Regione (Archivio)

Politiche del lavoro, sistema di collocamento sprofondato nel caos dalle sovrapposizioni di competenze e dalla penalizzazione dei privati; fare chiarezza e rimettere ordine

Data: 30/08/2017
Numero: 5175
Soggetto: ASSESSORATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ALLO SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITA', RICERCA E LAVORO
Data Risposta: 26/10/2017

Per sapere, premesso che:- 

le imprese tornano a cercare lavoratori ma offerta e domanda stentano a incrociarsi e moltissimi posti rimangono o rischiano di rimanere scoperti, spesso a causa delle carenze del sistema di collocamento; 

secondo le analisi del sistema informativo Excelsior che riguardano le previsioni di assunzione delle imprese private dell'industria e dei servizi, realizzate da Unioncamere in accordo con l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (Anpal), una ricerca di personale su cinque rischia di restare disattesa, per le difficoltà nel reperire le figure professionali richieste: in campo nazionale sarebbero circa 200mila le posizioni di lavoro che si prevede siano difficili da coprire con candidati idonei, ovvero il 20,6% delle 969mila entrate previste dalle aziende nel periodo tra luglio e settembre 2017. Le maggiori criticità riguarderebbero le imprese delle tecnologie della informazione e della comunicazione (Ict) e quelle del comparto metalmeccanico ed elettronico; 

l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) è stata istituita dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di attuazione del così detto «Jobs Act» (Legge 10 dicembre 2014, n.183), ha come principale obiettivo il coordinamento delle politiche del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione e la ricollocazione dei disoccupati, mediante la predisposizione di strumenti e metodologie a supporto degli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro; 

per l'attuazione delle nuove politiche attive del lavoro l'Anpal realizza il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, in cooperazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome, l'Inps e l'Isfol. Le informazioni confluite nel sistema informativo unitario rappresenteranno la base per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore e le informazioni contenute nel Sistema informativo sono messe a disposizione delle Regioni; 

l'Anpal provvede ad istituire l'Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo cui vengono iscritte le agenzie di somministrazione accreditate a livello nazionale e le altre agenzie che intendono operare nel territorio delle regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento, nonché i soggetti accreditati dalle regioni, con l'obiettivo di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro; 

tale impianto, concepito alla vigilia del referendum costituzionale, anziché uniformare e semplificare il quadro normativo, garantendo fra l'altro maggior spazio ai privati (soggetti che hanno dimostrato capacità di collocamento fino a dieci volte superiori rispetto al pubblico), va oggi a sovrapporsi ad un sistema regionale che tende a replicare le strutture ed aumentare i vincoli; 

in Emilia-Romagna la materia è regolata dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 recante "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", così come modificata dagli articoli 52, 53 e 54 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che, nell'attesa di una disciplina attuativa nazionale dell'Anpal (arrivata 45 giorni dopo), istituiva una propria Agenzia regionale per il lavoro inserendola sull'impianto di una legge che prevedeva la maggioranza delle funzioni operative attribuite alle province; 


il risultato, nel voler anticipare a tutti i costi il legislatore nazionale, ha generato un testo confuso che da un lato scopiazza funzioni attribuite in campo nazionale ad Anpal, dall'altro rafforza il groviglio burocratico-ideologico di regole che la Regione aveva creato, ed evidentemente intende mantenere, per limitare il ruolo delle agenzie private per il lavoro; 

emblematici in tal senso sono il "sistema informativo lavoro Emilia Romagna" (SILER), previsto dall'articolo 38 della Legge Regionale n.17/2005, rispetto al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di Anpal per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore e le funzioni di osservatorio previste dagli articoli 4, 5 e 32bis della LR 17/2005, con le funzioni svolte dal sistema informativo Excelsior per Anpal; 

la delibera della Giunta regionale 21 novembre 2016, n. 1959 recante "Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R.1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii." delinea la disciplina di accreditamento per i soggetti privati che intendono operare in Emilia-Romagna suddividendola in due aree: 

l'Area di accreditamento 1 comprende le seguenti prestazioni: 

- prestazioni per le persone: erogazione di informazioni, incontro domanda/offerta di lavoro; consulenza e promozione della mobilità professionale; accompagnamento al lavoro e alla formazione; consulenza e accompagnamento all'avvio di impresa/ autoimpiego; consulenza orientativa; formalizzazione e certificazione delle competenze. 

- prestazioni per i datori di lavoro: erogazione di informazioni; consulenza e supporto alla soddisfazione del fabbisogno professionale; incontro domanda/offerta di lavoro; 

l'Area di accreditamento 2 comprende le seguenti prestazioni: 

- prestazioni per le persone: supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili; 

i requisiti di ammissibilità consistono in requisiti giuridici, requisiti economici, requisiti finanziari, requisiti patrimoniali, requisiti di interconnessione informativo-informatica; i requisiti per l'accreditamento, specifici per ciascuna Area di accreditamento, consistono in requisiti strutturali-operativi, requisiti relativi al personale, requisiti relativi alle relazioni con il territorio, requisiti di efficacia; 

i requisiti strutturali, ad esempio, arrivano a prevedere per quanto riguarda i soggetti privati che intendono accreditarsi per l'Area 1 di disporre di almeno di 9 sedi operative in Emilia Romagna. Ciascuna delle quali deve essere collocata in un territorio diverso, corrispondente agli ambiti territoriali di competenza delle ex province (in fase di prima attuazione, e cioè fino al 30/06/2018, le sedi operative di cui il soggetto che si accredita deve disporre sono almeno 5). Ai soggetti che intendano accreditarsi per l'Area 2, invece, viene richiesto di disporre almeno di una sede operativa per ogni ambito distrettuale dell'Emilia Romagna in cui intendono operare; 

i requisiti relativi al personale arrivano non soltanto a stabilire il personale presente all'interno della sede operativa ("Esperto del mercato del lavoro", "Responsabile di sede"…) ma anche a prevederne l'inquadramento contrattuale (assunti con contratto di lavoro subordinato, regolato da un CCNL sottoscritto dalle rappresentanze sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale); 

la detta delibera prevedeva altresì che entro il 30 giugno 2017 venissero identificati gli indicatori da assumere per la valutazione dell'efficacia delle prestazioni erogate dagli operatori accreditati e i relativi standard, nonché i requisiti di efficienza per il mantenimento dell'accreditamento; 

- in quale modo la Giunta Regionale ritenga possibile l'integrazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro realizzato da Anpal con il Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER) previsto dall'articolo 38 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17; 

- se la Giunta Regionale sia in possesso e intenda rendere pubblici i dati, riferiti al primo semestre 2017, relativi alla capacità di avviamento lavorativo dell'Agenzia regionale per unità di personale; 

- quali siano i risultati conseguenti la prima fase di attuazione del sistema di accreditamento per quanto attiene entrambe le Aree del sistema regionale; 

- se la Giunta Regionale intenda utilizzare i dati relativi alla capacità di avviamento professionale dell'Agenzia regionale come "parametro di efficienza" per il mantenimento dell'accreditamento concesso ai privati; 

- se siano stati approvati entro il 30 giugno 2017 gli atti contenenti gli indicatori da assumere per la valutazione dell'efficacia delle prestazioni erogate dai privati convenzionati e i relativi standard. In caso affermativo per quali ragioni non siano stati sottoposti alla competente Commissione assembleare (come disposto dall'articolo 34 della Legge Regionale n. 17/2005), in caso negativo per quali ragioni non si sia ancora proceduto ed entro quali termini si intenda farlo; 

- se, alla luce delle funzioni attribuite ad Anpal, la Giunta Regionale ritenga di provvedere ad una revisione organica della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 recante "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" al fine di eliminare incongruenze interne alla legge stessa dovute all'istituzione, tramite l'inserimento dell'articolo 32 bis, dell'Agenzia regionale rispetto al ruolo delle province ed inutili duplicazioni di funzioni già svolte a livello nazionale a partire da quelle relative alle funzioni di osservatorio del mercato del lavoro.

Tommaso Foti

RISPOSTA

In relazione ai quesiti riportati nell'interrogazione in oggetto si specifica quanto segue. 

a) In quale modo la giunta regionale ritenga possibile l'integrazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro realizzato da ANPAL con il Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER) previsto dall'articolo 38 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17;

Il SILER è già integrato con il Sistema Unitario Nazionale in quanto conferisce allo stesso tutte le informazioni professionali dei lavoratori presenti nell'anagrafica del sistema, nonché tutte le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro trasmesse dai datori di lavoro telematicamente a mezzo SARE, nel rispetto della normativa nazionale. 

b) Se la Giunta Regionale sia in possesso e intenda rendere pubblici i dati, riferiti al primo semestre 2017, relativi alla capacità di avviamento lavorativo dell'Agenzia regionale per unità di personale In relazione ai dati relativi all'operatività dei Centri per l'impiego si rinvia al file excel in allegato che riporta 

Tab. 1 – N. di Persone che hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) attiva alla data del 31 dicembre degli anni tra il 2010 e il 2016. Nuovi iscritti con DID da gennaio ad aprile 2017. Dati per Centro per l'impiego 

Tab. 2 – N. di persone che negli anni dal 2010 al 2016 ha rilasciato ai Centri per l'impiego la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) per area territoriale 

Tab. 3 - N° di persone con DID avviate al lavoro almeno una volta entro marzo 2017 

Tab. 4 - Incidenza percentuale delle persone con DID avviate al lavoro sul totale 

Tab. 6 - Aziende che hanno usufruito negli anni dal 2010 al 2016 del servizio di preselezione dei Centri per l'impiego per la ricerca di personale 

Tab. 7 - Aziende che hanno usufruito negli anni del sistema SARE (Sistema per gli Adempimenti amministrativi Regione Emilia-Romagna) per le comunicazioni obbligatorie sui movimenti di personale 

c) Quali siano i risultati conseguenti la prima fase di attuazione del sistema di accreditamento per quanto attiene entrambe le aree del sistema regionale 

Risposta: Il maggior numero degli enti è stato accreditato nei primi mesi di quest'anno. L'operatività degli enti è ora in fase di avvio a causa del protrarsi della discussione con le parti sociali sulle prestazioni e misure di politica attiva del lavoro 

Per quanto riguarda l'area 1, la discussione con le parti sociali si è conclusa il 31/7/2017; con delibera della Giunta Reginale n. 1205 del 2 agosto 2017 sono state definite le prestazioni e le misure di politica attiva del lavoro e le modalità di fruizione da parte dei cittadini. La piena operatività degli Enti è prevista dal prossimo novembre. Per l'area 2 sono stati individuati i soggetti accreditati con procedura ad evidenza pubblica e nei vari distretti si stanno concludendo le procedure per l'individuazione dei soggetti fragili e vulnerabili. 

d) Se siano stati approvati entro il 30 giugno 2017 gli atti contenenti gli indicatori da assumere per la valutazione dell'efficacia delle prestazioni erogate dai privati convenzionati e i relativi standard. 

Per poter definire gli indicatori per la valutazione di efficacia delle prestazioni erogate dai soggetti accreditati è necessario che prima siano individuate le prestazioni e misure di politica attiva del lavoro. Il protrarsi della discussione con le parti sociali, che si è conclusa il 31 luglio scorso, ha fatto slittare in avanti l'effettiva operatività degli enti. Inoltre sono in corso di discussione a livello nazionale i LEP dei servizi per il lavoro e il raccordo tra accreditamento nazionale e accreditamento regionale; la discussione con le Parti sociali per poter arrivare a definire gli indicatori non potrà iniziare prima della definizione del quadro nazionale, per cui inizierà presumibilmente nei primi mesi del prossimo anno. 

e) Se alla luce delle funzioni attribuite ad ANPAL, la Giunta regionale ritenga di provvedere ad una revisione organica della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 recante "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" alfine di eliminare incongruenze interne alla legge stessa dovute all'istituzione, tramite inserimento dell'art. 32, dell'agenzia regionale rispetto al ruolo delle province ed inutili duplicazioni di funzioni già svolte a livello nazionale a partire da quelle relative alle funzioni di osservatorio del mercato del lavoro. 

L'Agenzia Regionale per il Lavoro ha sostituito le funzioni delle Province nelle funzioni dei Centri per l'impiego e del collocamento mirato come previsto dall'art. 52, 53 e 54 della Legge regionale 13/2015. 

Non si ritiene che sussistano delle duplicazioni di funzioni già svolte a livello nazionale. Infatti il Dlgs 150/2015 ha individuato i soggetti che fanno parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, e ha definito i ruoli e le funzioni del Ministero del lavoro, di ANPAL. Il Ministero del Lavoro insieme alle Regioni, per le parti di rispettiva competenza, ha un ruolo di "indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le attività relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68". Il Ministero, previa intesa con la Conferenza delle Regioni, definisce gli indirizzi e gli obiettivi delle azioni di politica attiva del lavoro, la specificazione dei LEP da erogarsi su tutto il territorio nazionale. ANPAL "esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano"

Prof. Patrizio Bianchi

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