Regione (Archivio)

Campi nomadi: l'attuale legge è da superare. La proposta di Foti

Data: 03/03/2016
Numero: 2277
Soggetto: Assemblea

RELAZIONE 

Colleghi Consiglieri ! – In Emilia-Romagna sono presenti 3.077 persone - lo 0,067% della popolazione regionale - tra le quali 1.081 minori di etnia Rom e Sinti. La quasi totalità ha la cittadinanza italiana (95,9%). Dette persone sono ospitate in 182 tra campi e aree (82 pubblici e 100 privati), 66 dei quali irregolari (dati ufficiali della Regione Emilia-Romagna, novembre 2015). I campi considerati di grandi dimensioni (da 71 a 130 persone) sono 6, 8 quelli che ospitano da 41 a 70 persone. Quelli più piccoli (massimo 40 persone), per lo più aree di sosta, sono 166. 

Le province con il maggior numero di campi e aree sono Reggio Emilia (76 insediamenti per 745 persone ), Bologna (29 insediamenti per 509 persone ), Modena (35 insediamenti, 325 persone), Piacenza (9 insediamenti, 180 persone) e Rimini (14 insediamenti, 197 persone). 

La direttiva 2000/43/CE del Consiglio stabilisce un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica in tutta l'Unione per quanto riguarda i settori dell'occupazione e della formazione, dell'istruzione, della protezione sociale (compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria), delle prestazioni sociali e dell'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio. 

Nella sua comunicazione del 5 aprile 2011 dal titolo «Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020» la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri ad adottare o sviluppare un'impostazione globale e a sostenere una serie di obiettivi nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, dell'assistenza sanitaria e dell'alloggio al fine di accelerare l'integrazione dei Rom. 

La raccomandazione del Consiglio 2013/C 378/01 del 9 dicembre 2013 prevede fra l'altro l'adozione di provvedimenti efficaci intesi a garantire la parità di trattamento dei Rom nell'accesso all'alloggio. Le "Misure di intervento efficaci" in essa contenute, al punto 1.1. pongono la parità di accesso all'alloggio come uno dei tre assi fondamentali volti a promuovere la effettiva uguaglianza dei Rom. Il punto 1.6. prevede la promozione all'accesso non discriminatorio agli alloggi sociali, la garanzia dell'accesso ai servizi pubblici (come l'acqua, elettricità e il gas) e alle infrastrutture abitative conformemente ai requisiti giuridici nazionali. Il punto 1.11. prevede che possano essere utilizzati fondi ESI (FESR) per sostenere i progetti relativi a infrastrutture nel settore dell'alloggio destinate ai Rom. 

La necessità di un superamento dei campi nomadi, e quindi anche della legislazione che ad essi si riferisce, trova puntuale conferma nel progetto di ricerca regionale promosso da Difensore civico e SVEP-Centro Servizi per il Volontariato, sulle sperimentazioni in atto in Emilia Romagna, laddove si legge: "L'inadeguatezza dei campi nomadi come soluzione abitativa è da tempo affermata ad ogni livello. Il Consiglio d'Europa, la Commissione Europea, I'OCSE e il Consiglio dei diritti umani dell'Onu hanno più volte richiamato il nostro Paese per il trattamento riservato alle popolazioni Sinti e Rom. Proprio il Consiglio dei diritti umani ha rivolto diverse raccomandazioni al Governo italiano per combattere la discriminazione razziale, assicurare pari opportunità per il godimento dei diritti sociali, culturali, economici, incluso il diritto alla casa, salute e educazione, integrare le comunità attraverso azioni positive, assicurando la loro effettiva partecipazione alla vita sociale". Ed ancora: "l'abitazione è anche uno degli assi d'intervento individuati dalla Strategia nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti elaborata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della Comunicazione della Commissione europea n.173/2011. È un dato acquisito che la soluzione amministrativa del campo nomadi risulta ormai da decenni il modello di riferimento delle politiche abitative per Rom, Sinti e Caminanti (RSC) in Italia e questa forma residenziale, che presupponeva una "popolazione nomade e servizi transitori di sosta", ben presto non è più stata in grado di rispondere alle esigenze di popoli e comunità ormai sedentari, che solo nel3% dei casi dimostrano tuttora una qualche attitudine all'itineranza.". 

La politica amministrativa dei "campi nomadi" ha alimentato negli anni il disagio abitativo fino a divenire da conseguenza, essa stessa presupposto e causa della marginalità e dell'esclusione sociale per coloro che subivano e subiscono una simile modalità abitativa. 

Sorte con l'obiettivo di accogliere temporaneamente persone in transito, risulta oggi evidente che le strutture abitative presenti nei campi non sono in grado di rispondere alle esigenze di famiglie che hanno sempre lì vissuto in modo stanziale, e divengono facilmente luoghi di degrado, violenza e soprusi. 

Si evidenzia infine che, nel settore delle politiche abitative alcune buone prassi si sono sviluppate proprio in Emilia Romagna dove secondo i dati forniti dalla Regione dal 2003 al 2012, le persone inserite dai Comuni negli alloggi hanno raggiunto una quota considerevole: 568 in 123 alloggi. 

Il presente progetto di legge, prevedendo l'abrogazione della vigente normativa in materia di aree sosta, ivi comprese le microaree familiari, pubbliche o private, e quelle di transito, modifica la legge regionale 16 luglio 2015, n. 11, andando nella direzione di eliminare i fenomeni di degrado, insicurezza, tensione sociale e condizioni igienico-sanitarie non tollerabili in alcun modo. 

L'articolo 1, con la soppressione del termine "progressivo" (di cui al comma 3, articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11) è teso ad accelerare il processo di transizione dalle aree sosta di qualsivoglia dimensione verso forme abitative tradizionali. 

L'articolo 2, è teso ad eliminare forme insediative diverse da quella abitativa tradizionale (individuate dall'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11) ritenendo che soltanto quest'ultima possa essere fonte di autentica integrazione, anche alla luce della progressiva stanzialità della popolazione rom. In particolare l'abrogazione del comma 2 elimina le microaree familiari, identificando in questo strumento occasione di nuova emarginazione. Alla stessa stregua viene eliminata la "mutazione di destinazione delle unità immobiliari eventualmente utilizzate", in quanto le soluzioni destinate all'inserimento abitativo dei rom non possono certamente presentare standards qualitativi e di sicurezza inferiori a quelli normalmente previsti dalle normative edilizie ed urbanistiche. Il comma 3 è abrogato in primo luogo per ripristinare il principio di legalità, in secondo luogo quale logica conseguenza dell'eliminazione dei campi considerati – come detto - elementi di degrado, insicurezza, tensione sociale e condizioni igienico-sanitarie non accettabili. 

L'articolo 3, con l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 9 di cui alla legge regionale 16 luglio 2015, n. 11, rende cogente l'abrogazione della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47. 

L'articolo 4, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13, riconsegna la disciplina in merito alla realizzazione di aree di sosta temporanee per operatori di spettacolo viaggiante alla normativa nazionale che attraverso la legge 18 marzo 1968, n. 337, regola le "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante". 

Progetto di legge regionale d'iniziativa consiliare recante: "Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti) e alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo)" 

Articolo 1 
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2015 

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti) la parola "progressivo" è soppressa. 

Articolo 2 
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2015 

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11, è sostituito dal seguente: 
"1. La Regione, i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21, nel rispetto delle scelte di vita e delle tradizioni culturali di rom e sinti, in condizioni di piena parità con gli altri cittadini e in relazione allo status giuridico dei singoli, favoriscono processi di autonomia, emancipazione e integrazione sociale ed in particolare sostengono il superamento delle aree sosta di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) promuovendo processi di transizione alle forme abitative convenzionali.". 

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11, è abrogato. 

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11, è abrogato. 

4. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11, è sostituito dal seguente: 

"4. Per sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi ai comuni o alle loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21. Nella definizione delle soluzioni abitative, i Comuni attribuiranno di norma i costi per la realizzazione, gestione o uso ai destinatari, fatte salve eventuali misure da adottare in funzione della capacità economica degli stessi.". 

Articolo 3 
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2015 

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11, è abrogato. 
1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11, è abrogato. 

Articolo 4 
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 1999 

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) è abrogato.

Tommaso Foti

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