto della linea di lavoro intrapresa per la risoluzione di tale questione è preliminarmente necessario chiarire l'ambito normativo e la reale situazione che caratterizza la tematica in argomento. 

Innanzitutto alla base della gestione del trattamento economico del personale ex provinciale trasferito in Regione vi è la disciplina di carattere generale di cui alla lett. a), comma 95, art.1 della Legge n.56/2014 (c.d. Legge "Delrio") che stabilisce quanto segue: "a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;". 

La disposizione citata trova la sua traduzione nell'ordinamento regionale con i commi 10, 16 e 17 dell'art. 67 della legge regionale n. 13/2015. In particolare, ai fini della presente esposizione, rileva quanto previsto dal comma 17: "Nell'ambito della disponibilità complessiva dei fondi così rideterminati, la Regione e gli altri enti, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, promuovono politiche retributive finalizzate alla progressiva equiparazione dei trattamenti accessori, in ossequio al principio di parità di trattamento da attuarsi a seguito dell'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge." 

Dal quadro normativo tracciato emergono quindi le seguenti linee a cui la Giunta si sta rigorosamente attenendo nella gestione della problematica in questione: 

• per la Regione non è possibile (per meglio dire "legittimo") procedere in modo automatico alla perequazione dei trattamenti accessori fra il personale ex provinciale ed il personale regionale, in quanto ciò comporterebbe un incremento dei trattamenti individuali e, conseguentemente, della consistenza dei fondi contrattuali destinati al finanziamento delle voci accessorie degli stipendi, in contrasto con quanto espressamente previsto dalla legge; 

• questa operazione a risorse incrementali, cioè con aumento dei fondi contrattuali, sarà possibile, sempre in ossequio alle disposizioni di legge, solo "con il primo contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge"; 

• la Regione è impegnata, sulla base di quanto disposto dalla legge regionale n.13/2015, a promuovere, nell'ambito del proprio sistema di relazioni sindacali, le soluzioni utili per pervenire, secondo i percorsi definiti dalle norme, alla progressiva equiparazione dei trattamenti. 

Allo stato attuale è quindi possibile fornire le seguenti informazioni circa la situazione e le iniziative adottate in merito alla problematica in oggetto: 

- le strutture tecniche della Regione hanno da tempo iniziato ed ormai concluso la raccolta di tutte le informazioni utili alla costituzione dei fondi relativi al personale ex provinciale, elemento fondamentale per conoscere la reale consistenza del differenziale sul trattamento accessorio. I dati acquisiti hanno evidenziato - oltre ad una forte diversificazione delle situazioni retributive fra lo stesso personale ex provinciale - che il valore del fabbisogno economico complessivo teoricamente necessario a colmare il gap fra i trattamenti accessori, corrisponde a circa 3 milioni di euro; 

- al personale ex provinciale sarà possibile mantenere i trattamenti in godimento prima del trasferimento coerentemente con le risorse economiche rilevate e comunicate dalle Province alla Regione; 

- nell'ambito dei tavoli sindacali per il rinnovo dei contratti integrativi aziendali relativi al 2016, per il comparto e la dirigenza, è in atto un confronto volto a definire, pur nell'ambito delle risorse già disponibili complessivamente nei fondi regionali e nei fondi del personale ex provinciale, un percorso di primo e graduale avvicinamento dei trattamenti sulla base di obiettivi quantitativamente possibili e concordati; in tale ambito sarà peraltro definita anche la questione relativa al mantenimento della garanzia economica già riconosciuta a taluni lavoratori in base alla legge n. 5/2000; 

- quanto sopra è operato in attesa della prossima stipulazione dei rinnovi contrattuali nazionali nell'ambito dei quali si auspica siano, oltre che individuate risorse ad hoc per tale problematica, definiti percorsi normativi di maggiore flessibilizzazione nella gestione dei fondi contrattuali che rendano più agevoli azioni di riorientamento delle risorse economiche. A tale riguardo si evidenzia che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Conferenza delle Regioni ed in particolare del competente Comitato di settore, organismo deputato a formulare gli indirizzi all'ARAN per i rinnovi contrattuali del comparto dei Poteri locali, sta contribuendo affinché fra le principali finalità della prossima stagione di negoziazione nazionale vi sia proprio quella della risoluzione del differenziale di trattamento emerso a seguito dell'attuazione del percorso di riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/2014. A' dimostrazione di ciò nell'ambito del "Documento propedeutico all'atto di indirizzo per il triennio contrattuale 2016-2018" approvato in data 13/7/2016 dal Comitato di settore si inserisce fra gli obiettivi fondamentali dei rinnovi: "la ricollocazione del personale delle province nelle Regioni, la cui assimilazione dei trattamenti al sistema contrattuale dei rispettivi contesti regionali in base alla Legge n.56/2014 deve avvenire con il contratto integrativo successivo all'entrata in vigore del primo CCNL successivo al trasferimento, ha posto innumerevoli problemi tecnici e sindacali che impongono una soluzione che opportunamente dovrà essere ricercata nell'ambito del rinnovo contrattuale;" 

Da quanto sin qui esposto risulta evidente come la Giunta stia svolgendo un presidio attentissimo della problematica prospettata, condividendo con il Consigliere interrogante, la preoccupazione di pervenire nel più breve tempo possibile ad una piena equiparazione dei trattamenti fra personale regionale e personale ex provinciale, nella convinzione che anche tale ulteriore elemento consentirà di rendere ancor più efficaci le misure di riforma introdotte dalla legge regionale n.13/2015. A questa convinzione si aggiunge tuttavia la consapevolezza e la responsabilità nell'affermare che tale obiettivo dovrà essere perseguito nel rispetto delle indicazioni fissate dalla legge e in un quadro di risorse che, proprio perché perfettamente aderente alle prescrizioni normative e agli obiettivi di finanza pubblica, possa dare certezza e stabilità alle misure di perequazione adottate e tenuto conto del livello retributivo storico dei dipendenti regionali.

Emma Petitti

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