Regione (Archivio)

Trivellazioni in pianura padana; indispensabile rispettare prescrizioni normative stringenti, fornire corrette e tempestive informazioni ai cittadini e tutelare il patrimonio pubblico

Data: 19/07/2017
Numero: 4988
Soggetto: ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE,POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA
Data Risposta: 09/10/2017

Per sapere, premesso che:- 

si è recentemente riacceso il dibattito sui mezzi d'informazione in ordine alle trivellazioni nella Pianura Padana a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 1482/2016 -"Autorizzazione all'esecuzione di rilievo sismico tridimensionale con uso di vibratori meccanici nei comuni di Campagnolo E. (n.d.r. Campagnola E.), Fabbrico, Guastalla, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto in provincia di Reggio Emilia e Carpi in provincia di Modena. Permesso di ricerca di idrocarburi "Fantozza" della società ALEANNA RESOURCES LLC." - con cui risulta espresso "per quanto di propria competenza, l'assenso all'intesa per l'autorizzazione all'esecuzione del rilievo sismico 3D con uso di vibratori meccanici [omissis] subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 1227 del 27/07/2009"; 

in detto atto, così come nella precedente procedura di screening di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1227 del 27/07/2009 - Procedura di verifica (screening) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Fantozza", attivata da ALEANNA RESOURCES LLC (Titolo II LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)" - la perforazione dell'eventuale pozzo è preceduta da uno studio geologico e dall'esecuzione di un rilievo sismico 3D indotto con uso di meccanismi meccanici; 

in particolare la deliberazione di Giunta n. 1227/2009 prevede di subordinare lo studio geologico ed il rilievo sismico 3D effettuato con uso di vibratori meccanici alle seguenti dieci prescrizioni: 

"1. con anticipo di almeno gg 30 rispetto alla data di inizio attività, dovrà essere prodotto alle Province, ai Comuni direttamente interessati, ed alle ARPA territorialmente competenti, e concordato con essi, il progetto esecutivo della campagna di prospezione sismica: tracciato, ubicazione punti di energizzazione, modalità operative, tempistica delle indagini e delle operazioni di ripristino, eventuali specifici interventi di mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali interessate; in particolare dovranno essere concordate con i Comuni possibilità e garanzie di utilizzo delle infrastrutture stradali con ripristino dei luoghi; 

2. per consentire un'adeguata informazione della popolazione, dovranno essere comunicati ai Comuni interessati ed alle ARPA territorialmente competenti, obbligatoriamente e con congruo anticipo, i siti interessati "giorno per giorno" dalle operazioni (calendario dettagliato delle operazioni); 

3. il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) dovrà escludere, prevedendo altresì, per i punti di energizzazione, adeguate fasce di rispetto: 

- le strutture urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane così come individuate dai piani territoriali delle Province e dei Comuni interessati, ed in generale i centri abitati e le zone produttive considerando per questi una fascia di rispetto di almeno m 200; 
- gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42; 

4. per assicurare la piena congruenza del progetto con le previsioni dei PTCP vigenti e/o adottati delle Province di Modena e Reggio Emilia, dovranno essere rispettate, per quanto di interesse, le indicazioni delle NTA delle singole zone interferite, con particolare riguardo alle disposizioni inerenti scavi, perforazioni e passaggio di mezzi motorizzati;

5. la realizzazione dell'indagine sismica è subordinata al parere della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente; 

6. in riferimento al rumore dovrà essere richiesta, se necessaria, autorizzazione in deroga ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002, fermo restando che i punti di energizzazione dovranno essere ubicati a distanza tale dagli edifici presenti da ridurre al minimo gli eventuali disturbi ed il rumore solido; 

7. i punti di energizzazione dovranno rispettare una distanza di almeno m 100 dalle unghie esterne delle arginature esistenti; 

8. i punti di energizzazione non potranno essere collocati nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano; 

9. da parte degli operatori dovrà essere posta particolare cura nell'individuazione di tutte le condotte sotterranee (acqua, gas, ecc.) che potrebbero risultare danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture, sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando preventivamente e formalmente con gli enti gestori le cautele da adottare e le garanzie a copertura di eventuali danni che comunque si verificassero; 

10. qualora le attività di prospezione provocassero danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche, dovrà esserne data opportuna e tempestiva comunicazione ai competenti Uffici dei Comuni e/o delle Province interessati: le infrastrutture dovranno essere ripristinate a cura e spese della Società proponente, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dai suddetti Uffici;" 

quali, con riferimento dettagliato a ciascuna di esse, delle dette prescrizioni risultino o meno assolte e, in quest'ultimo caso, per quali ragioni; 

se la Giunta Regionale, anche alla luce del dibattito sviluppatosi sui mezzi di informazione, ritenga adeguatamente soddisfatta la seconda prescrizione relativa a tempistiche e diritto all'informazione delle popolazioni coinvolte; 

se e quali garanzie siano state richieste alla Società a fronte dei possibili danni arrecati a condutture sotterranee e pubbliche infrastrutture a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, atteso che detta possibilità emerge chiaramente dalle prescrizioni anzidette; 

se e quali garanzie siano state richieste per i proprietari degli immobili delle zone ricomprese, a fronte del possibile aggravarsi di lesioni pregresse, rientrando tra i comuni interessati anche quelli ricompresi nel bacino sismico; 

se, ed in caso affermativo, quali siano le valutazioni della Giunta Regionale in ordine alla possibilità che le vibrazioni indotte nel terreno dall'attività che qui interessa, possano peggiorare lo stato del patrimonio storico-architettonico del nostro territorio, già fortemente colpito dal sisma del 2012.

Tommaso Foti

RISPOSTA

In riferimento all'Interrogazione in oggetto relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato Fantozza di Aleanna Resources si comunica quanto segue. 

Si ricorda che l'istanza di screening per il permesso di ricerca è stata attivata dal proponente con nota acquisita in Regione Emilia-Romagna con prot. PG.312787 del31/12/2008; il progetto è stato depositato presso la Regione Emilia-Romagna e presso i comuni interessati, come da comunicazione avvenuta sul BUR del Il febbraio 2009. Non sono state presentate alla Regione osservazioni inerenti il permesso di ricerca idrocarburi né entro il termine di deposito né successivamente. 

La procedura di screening si è conclusa con DGR n. 1227 del27 luglio 2009 giudicando ambientalmente compatibile il permesso di ricerca limitatamente allo studio geologico ed al rilievo sismico 3D. 

Le IO prescrizioni definite nel provvedimento di screening e riportate nell'interrogazione sono relative a condizioni da rispettare prima dell'inizio dei lavori attraverso la progettazione esecutiva dell'intervento e le comunicazioni da fare agli Enti competenti; ad oggi non è stata rilasciata l'aut rizzazione da parte dell'ufficio Unmig di Bologna del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per l'esecuzione di tale indagine sismica e quindi il proponente non ha ancora assolto alle prescrizioni assegnate con le comunicazioni e gli approfondimenti previsti.

Per quanto concerne gli aspetti di informazione verso la popolazione, si comunica che su sollecitazione degli Enti locali interessati, la Regione Emilia-Romagna, in data 22 maggio 2017, ha richiesto al MISE una proroga di almeno sei mesi dei termini del procedimento di autorizzazione delle indagini geofisiche relative al permesso di ricerca Fantozza al fine di effettuare una campagna informativa da realizzare sui territori al fine di rinnovare la più completa partecipazione ed il più aperto confronto con la cittadinanza. 

E' stato avviato pertanto un percorso partecipato attraverso un incontro pubblico avvenuto in data 25 luglio 2017 durante il quale sono stati presentati e discussi tutti gli aspetti relativi alle procedure amministrative e agli aspetti tecnico-ambientali del permesso di ricerca "Fantozza". 

Il proponente ha inoltre presentato in data 11 agosto 2017 una prima proposta di campagna di comunicazione al territorio relativamente al permesso di ricerca in oggetto che verrà dettagliata entro il mese di settembre 2017, attraverso l'invio al MISE del cronoprogramma delle attività informative previste per i prossimi mesi. Sulla base di tale programma di dettaglio, il MISE determinerà il nuovo termine del periodo di sospensione delle attività previste all'interno del permesso di ricerca "Fantozza". 

Rispetto alle garanzie economiche per coprire i costi di eventuali incidenti e danni durante le attività di prospezione geofisica, esse saranno puntualmente esaminate e valutate dal MISE. 

Per quanto riguarda infine i possibili danni causati alle colture e a manufatti presenti, i proprietari dei terreni e dei manufatti interessati dal rilievo verranno risarciti dal proponente contestualmente o immediatamente dopo la fine delle indagini geofisiche. Si evidenzia infine che, sulla base degli esiti di attività analoghe svolte nel territorio, queste tipologie di indagini geofisiche di superficie, non sono invasive e non hanno effetti negativi sui manufatti presenti; per minimizzare l'effetto delle vibrazioni vengono rispettate opportune distanze di sicurezza.

Paola Gazzolo

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