Regione (Archivio)

Contributo di bonifica a Piacenza, già nel 1987 i canali cittadini venivano classificati come fognatura; Foti: 'a trent'anni di distanza, la Regione modifichi i perimetri di bonifica'

Data: 24/04/2017
Numero: 4532
Soggetto: Assessore all'agricoltura, caccia e pesca
Data Risposta: 04/07/2017

Per sapere, premesso che:- 

con delibera n. 3703 del 1° dicembre 1987, esecutiva ed efficace, la Giunta comunale di Piacenza deliberava di dichiarare che, per quanto di competenza, le opere consortili site nel comune di Piacenza - ovvero il collettore rifiuto (corrente nella zona sud-est della città, nel quale vengono recapitate le acque pertinenti il bacino meridionale, nonché quelle afferenti al bacino centrale) e il collettore settentrionale (che si sviluppa a nord di Piacenza, parallelamente al fiume Po, lungo la via XXI Aprile, per sfociare all'impianto idrovoro della Finarda e da qui, mediante un ulteriore condotto di collegamento, terminare agli impianti di depurazione e sollevamento in località Borgoforte) - avevano perso i connotati della bonifica, e che esse, pertanto, facevano parte delle opere comunali di fognatura; 

l'avvenuta consegna di dette opere al Consorzio di bonifica di Piacenza, era - e tutt'ora è - motivo, per quest'ultimo, per imporre ai condomini e proprietari di casa della città di Piacenza una contribuzione obbligatoria per circa 2 miliardi e mezzo di vecchie lire, a fronte di un costo di manutenzione delle stesse opere stimato dai competenti uffici del Comune di Piacenza, in lire 50-100 milioni di vecchie lire; 

se il Comune di Piacenza, a trent'anni di distanza dalla summenzionata e operativa deliberazione della Giunta Comunale senza che ne sia stato dato seguito alcuno in spregio alla volontà degli amministratori, abbia - o meno - richiesto alla Giunta Regionale di escludere dal perimetro di bonifica i beni Statali di cui sopra, modificando, di conseguenza, i perimetri di bonifica di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.158 del 20 ottobre 1987 e delle sue successive reiterazioni.

Tommaso Foti

RISPOSTA

L'area urbana di Piacenza è stata classificata di "bonifica di prima categoria" con R.D. dell'11 marzo 1929 e suddivisa in due distinti bacini; la successiva realizzazione delle opere comprese nel piano generale di bonifica venne affidata al Comune di Piacenza. 

Nel 1959 l'Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura dell'Emilia Romagna accertò, con DI n. 26771, il compimento dei lavori e affidò al Comune in argomento la manutenzione e l'esercizio delle opere del "Bacino Ovest" comprendenti il Collettore Settentrionale (lunghezza 1.200 m), il Collettore Rifiuto (750 m) e l'impianto idrovoro Finarda (portata 15-18 mc/sec) mentre per la difesa dell'abitato dalle acque scolanti da monte vennero realizzati i Canali Diversivo Est e Diversivo Ovest. 

L'area interessata, successivamente al compimento delle opere di bonifica, è stata intensamente urbanizzata e, di conseguenza, il reticolo idrografico ha perso via via una parte significativa della propria capacità di garantire le esigenze di scolo delle acque delle zone interessate. 

Di conseguenza il Comune di Piacenza avviò una serie di lavori per migliorare la situazione idraulica realizzando, tra gli altri, il prolungamento del Collettore Rifiuto – costruito negli anni '50 sotto la sede dell'attuale Viale Dante e Conciliazione e che si innesta in testa alla precedentemente citata opera di bonifica – e, fra gli anni '70 e '80, il Collettore Settentrionale a servizio della zona ovest e nord–ovest della città che si innesta sul Canale di bonifica Settentrionale sostituendolo, in parte, fino a Porta Fodesta. 

Successivamente è stato realizzato, a Borgoforte, un impianto di depurazione a servizio del quale si è resa necessaria la costruzione di un nuovo collettore destinato ad allontanare le acque di fognatura del bacino Ovest, grazie ad una specifica opera di presa, a monte dell'impianto Finarda che entra in funzione in caso di piena del Po; queste realizzazioni hanno quindi determinato una stretta interconnessione tra le reti gestite dal Servizio Idrico Integrato e la rete di bonifica. 

Nel 1987, a seguito del riordino territoriale dei comprensori di bonifica, la Regione Emilia – Romagna dispose l'istituzione del Consorzio Bacini Tidone Trebbia che subentrò in tutti i diritti e gli obblighi, nonché nelle funzioni e nei compiti attinenti alla bonifica esercitati dal Comune di Piacenza nel comprensorio denominato "Bonifica Urbana e Suburbana di Piacenza".

Il Comune di Piacenza con deliberazione n. 3703 del 1 dicembre 1987 dichiarava, per quanto di competenza, i collettori Rifiuto e Settentrionale "opere di fognatura" autorizzando il Sindaco a richiedere alla Regione di escludere tali canali dal trasferimento al costituendo Consorzio Bacini Tidone Trebbia. 

Il nuovo Consorzio, con atto del 30 gennaio 1988, proponeva ricorso al TAR di Piacenza richiedendo l'annullamento della deliberazione adottata dalla Giunta municipale di Piacenza. 

Nel gennaio 1988 l'Intendenza di Finanza ribadiva quanto rilevato dal Consorzio nell'ambito del ricorso circa la natura "di opere pubbliche di bonifica" appartenenti al Demanio dello Stato – ramo bonifica – delle infrastrutture realizzate dal Comune di Piacenza quale concessionario del Ministero dell'Agricoltura e Foreste. 

Il TAR, con sentenza 9 maggio 1988, dichiarava inammissibile il ricorso del Consorzio e, nel contempo, asseriva che la delibera della Giunta municipale risultava atto meramente preparatorio avendo ad oggetto un atto sprovvisto di natura provvedimentale. 

Nel 1993 veniva avviata la redazione del "Piano di Classifica" sulla base di una attenta e approfondita analisi delle condizioni fisiche ed economiche del comprensorio. 

Tale Piano, approvato nell'agosto 1995 dal CORECO, ribadiva l'inscindibile interconnessione tra le opere di bonifica e quella di fognatura evidenziando come, in assenza dei manufatti e dell'attività svolta dal Consorzio, anche piogge di intensità non eccezionale avrebbero provocato la sommersione di aree urbane di Piacenza. 

L'entrata in vigore, nel 1995, del Piano di Classifica ha rappresentato, di fatto, un superamento delle istanze presentate dal comune di Piacenza con la citata deliberazione n. 3703/1987. 

Per la bonifica idraulica delle aree urbane un elemento significativo è rappresentato dal primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 7 /2012 che recita testualmente: "Gli immobili siti in aree urbane ove il gestore del servizio idrico integrato di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) svolga anche l'attività di allontanamento delle acque senza significative interconnessioni con la rete di bonifica, ai sensi dei parametri tecnici previsti dall'articolo 4, comma 5, non possono essere soggetti al contributo di bonifica per lo scolo e l'allontanamento delle acque meteoriche, fermo restando l'obbligo della corresponsione del contributo di bonifica in relazione al beneficio di difesa idraulica ove presente". 

Il riordino dei Consorzi di Bonifica di cui alla LR 5/2009, a seguito del quale il Consorzio Bacini Tidone Trebbia è stato unito al Consorzio Bacini Piacentini di Levante per costituire il Consorzio di Bonifica di Piacenza, ha necessariamente comportato l'avvio di nuovi Piani di Classifica per la predisposizione dei quali la Giunta regionale, con D.G.R. n. 385/2014, ha emanato specifiche Linee Guida. 

In questo documento viene definita in modo puntuale la significatività dell'interconnessione con la rete di bonifica e la procedura per l'individuazione delle aree esenti dal contributo di scolo ai sensi del suddetto art. 2 della LR 7/2012. 

Il Consorzio ha redatto, sulla base delle Linee Guida regionali, una proposta di Piano di Classifica rispetto alla quale il Comune di Piacenza ha presentato una osservazione articolata in vari punti chiedendo di rettificare i perimetri delle diverse aree in quanto, a proprio avviso, nessuna delle opere di bonifica indicate svolgeva funzione di bonifica e, di conseguenza, nessun immobile dell'area urbana e suburbana di Piacenza godeva del beneficio di scolo né del beneficio di difesa idraulica. 

Il Comune ha inoltre evidenziato che nel Piano di Classifica non sarebbero state riportate, per i Collettori Rifiuto e Settentrionale, le lunghezze effettive dei tratti di bonifica.

Il Consorzio ha esaminato le osservazioni presentate respingendole in gran parte con deliberazione del Consiglio d'amministrazione n. 19 del 7 ottobre 2015 mentre è stata accolta quella riguardante la lunghezza del Rio Rifiuto.

Contro la suddetta deliberazione consortile il Comune ha presentato ricorso che è stato successivamente rigettato dall'Amministrazione regionale con deliberazione n. 65 del 25 gennaio 2016. 

Il Piano di Classifica vigente – in ordine al quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 2236 del 28 dicembre 2015 – ribadisce quindi, per l'area urbana di Piacenza, la stretta interconnessione tra il sistema fognario e quello di bonifica comprendente il Collettore Rifiuto, il cui sviluppo è stato rettificato negli elaborati del PdC a seguito dell'accoglimento dell'osservazione del comune di Piacenza precedentemente richiamata, il Collettore Settentrionale e l'impianto idrovoro Finarda per il quale è stato necessario realizzare opere finalizzate ad un incremento della portata fino a 25 mc/sec mentre la difesa idraulica dalle acque di monte è assicurata dai Canali Diversivi Ovest ed Est.

Simona Caselli

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