Regione (Archivio)

Cooperativa Caser e finanziamenti regionali per edilizia in favore delle giovani coppie; quali controlli sulla qualita' dei lavori?

Data: 18/04/2017
Numero: 4498
Soggetto: ASSESSORATO WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
Data Risposta: 25/05/2017

Per sapere, premesso che:- 

con atto dirigenziale n. 2714 del 24/02/2017 si revoca un contributo concesso e liquidato all'interno del programma "una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari" addebitando alla coppia la restituzione del contributo in oggetto, maggiorato di interessi, per aver contravvenuto agli impegni contrattuali avendo restituito l'alloggio in questione; 

la coppia in questione ha inviato al Presidente della Regione ed ai Presidenti dei Gruppi assembleari una memoria nella quale motiva dettagliatamente le motivazioni che hanno ricondotto alla riconsegna dell'alloggio; 

a detta della coppia "Sin dalla prima assegnazione dell'immobile nello stesso si sono palesati diversi e gravi problemi, tra cui in particolare: 

1) pannelli solari non funzionanti a fronte di spese altissime 
2) impianto di riscaldamento sempre guasto (i primi due anni funzionamento parziale, l'ultimo anno funzionamento nullo) 
3) formazione muffa negli ambienti a causa umidità 
4) spese straordinarie richieste da parte dell'amministratore a causa dei lavori al cappotto isolante realizzato male.";

sempre a detta della coppia sono risultate inutili le richieste di intervento rivolte a CASER, all'amministratore del condominio ed agli uffici della Regione. 

Di qui la decisione di lasciare l'abitazione, non comprendendo probabilmente di esporsi all'azione revocatoria della Regione; nello stesso stabile, a pochi giorni di distanza, risulta un secondo atto di revoca (determinazione n. 3030 del 02/03/2017) disposto dal Responsabile del servizio "Qualità urbana e politiche abitative" della Direzione Generale cura del Territorio e dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna; 

senza volere entrare nello specifico delle due revoche di finanziamento summenzionate, nello stesso stabile, resta statisticamente allarmante il dato; 

se, quali e quanti controlli siano disposti dalla Regione in ordine agli alloggi realizzati dalle cooperative di costruzione, utilizzando finanziamenti pubblici, a garanzia di eventuali vizi d'opera; 

se detti controlli siano effettuati soltanto fino all'ultimazione dei lavori, o se verifiche vengano effettuate anche successivamente per riscontrare l'emergere di eventuali problematiche; 

quali strumenti di tutela sono posti dalla Regione a garanzia di chi accede agli alloggi in ordine alla qualità degli stessi e con quali modalità possano essere attivati eventuali controlli supplementari da parte della Regione; 

se la Regione intenda disporre un'ispezione dello stabile sito in via Giovanni Falcone 6/b, a Crespellano per riscontrare eventuali negligenze da parte della Cooperativa CASER.

Tommaso Foti

RISPOSTA

Con riferimento alla interrogazione in oggetto si comunica quanto segue. 

Il bando emanato in attuazione del Programma "una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari" stabilisce che gli alloggi con i quali gli operatori possono concorrere devono avere le seguenti caratteristiche (riferimento ultimo bando G.R. n. 713/2015): 

- essere localizzati in un Comune della Regione Emilia-Romagna; 
- avere ottenuto o richiesto il certificato di conformità edilizia e agibilità in una determinata data; 
- essere disponibili, non occupati e non locati/assegnati; 
- essere di esclusiva proprietà dell'operatore che colloca l'offerta; 
- avere un costo complessivo non superiore a 350 mila euro; non essere stati realizzati con contributi o agevolazioni pubbliche in qualsiasi forma assegnati o concessi; 
- essere ricompresi nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A7; 
- avere una superficie utile non superiore a 95 metri quadrati. 

Di competenza della Regione è esclusivamente il controllo del rispetto dei requisiti richiesti dal bando sopra elencati; infatti l'ammissione al finanziamento degli alloggi non risulta essere subordinata ad un preventivo collaudo circa la funzionalità degli impianti del singolo alloggio e del condominio e gli eventuali problemi strutturali dovuti a lavori non eseguiti a regola d'arte. 

Rientra nel rapporto contrattuale tra alienante ed acquirente definire condizioni e garanzie per eventuali vizi dell'immobile oggetto di compravendita. Gli immobili debbono ovviamente possedere i requisiti igienico/sanitari e di agibilità di cui alle norme vigenti in materia. 

Pertanto, per le ragioni sopra esposte, allo stato attuale non è previsto, né possibile, un intervento nel merito di altri fattori oltre quelli previsti dal bando. 

Relativamente all'atto di revoca citato nella interrogazione in oggetto, si evidenzia che il bando regionale prevede delle sanzioni nel caso in cui il nucleo o l'operatore non rispettino gli impegni contrattuali assunti in conformità al bando, fra i quali è ricompresa anche la stipula dell'atto di compravendita entro un termine massimo di 4 anni, per gli alloggi assegnati in locazione/godimento con proprietà differita. La normativa impone la revoca del contributo incrementato degli interessi legali qualora non si proceda alla stipula dell'atto di assegnazione entro i termini previsti

Conseguentemente nel caso in cui le parti non rispettino gli impegni assunti, deve essere restituito alla Regione il contributo già erogato, oltre agli interessi legali.

Elisabetta Gualmini

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