Regione (Archivio)

Fauna selvatica ferita e smaltimento carcasse, non vi e' ragione per una gestione parcellizzata dei servizi; istruire convenzioni piu' semplici e pratiche

Data: 11/09/2017
Numero: 5238
Soggetto: ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
Data Risposta: 20/10/2017

Per sapere, premesso che: - 

con Delibera n. 120 del 06/02/2017 la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna approvava i criteri per la stipulazione di convenzioni per la raccolta, il trasporto, il primo soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale; 

con Determinazione Dirigenziale n. 5379 dello 11/04/2017 veniva recepita l'istruttoria sulle manifestazioni d'interesse pervenute e assunti gli impegni di spesa per le convenzioni da attivarsi sui territori delle province di Modena, Ravenna e Rimini, convenzioni disciplinati la raccolta, il trasporto, il primo soccorso dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sui predetti territori; 

con Determinazione Dirigenziale n. 7046 dello 11/05/2017 venivano assunti gli impegni di spesa per le convenzioni da attivarsi sui territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, e Reggio Emilia, convenzioni disciplinanti la raccolta, il trasporto, il primo soccorso dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sui predetti territori; 

con Determinazione Dirigenziale n. 11313 dello 11/07/2017 venivano assunti gli impegni di spesa per le convenzioni da attivarsi sui territori delle province di Parma e Piacenza, convenzioni disciplinanti la raccolta, il trasporto, il primo soccorso dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sui predetti territori; 

le predette convenzioni hanno efficacia fino al 31 dicembre 2017, data della loro scadenza, e possono essere oggetto di rinnovo per un periodo massimo di due anni qualora sussista l'interesse della Regione alla stipula, alle medesime condizioni. In tal caso, dovrà comunque essere attivata una procedura di evidenza pubblica volta a verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati a svolgere il servizio, nonché - in caso di esito negativo - acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti già convenzionati; 

tra i vari compiti svolti dalle Province, oggi trasferiti alla Regione, rientrava inoltre anche l'attività di recupero e smaltimento delle carcasse degli animali selvatici morti. Al riguardo, la Regione riteneva necessario per motivi di sicurezza e di igiene pubblica - nelle more di una definizione più puntuale dell'assetto delle competenze in questa materia - garantire l'attività di raccolta degli animali selvatici morti, quanto meno nelle sedi stradali e negli spazi pubblici, nonché assicurare lo svuotamento delle celle frigorifere presenti presso alcune sedi dei Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca della Regione stessa presso cui vengono temporaneamente depositate e conservate carcasse;

con Determina Dirigenziale n. 6403 del 03/05/2017 veniva attivata la procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 50/2016, per l'acquisizione del servizio di raccolta, di eventuale deposito, di trasporto e di smaltimento di carcasse di esemplari di fauna selvatica autoctona omeoterma morta, rinvenute nelle strade pubbliche (escluse quelle a pedaggio) e nelle aree di proprietà pubblica o di uso pubblico nel territorio della Regione Emilia-Romagna o depositate presso apposita cella o dispositivo frigorifero (congelatore) indicato dai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca della Regione; 

con Determinazione Dirigenziale n. 9836 del 20/06/2017 il predetto servizio veniva aggiudicato, giusti i tre lotti funzionali in cui il territorio regionale risultava essere stato suddiviso; 

con Determinazione Dirigenziale n.13133 del 10/08/2017 veniva - tra l'altro - approvato lo schema di contratto (avente durata di mesi 16 dalla data di sottoscrizione dello stesso, o fino al raggiungimento dell'importo massimo di spesa fissato per lo svolgimento del servizio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018) da stipulare con gli operatori che si erano aggiudicati il servizio e con cui venivano disciplinati i relativi rapporti; 

appare evidente che, in numerose occasioni, i capi di fauna feriti, una volta raccolti ove rinvenuti, possono decedere durante il trasporto e, quindi, se il soggetto che presta il servizio di raccolta dell'animale ferito non è abilitato anche a svolgere quello di raccolta degli animali deceduti, deve richiedere l'intervento del soggetto abilitato ad effettuare quest'ultimo, con un'evidente sovrapposizione di funzioni, di aggravamento dell'iter anche burocratico da seguire al riguardo e dubbia efficienza; 

- se la Giunta regionale, anche in ragione dell'imminente scadenza delle convenzioni disciplinati la raccolta, il trasporto, il primo soccorso dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio regionale, non intenda verificare la possibilità di estendere detti compiti agli aggiudicatari del servizio di raccolta, di eventuale deposito, di trasporto e di smaltimento di carcasse di esemplari di fauna selvatica autoctona omeoterma morta, rinvenute nelle strade pubbliche e nelle aree di proprietà pubblica o di uso pubblico nel territorio della Regione Emilia-Romagna o depositate presso apposita cella o dispositivo frigorifero (congelatore) indicato dai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca della Regione; 

- nel caso di impossibilità tecnico amministrativa di procedere nel senso più sopra indicato, se la Giunta Regionale non intenda, in ogni caso, impegnarsi fin d'ora affinché - per il futuro - i due servizi in premessa indicati ed effettuati separatamente da operatori diversi siano ricondotti ad un unico servizio da assegnare mediante procedura negoziata.

Tommaso Foti

RISPOSTA

La LR 8/94 – articolo 26 comma 6 ter – prevede, al fine della tutela e dell'assistenza alla fauna selvatica ferita o in difficoltà, che la Regione possa stipulare apposite convenzioni con i "Centri per il recupero degli animali selvatici" autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente e con le Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui alla Lr 21 febbraio 2005, n. 12 con finalità statutarie compatibili per attività di raccolta, trasporto e primo soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale. 

A questo proposito è opportuno precisare che la Commissione assembleare II^ "Attività produttive" ha approvato all'unanimità, in data 3 novembre 2016, la risoluzione oggetto 3435 "Per impegnare la Giunta a prevedere, a partire dal bilancio 2017, risorse che garantiscano la copertura delle spese sostenute dai Centri per il recupero degli animali selvatici (CRAS), la loro riabilitazione e la reimmissione in libertà, semplificare le procedure di erogazione dei relativi contributi, prevedendo inoltre iniziative di formazione e di aggiornamento". 

In particolare il suddetto atto di dirizzo ha impegnato la Giunta regionale: 

• a mettere a disposizione, a partire dal bilancio di previsione 2017, adeguate risorse che garantiscano copertura delle spese sostenute dai CRAS per il recupero, la cura e la riabilitazione nel rispetto del benessere degli animali e la reimmissione in libertà; 
• a semplificare le procedure, nel rispetto delle norme di contrattualistica pubblica, per l'erogazione ai CRAS convenzionati delle risorse riconosciute per le attività svolte sul territorio regionale; 
• a favorire la sinergia tra gli assessorati interessati dall'oggetto dell'attività dei CRAS sulla base delle competenze loro assegnate (Agricoltura, caccia e pesca; Sanità; Ambiente) con particolare attenzione all'ambito sanitario, per continuare a fornire adeguate risorse anche in termini di informazioni e consulenza ai CRAS nonché per organizzare iniziative di formazione ed aggiornamento per gli operatori dei CRAS. 

Anche alla luce di queste indicazioni sono state stipulate e sottoscritte, per il corrente anno, nove convenzioni territoriali sulla base delle manifestazioni di interesse presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di legge espressamente previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2017 n. 120 recante "L.r. 8/1994 e successive modifiche. Art. 26, commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies. Approvazione dei criteri per la stipula di convenzioni per la raccolta, il trasporto e il primo soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà".

Lo scorso 18 ottobre si è svolta una riunione con tutti i soggetti selezionati in attuazione della citata deliberazione con l'obiettivo di individuare, alla luce dell'esperienza maturata nel 2017, i punti di maggiore problematicità legati allo svolgimento delle attività di raccolta, il trasporto e il primo soccorso della fauna selvatica ferita e procedere alle necessarie modifiche delle convenzioni per l'anno 2018. 

La Regione, nella necessità di organizzare un servizio per la raccolta, l'eventuale deposito, il trasporto e lo smaltimento di carcasse di animali selvatici deceduti sulle strade o depositate presso apposita cella o dispositivo frigorifero (congelatore), ha attivato anche una procedura per l'affidamento di questa particolare attività ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del Decreto legislativo 50/2016 alla quale hanno potuto partecipare – come espressamente previsto dal relativo avviso e pena l'esclusione dalla procedura medesima – unicamente operatori economici registrati per il trasporto ai sensi dell'articolo 23 o riconosciuti, per lo stoccaggio e trasformazione, ai sensi dell'articolo 24 del Reg. CE n. 1069/2009 presso la competente AUSL. 

Si è quindi privilegiata la messa a punto di un modello operativo tendente a valorizzare competenze specifiche per la raccolta, il primo soccorso e il trasporto di fauna selvatica ferita o in difficoltà e, nel contempo, ad individuare operatori qualificati in possesso dei requisiti previsti a livello comunitario per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di carcasse di esemplari di fauna selvatica deceduta a seguito di incidenti stradali. 

Queste due caratteristiche sono raramente riunite in un unico operatore; in ogni caso non è assolutamente preclusa la possibilità per i soggetti che realizzano il "primo soccorso" di partecipare, qualora siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche alla procedura di affidamento del servizio di raccolta degli animali deceduti. 

A questo proposito si ricorda che, per i territori di Rimini, Ravenna e Forlì – Cesena, l'associazione di volontariato "Amici degli animali" svolge entrambe le attività operando, da un lato, sulla base di una convenzione con la Regione Emilia – Romagna e, dall'altro, tramite uno specifico contratto con soggetto autorizzato allo smaltimento delle carcasse ai sensi della normativa comunitaria.

Simona Caselli

facebbok

Rassegna Stampa

TommasoFoti
powered by Blacklemon Srl