Regione (Archivio)

Formazione professionale, fiore all'occhiello della Regione; quali intese sulle funzioni delegate ai Comuni?

Data: 22/11/2017
Numero: 5665
Soggetto: Assessore al Bilancio, Riordino Istituzionale, Risorse Umane e Pari opportunita'
Data Risposta: 12/01/2018

Per sapere, premesso che: - 

con la legge regionale 7 novembre 1995, n. 54 recante "Riordino della funzione di gestione delegata ai comuni in materia di formazione professionale" (abrogata dall'articolo 55 della LR. 30 giugno 2003, n. 12), la Regione Emilia-Romagna ha delegato i Comuni a gestire in forma associata la Formazione Professionale sui territori e con la successiva legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 recante "Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni" ha regolato i trasferimenti di personale regionale agli enti locali destinatari di delega; 

con la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 recante "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro", la Regione ha attribuito ai Comuni le funzioni di gestione, già ad essi delegate, quindi oggi i comuni hanno la funzione della gestione; 

in applicazione della LR 5/2001 la Regione Emilia-Romagna trasferisce annualmente ai Comuni le risorse utili alla gestione della funzione sulla base di specifiche intese con gli enti di destinazione; 

per il 2016 l'importo forfettario, avuto a riferimento il costo complessivo delle unità di personale trasferito ai Comuni, è stato quantificato in euro 2.299.816,46. Tale importo è stato confermato nel 2017; 

sul BUR n 187 del 27/12/2016 - "Bilancio di previsione 2017-2018-2019" - risultano a previsione per il "Finanziamento forfettario per le risorse umane necessarie a svolgere le funzioni trasferite agli enti locali (commi 1, 5 e 6, art. 6, L.R. 22 febbraio 2001, n. 5)" somme identiche per ogni anno in capitolo a capienza di 5.207.427,94 euro; 

le intese con gli enti di destinazione sono essenziali per poter permettere ai Comuni di continuare a garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni delegate in materia di Formazione professionale; 

Regione Emilia-Romagna Assemblea legislativa Fascicolo: 2017.2.4.1.1278 AL/2017/61030 del 22/11/2017 OGGETTO 5665 i Comuni e gli Enti che procedono nella regolarità amministrativa hanno già predisposto le previsioni per il 2018; 

come intende procedere la Giunta regionale al fine di salvaguardare il buon funzionamento amministrativo degli accordi da stipulare in ossequio alla LR 5 del 2001 e di conseguenza permettere di erogare un servizio (quello di formazione professionale) oggi indispensabile e fiore all'occhiello anche per la stessa Regione Emilia-Romagna.

Tommaso Foti

RISPOSTA

La legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 recante "Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni" ha disciplinato il trattamento giuridico ed economico del personale prevedendo che la Regione provvedesse a finanziare le spese relative al personale trasferito con l'erogazione annuale di un importo forfettario. A tal fine sono state negli anni stipulate specifiche intese con gli enti di destinazione, che hanno regolato l'evoluzione del costo di natura retributiva e hanno altresì disciplinato l'adeguamento dei costi di natura non retributiva, nonché le modalità di utilizzo dei corrispondenti importi, avuto a riferimento il trattamento goduto dai dipendenti regionali. 

Nel tempo il quadro complessivo delle funzioni e del personale si è profondamente modificato. 

In particolare, per quanto riguarda le funzioni, diverse leggi regionali che conferivano le funzioni in base alle quali era stato trasferito il personale sono state abrogate o modificate. A questo proposito si ricorda a titolo esemplificativo che la L.R. 15/1997 in materia di Agricoltura, la L.R. 54/1995 in materia di Formazione professionale, la L.R. 7/1998 in materia di Turismo sono state abrogate. Recentemente poi la LR 13/2015 ha profondamente modificato il quadro istituzionale di riferimento. 

Per quanto riguarda il personale si rileva che la situazione complessiva ha subito un forte cambiamento dal 2001 ad oggi, con la cessazione di gran parte del personale. In conseguenza di quanto sopra esposto, nell'anno 2017 si è evidenziata la necessità di rivedere la disciplina complessiva, che negli anni ha portato a finanziamenti molto diversificati a seconda della materia su cui si si sono finora basati, per evitare trasferimenti di risorse non più giustificati in relazione alla situazione del personale e alle funzioni conferite.

A tal fine l'art. 15 della LR 18/2017 ha previsto il riassetto complessivo di tali finanziamenti, salvaguardando le risorse per il 2017, in attesa di una revisione da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017. (Art. 15 "Norma transitoria in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2001" 1. Nelle more del riassetto complessivo dei finanziamenti disposti dalla Regione a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni), al fine di garantire il mantenimento delle funzioni, restano fermi per l'anno 2017 gli impegni dedotti dalle intese relative all'anno 2016, in attesa di una revisione da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017) 

In attuazione di tale previsione normativa si è provveduto ad un riordino dei diversi filoni di finanziamento. 

Per la parte relativa alla formazione professionale nel Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2018" approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1913 del 29/11/2017 all'art.3 - Efficacia della legge regionale n. 5 del 2001 – si dispone quanto segue: 

1. La legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) continua ad applicarsi esclusivamente in relazione all'attuazione della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro). 

Pertanto per questo ambito si è mantenuta la vigenza della L.r. 5/2001 e le risorse previste per la sua attuazione verranno erogate in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 12/2003.

Emma Petitti

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