Regione (Archivio)

Competenze delle Province e legittimazione elettorale; Foti: 'con la bocciatura della riforma costituzionale occorre chiarire il ruolo istituzionale delle Province'

Data: 04/09/2017
Numero: 5197
Soggetto: Commissione I Bilancio, Affari generali e istituzionali
Data Risposta: 12/09/2017

L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 

premesso che: - 

il 7 aprile 2014 il Parlamento ha approvato sotto forma di maxi emendamento, con l'apposizione del voto di fiducia, la legge n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", composta da un unico articolo di 151 commi, la così detta «riforma Del Rio»; 

nel caso della detta legge, come in quello della riforma elettorale (il così detto «Italicum») già in radice incostituzionale, o in quello della riforma della pubblica amministrazione (la così detta «legge Madia»), incostituzionale perché valevole solo a condizione di modifica delle competenze esclusive dello Stato, il Parlamento - piegato alle volontà del "renzismo" da una parte, e dall'altra all'imperativo categorico dell'ex presidente Napolitano (sostenitore delle riforme da realizzare a qualunque costo) - ha inaugurato un modello legislativo strampalato e contraddittorio, cioè quello di approvare leggi non rispettose della Costituzione vigente, ma conformi ai principi di una muova Costituzione, destinata nel tempo ad entrare in vigore; 

cardine della legge n.56/2014 è la riorganizzazione complessiva del sistema delle autonomie locali, così da dare attuazione alla promessa del Presidente del Consiglio e segretario politico del PD Matteo Renzi di abolire le Province. Non a caso, i commi dal 51 al 100 della detta legge, riguardano la riorganizzazione delle province in attesa della loro definitiva abrogazione (che - come noto - può essere attuata soltanto con una modifica della Costituzione vigente); 

in particolare, il comma 51 della «riforma Del Rio», recita testualmente "In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge."; 

i commi dal 54 allo 84 trattano, quindi, degli organi di governo delle provincie e disciplinano il sistema elettorale (di secondo grado) da utilizzare per eleggerli, a testimonianza dell'importanza per il Governo di rendere invisibile all'opinione pubblica l'esistenza dell'ente che si era promesso di eliminare; 

il comma 85, invece, delle Province testualmente disciplina "le funzioni fondamentali" e quindi: 

"a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; 
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; 
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 
e) gestione dell'edilizia scolastica; 
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale"; 

il comma 89 prevede che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscano le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85; 

lo spirito di legiferare secondo il dettato di una nuova (ipotetica) Costituzione ha orientato anche la nostra Regione i cui legislatori di maggioranza, ancora piegati al mito de "il migliore" (Ercole Ercoli alias Palmiro Togliatti), sempre devono dimostrare di essere un passo avanti agli altri; 

infatti, al contrario di quanto avvenuto nella maggioranza delle altre Regioni, l'Emilia Romagna ha dato piena attuazione al comma 144 della «riforma Del Rio», non limitandosi, nell'incertezza degli esiti referendari, ad operare un mero trasferimento di funzioni e personale dalle Province ad altri enti del territorio, ma modificando (Legge 20 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni") le norme regionali fino allora vigenti; 

il progetto di legge della Giunta Regionale, successivamente approvato con modifiche dall'Assemblea Legislativa, prevede il superamento delle attuali Province, o "enti con funzioni di area vasta" (come definite dalla «riforma Del Rio»), ricorrendo agli "ambiti territoriali di area vasta adeguati" (articolo 6, comma 1, Legge Regionale n.13/2015). Detti ambiti, sempre secondo la lettera della su richiamata legge regionale, dovevano essere "definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati, previo parere della competente commissione assembleare, d'intesa con le Province medesime e sentito il sindaco della Città metropolitana di Bologna, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge" (e - quindi - entro il novembre 2015). Ad oggi non risultano ancora definiti; 

l'introduzione degli "ambiti territoriali di area vasta adeguati", risponde all'esigenza di andare a ridefinire le circoscrizioni provinciali aggirando surrettiziamente l'articolo 133, primo comma, della Costituzione che riserva al Parlamento questa facoltà, su iniziativa dei Comuni; 

nello stesso senso, per ottenere di fatto una fusione fra diverse province, il disposto contenuto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della Legge Regionale n.13/2015 introduce la possibilità per le Province di esercitare le funzioni proprie, assegnate loro dalla «riforma Del Rio», in forma associata, grazie alla stipula di convenzioni ed alla creazione di uffici comuni ("Su iniziativa delle Province, le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale vigente ed in particolare dall'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014 […] possono essere esercitate in forma associata, previa convenzione, e in ambiti territoriali di area vasta adeguati."); 

l'articolo 6, comma 4, della detta Legge definisce poi in tre mesi (ottobre 2015) il termine entro il quale la Regione e le Province sono chiamate ad adottare indirizzi comuni per la realizzazione di progetti di "sperimentazione istituzionale di area vasta" (che altro non sono se non la definizione delle ulteriori funzioni conferite dalla Regione a condizione che siano esercitate in forma associata tra le Province stesse). Ad oggi non risultano ancora definiti; 

il predetto articolo 6, inoltre, nulla dice in ordine al ruolo ricoperto dalle Province nell'assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in capo ai Comuni, previsto dall'articolo 118 della Costituzione. Ruolo che invece la Regione attribuisce con l'articolo 8, comma 2, ("l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni"), alle Unioni dei Comuni; 

ulteriore esempio della volontà della Regione di liquidare le Province, sottraendo alle stesse pure le funzioni fondamentali conferite dalla legge dello Stato, si riscontra nella lettera dell'articolo 15, comma 9, della Legge Regionale n.13/2015 che prevede la possibilità per le province di esercitare le funzioni alle stesse attribuite in materia ambientale (articolo 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014) attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia; 

il 4 dicembre 2016 "l'attesa riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione" è stata bocciata da 19.421.025 elettori, con una percentuale di affluenza al voto del 65,48%; 

l'articolo 118, comma 1, della vigente Costituzione prevede che "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza."; 

l'articolo 118, comma 2, della Costituzione prevede che "I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze."; 

l'articolo 119, comma 4, della Costituzione stabilisce che "Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite."; 

l'articolo 133, primo comma, della Costituzione testualmente recita "Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione."; 

impegna la Giunta Regionale 

- ad intervenire nei confronti del Governo affinché predisponga un disegno di legge di modifica della Legge 7 aprile 2014, n. 56, in ordine al ruolo delle Province, alle funzioni alle stesse attribuite, nonché al ripristino dell'elezione diretta degli organi delle amministrazioni provinciali; 

- a presentare all'Assemblea Legislativa un progetto di Legge di modifica della Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" alla luce del confermato status costituzionale delle Province.

Tommaso Foti

La Commissione Assembleare I Bilancio, Affari generali e istituzionali nella seduta del 12 settembre 2017 ha respinto la risoluzione

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