Regione (Archivio)

Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2, della Costituzione, recante: 'Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa'

Data: 30/05/2017
Numero: 135
Soggetto: Assemblea

OGGETTO 4413

Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2, della Costituzione, recante: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo". A firma dei Consiglieri: Rancan, Fabbri, Delmonte, Bargi, Marchetti Daniele, Rainieri, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli (Testo base)

(Relazione della Commissione, discussione e reiezione)

 

OGGETTO 4546

Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2, della Costituzione, recante: "Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa". A firma dei Consiglieri: Bignami, Aimi

(Ordine del giorno 4413/1 "Non passaggio all'esame degli articoli" - Presentazione e approvazione)

 

PRESIDENTE (Rainieri): Passiamo, quindi, al progetto di proposta di legge alle Camere, oggetto 4413, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della Costituzione, recante: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo", a firma dei consiglieri Rancan, Fabbri, Delmonte, Bargi, Marchetti Daniele, Rainieri, Pettazzoni, Liverani e Pompignoli. Testo base.

È stato abbinato l'oggetto 4546, che reca: "Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa", a firma dei consiglieri Bignami e Aimi.

Testo n. 8/2017 licenziato dalla Commissione "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" nella seduta del 23 maggio 2017 con parere contrario con il seguente titolo: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo".

Il progetto di legge è composto da 4 articoli.

Il relatore della Commissione, consigliere Matteo Rancan, ha preannunciato di svolgere relazione orale.

Su tale oggetto è stato presentato un ordine del giorno di non passaggio all'esame dell'articolato, a firma del consigliere Poli.

Prego, consigliere relatore Rancan.

 

RANCANrelatore della Commissione: Grazie, presidente.

Inizio constatando che è stato presentato il non passaggio all'esame dell'articolato, anche se in Commissione avevamo chiesto la gentilezza di arrivare alla fine della discussione dell'articolato. Ormai siamo fin troppo abituati a questo modo di operare.

Nel dettaglio e nella concretezza, si rende necessario e si è reso necessario presentare questo progetto di legge alle Camere in un momento nel quale anche alle Camere stesse è in discussione il progetto di legge sulla legittima difesa. È necessario, quindi, dare un indirizzo come Regione e far capire quale sia l'indirizzo, l'indicazione che può dare la Regione Emilia-Romagna in un momento delicato come questo, nel quale le Camere stanno discutendo di questo argomento nel dettaglio.

I fatti di cronaca recenti hanno portato alla luce e alla vista di tutti una situazione molto difficile, molto complicata, che vede molte volte (troppe volte) e molto più di frequente avviare dei procedimenti penali sulle spalle e a carico di chi si difende nella propria proprietà privata, piuttosto che andare direttamente a svolgere processi a carico di chi ha violato la proprietà privata.

Questo progetto di legge, quindi, entra nel merito di questa problematica. È vero, vi sono delle pene, seppur disapplicate, che, però, possono essere inasprite. È possibile anche prevedere all'interno del codice penale una piccola modifica all'articolo 52. Questo non significa sostituire le forze dell'ordine. Noi non ci sogneremmo mai di sostituire le forze dell'ordine. Serve, però, prevedere la possibilità di difendersi da parte di quei soggetti che vedono violata la propria proprietà privata nell'imminente momento nel quale viene violata la proprietà privata stessa, quindi in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, mentre si sta "aspettando" l'arrivo delle forze dell'ordine.

Quindi, cosa serve? Serve modificare l'articolo 52 del codice penale, modificando la proporzionalità tra difesa e offesa e incentrando il ragionamento, incentrando il potere legislativo sulla presunzione di legittima difesa. In altre parole, noi non possiamo permettere, non possiamo pensare che chi si difende all'interno della propria abitazione abbia, anche solamente a suo carico, un processo penale o, comunque, che venga indagato per questa azione che intraprende in un momento, ovviamente, di paura e di sconforto.

Oltre a questo, però, oltre a dare la possibilità di difendersi in casa propria (deve essere, comunque, sempre legittimo difendersi in casa propria), bisogna cercare di reprimere la possibilità che certe persone possano entrare all'interno di abitazioni o di esercizi commerciali piuttosto che di altre proprietà private.

Noi cosa proponiamo? Proponiamo, oltretutto, di modificare l'articolo 624-bis del codice penale, prevedendo la reclusione da un minimo di 5 anni a un massimo di 8 anni e la multa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 20.000 euro. Conseguentemente, viene a modificarsi anche l'ipotesi aggravata, di cui al comma 3 dello stesso articolo, prevedendo un minimo di 6 anni e lasciando invariato il massimo a 10 anni, portando, però, la multa da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 30.000 euro.

Ovviamente, però, bisogna anche agire su altri due aspetti fondamentali, che possono prevedere, in caso di condanna, la modifica dell'articolo 165 del codice penale, prevedendo che la sospensione condizionata della pena venga subordinata al pagamento integrale alla parte offesa, per quanto riguarda il risarcimento del danno. Quindi, se non viene risarcito completamente il danno, non esiste la sospensione condizionale. E poi vi sono dei benefici, che vengono inclusi nella legge del 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, che prevedrebbe, quindi, in base a questo progetto di legge, l'annullamento. Quindi, per chi viene condannato e punito per aver compiuto i reati previsti dall'articolo 624-bis del codice penale si prevede l'esclusione di questi benefici.

Questo progetto di legge, molto sintetico, composto da pochi articoli, tiene presente in modo chiaro un concetto fondamentale: bisogna sempre stare dalla parte di chi si difende. Questo non vuol dire sostituire le forze dell'ordine né tantomeno armare il Paese. Sia chiaro: qui non si sta dicendo che tutti devono armarsi e che ci deve essere una corsa alle armi. La legittima difesa non parte dal presupposto che solo sparando ci si difende, ma parte dal presupposto che qualsiasi atto compiuto per difendersi nella propria attività commerciale, nella propria industria o nella propria proprietà privata non debba essere punito. Questo aspetto è fondamentale.

Mi spiace che ci sia l'ordine del giorno di non passaggio all'esame dell'articolato, perché poteva essere un'occasione per entrare concretamente in un problema e per capire, magari, quali potevano essere le reali esigenze. La legge che sta venendo avanti in Parlamento non ci piace assolutamente. È per questo che noi con forza sosteniamo questo nostro progetto di legge alle Camere, anche se la maggioranza ci fa capire di non essere sulla nostra stessa lunghezza d'onda.

 

PRESIDENTE (Rainieri): Grazie, consigliere Rancan.

Consigliere Molinari, prego.

 

MOLINARI: Ripetiamo la discussione che è avvenuta all'interno della Commissione, con l'esito anche della richiesta di non passaggio ai voti. Il PdL va a recuperare, in parte, quella che è già stata la discussione all'interno del Parlamento, per quanto riguarda sia il tema della legittima difesa che il tema dell'inasprimento delle pene stesse. Credo che l'esito, almeno per quanto riguarda il tema dell'inasprimento delle pene, sia stato già discusso all'interno del Parlamento, con esiti già accertati e definiti. Anche lo stesso Governo ha proceduto a un generale rafforzamento, seppur non inteso come ultima e unica soluzione per la limitazione dei crimini stessi. Soprattutto, all'interno del ragionamento della legittima difesa, delle integrazioni dell'articolo 52, citato in precedenza dal consigliere Rancan, si è provveduto a rafforzare alcuni concetti, come il concetto delle spese legali e il concetto dello stato di agitazione (definiamolo in questo modo). Tutto questo, anche nelle modifiche che già vanno ad integrare un articolo che, comunque, tutela nella fattispecie e riconosce la reazione della parte offesa all'interno della propria abitazione, non fa venir meno due concetti che sono alla base anche della tutela stessa del soggetto che viene colpito e offeso e dei propri familiari. Mi riferisco al concetto della proporzionalità e della desistenza. La scelta politico-governativa e del Partito Democratico è quella, in modo convinto, di sostenere come presupposti della legittima difesa questi due princìpi.

Lo scontro, anche dialettico, per quanto riguarda non sempre i contenuti di legge, ma soprattutto le dichiarazioni, spesso riportate più ai media che all'interno degli organi e delle Assemblee legislative come la nostra, che avviene per quanto riguarda un generale rafforzamento del concetto dell'autodifesa non è la soluzione al crimine. Pensiamo a tutti i fatti che si stanno verificando in un generale quadro, che può essere anche relativamente importante per noi, di statistica di diminuzione dei fatti criminosi. Questo fatto interessa relativamente. L'azione nei confronti della criminalità deve essere rafforzata attraverso le azioni dei soggetti preposti a controllare il crimine, quindi delle forze dell'ordine. Le azioni già messe in campo dal Governo, le azioni combinate anche all'azione di enti che non hanno, come le Regioni, una competenza specifica, ma possono intervenire anche in collaborazione con gli enti locali, soprattutto per quanto riguarda le azioni di prevenzione (credo che la Regione Emilia-Romagna su questo sia un esempio), devono portare ad affrontare questo argomento in modo più ampio rispetto alle proposte che – ripeto – seguono le azioni tentate anche a livello governativo, ma non riuscite.

La nostra linea è questa. Ne abbiamo già discusso in diverse risoluzioni, in diversi argomenti. Non credo che saranno gli ultimi argomenti ad esaurire questa discussione, ma noi andiamo avanti su questa linea perché riteniamo che sia un giusto compromesso tra l'azione di desistenza o, comunque, l'azione di contrasto al crimine, ma anche di tutela dell'offeso. Alimentare il concetto che il singolo individuo possa, con la propria azione, debellare l'azione criminale è sbagliato, ed è sbagliato – lo abbiamo già detto – non tanto come concetto enunciato da parti politiche specifiche, ma è un concetto che gli stessi tecnici e addetti ai lavori in materia di sicurezza ribadiscono ogni volta che fanno iniziative di formazione, di incontro, di promozione dei temi sulla sicurezza.

Al di là del non passaggio al voto, quindi, la discussione è già avvenuta. Pertanto, anche la motivazione già esposta all'interno della Commissione rimane quella già discussa in precedenza.

 

PRESIDENTE (Rainieri): Grazie, consigliere Molinari.

Consigliere Foti, prego.

 

FOTI: Signor presidente, mi riservo di citare per danni l'Assemblea legislativa, perché qui dentro sto gelando. Vorrei far presente che c'è una corrente bestiale e che non è possibile chiudere niente. Una persona non può ammalarsi tutte le volte. Non so chi governi così bene il global service, ma è da arrestare quantomeno, onde evitare che debba incorrere in azioni di legittima difesa.

Sentivo prima il collega Molinari, il quale ha detto che la normativa è stata modificata. Effettivamente, il collega Molinari, secondo me, ha perso qualche passaggio. La normativa è stata modificata verso le 18-18,30 di sera, ma alle 22 è uscita un'Agenzia di Renzi che ha iniziato a dire che era una norma che non stava in piedi. È la famosa norma della legittima difesa alla clessidra: dalle 8 del mattino alle 8 di sera ti fai rapinare; dalle 8 di sera alle 8 del mattino successivo puoi tentare di difenderti. Che la legittima difesa possa valere con la clessidra è, effettivamente, un principio giuridico che nessun ordinamento aveva ancora introdotto, ma non mi stupisco vedendo chi si è occupato della materia.

Penso che, molto più semplicemente, anche per evitare di arbitrariamente continuare a dare la decisione ultima – a chi? – al magistrato che deve valutare, la norma debba essere scritta in modo generale ed astratto, così come dovrebbero essere scritte le norme secondo i princìpi generali del diritto, anziché in modo confuso e vago. Perché dico questo? Perché tutta l'impalcatura della normativa relativa alla legittima difesa si basa su una valutazione, da parte prima degli inquirenti e poi del magistrato, del criterio della cosiddetta "proporzionalità".

Non si vede una sola ragione per la quale si debba tener presente l'orologio per sapere se si può reagire o meno. Perché dico questo? Molto semplicemente, un malintenzionato o un delinquente può entrare in una casa alle 9 di mattina con una scure in mano e, anche se lo vedi, rimane sempre una persona da affrontare con la scure. Anzi, forse vedi meglio la scure di giorno che di notte. Quindi, probabilmente, sotto il profilo psicologico, se uno non è avvezzo ad affrontare uno con la scure in mano, è più facile che la reazione, quella che dovrebbe essere proporzionale, sia viziata da un elemento psicologico, che è quello della paura. Ma è un ragionamento troppo intelligente per poter esser fatto nel nostro Parlamento. Allora si è pensato bene di trovare delle esimenti che, a un certo punto, dicono semplicemente che nell'ambito della sera e, possibilmente, della notte – allora sì – c'è un elemento per poter dire che la difesa può essere non legittima, ma più proporzionale rispetto a come potrebbe essere di giorno.

Io non so se la normativa sia stata scritta in questo modo solo ed esclusivamente per un nobile fine, cioè quello di far guadagnare gli avvocati. È evidente che con una normativa così vaga sarà difficile che chi svolge le prime indagini si assuma la responsabilità di dire già che, secondo il suo giudizio, vi sono gli elementi per invocare la legittima difesa. Quindi, cosa succederà? Probabilmente, si lascerà all'autorità giudiziaria un rapporto vago, nel quale si descriveranno sommariamente i fatti, in modo tale che, secondo il malvezzo italiano, nel contraddittorio delle parti troveremo la soluzione del problema. "Contraddittorio delle parti" significa semplicemente processo di primo grado, processo di secondo grado, impugnativa in Cassazione e giudizio della Cassazione. Al di là di quei 7-8-9 anni in cui una persona continua a peregrinare dal suo avvocato chiedendo: "Guardi, io devo fare il passaporto perché devo andare per lavoro all'estero, ma sono accusato di eccesso colposo di legittima difesa"; l'avvocato dice: "Sa, finché il giudice non decide... Adesso ha deciso. In primo grado ci ha dato torto, ma vedrà che in appello avremo ragione"; "E io come faccio ad andare all'estero per lavorare?"; "Ci mandi suo figlio". E siamo alla solita Italietta che non farebbe invidia neppure a quella che così bene rappresentava Alberto Sordi.

Io mi permetto di dire semplicemente una cosa. Una delle ipotesi è quella di ritornare alla norma del codice Rocco sulla legittima difesa, che è una norma tranchant, piaccia o non piaccia. C'era e per tanti anni è stata applicata. Non ho mai visto cortei contro l'applicazione di questa norma. Oppure si vuole fare una norma diversa, invece, una norma, cioè, che preveda elementi utili a giustificare il ricorso alla legittima difesa. Noi non possiamo trasferire al cittadino 72 articoli di codice penale. Io mi permetto di dire una cosa: un cittadino che si trova davanti una persona con una mazza da baseball, secondo voi, pensa alla modifica dell'articolo 52? Pensa a come l'ha interpretato il Parlamento? Pensa, francamente, se è meglio dargli un pugno o prendere in mano un'altra mazza? Ve lo chiedo. Ci sono cittadini eroi che inseguono rapinatori che, però, mostravano una scacciacani e che, mostrando una scacciacani, suggeriscono di poterli seguire. Se, invece di una scacciacani, fosse stata una 765 e uno ti piantava quattro pallottole in mezzo alla fronte, mi chiedo, se uno fosse stato armato... E non a caso il carabiniere che è intervenuto, pur intervenendo in modo molto opportuno, non è stato lì molto a discutere e li ha stesi tutti e due, uno nella mano e uno nella gamba. Poi ha chiesto patente e libretto, visto che erano sul motorino e sono caduti. Scusatemi, abitualmente funziona così. Guardate che quando una persona indossa una divisa ha già una attività di esperienza decisamente diversa da quella del comune cittadino.

Che uno non tenga in casa armi forse va bene, nel senso che se non le sa usare o le usa male è meglio non averle. Se uno – come capita nelle nostre campagne – dietro la porta si tiene quei bei bastoni di rovere di una volta (che sono serviti nella storia tantissimo) e uno ti viene a rompere le scatole, è abbastanza umano avere una reazione. Il collega Molinari lo sa bene. A Carpaneto, a un nostro comune amico sono andati nella corte. È una persona un po' nervosa. Sono arrivate per forza quattro pattuglie di Carabinieri. Sparava da mezz'ora nelle piante, fuori dalle piante, nel giardino, fuori dal giardino. Diciamo la verità: se una persona subisce il dodicesimo furto (dobbiamo metterci anche in queste situazioni), come volete che reagisca? O subisce passivamente anche il tredicesimo furto o, essendo diverso da altri, una volta porge l'altra guancia, ma la seconda volta porge una bastonata in testa. E lì bisogna stare attenti. Se tu lo colpisci in un modo un po' più violento, quello cade e si rompe un braccio, e lui ti ha dato soltanto una bastonata sul ginocchio e non hai avuto la fortuna di romperti il ginocchio, il processo non te lo toglie nessuno.

Scusatemi. Capisco che ci sia un gran timore. Anche nella precedente seduta in cui abbiamo discusso il tema si è detto: non facciamo diventare l'Italia un far west. Vi dico che, se si guardano alcune parti dell'Italia, è già un far west. Basta che uno vada a Caserta: meglio guardare la Reggia che guardare il centro di Caserta. Forse nella Reggia non ti sparano. Nel centro di Caserta abitualmente si spara.

Al di là di queste situazioni che, purtroppo, ci sono e sono vere, io mi chiedo soltanto una cosa: se si vuol mettere mano a una norma, è mai possibile creare una norma che già di per sé è elemento dirompente e divisivo sotto il profilo dell'interpretazione giuridica? Mi chiedo una cosa, Molinari. Tu ti sei fermato all'approvazione della norma alla Camera o confidi nel testo che scriverà Renzi al Senato? A proposito: il Senato non andava mica abolito perché non serviva a niente? No, perché mi è venuto il dubbio. Il Senato non serviva a niente e andava abolito, però, casualmente, adesso, per cambiare la norma, si scopre che c'è anche il Senato. Siete un capolavoro voi. Tutti i giorni ne inventate una. Avete abolito le Province e ci sono 110 presidenti di Provincia in Italia. Volevate abolire il Senato, ma se scrivete una norma con i piedi vi fa comodo il Senato. Nella nuova e nella vecchia dizione del Senato non era previsto che si correggesse questo tipo di legge.

Mi viene un dubbio: siete sotto l'influenza storica di Battiato e continuate a cercare un centro di gravità permanente che non vi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente? Mi pare che nell'ultimo periodo ne abbiate sufficientemente abusato.

 

PRESIDENTE (Rainieri): Grazie, consigliere Foti.

Consigliere Molinari, prego.

 

MOLINARI: Abbiamo un Foti in formato elezioni, quindi anche particolarmente brillante.

L'argomento già andato in discussione in sede di Commissione, quello sulla notte, credo sia stato uno degli argomenti che vedremo come si svilupperà anche in Senato, se mai ci andrà, in che condizioni arriverà, come il Partito Democratico intenderà, eventualmente, modificarlo, anche dopo le dichiarazioni del segretario. Sta di fatto che se devo, in questa fase, imputare una responsabilità, la imputo più ai comunicatori governativi che ai legislatori. Pur non essendo un legislatore, l'interpretazione relativa all'intervento anche di notte o di giorno è un po' ingarbugliata, ma di fatto non limita la legittima difesa solo ed esclusivamente al periodo notturno.

Detto questo, alcuni casi citati anche dal collega, proprio per cercare di rendere meglio l'idea, sono casi che, però, rendono bene l'idea della legittima difesa che vorremmo. Non parliamo di armi, ma di una colluttazione legata al tentativo di difendere se stesso, legata all'intrusione da parte di un soggetto esterno all'interno della propria abitazione. Anche senza – come si citava prima – la botta data sul ginocchio dall'aggressore e la reazione da parte dell'aggredito con un'ulteriore mazzata, come diceva il collega Foti, e, magari, conseguenze peggiori, credo che rientrino nella fattispecie di non punibilità. Di questo ne sono praticamente certo.

Cercando di distinguere il concetto di processo dal concetto di condanna, il fatto che dall'autorità preposta a fare questo siano verificati i fatti e accertati quelli che sono stati gli eventi credo sia normale in un sistema come il nostro, basato sulla divisione dei poteri.

Noi crediamo nel buon operato della Magistratura. Con queste norme, già modificate almeno dal punto di vista della volontà, non c'è stata – come diceva lei – la sindrome da Battiato. Credo che alcuni passi siano stati fatti anche rispetto a un cambiamento della società avvenuto negli ultimi anni. Però i passi che sono stati fatti non rappresentano lo stravolgimento di un atteggiamento che noi riteniamo stia andando, anche dal punto di vista legislativo, verso la giusta direzione.

Con questo non credo che i nostri provvedimenti, non credo che i provvedimenti proposti né dalla Lega né, eventualmente, da Fratelli d'Italia piuttosto che da Forza Italia possano risolvere in modo totale il crimine. Noi cerchiamo e crediamo che questo impianto, che già oggi è funzionante e che potrà essere – crediamo – migliorato anche con la chiusura del passaggio degli atti al Senato e la definizione, speriamo il più lineare possibile, del concetto di legittima difesa, debba essere affiancato – questo è un concetto che dobbiamo far passare ogni volta – dal demandare il controllo di questi fatti e la gestione, soprattutto, del tema della criminalità a chi ne ha le competenze. Questo concetto deve diventare quasi ripetitivo. L'idea che la giustizia possa essere fatta in modo autonomo è sbagliata ed è, soprattutto, pericolosa per quanto riguarda i cittadini.


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