Camera

Acquisti e scambi di veicoli all'interno della Comunità Europea

Data: 20/09/2005
Numero: 4-16743
Soggetto: Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministro dell'Economia e delle Finanze
Data Risposta: 15/02/2006

Per sapere - premesso che:
la Legge Finanziaria 2005 ha introdotto nel nostro ordinamento specifiche misure di controllo per gli acquisti e gli scambi di veicoli nuovi all'interno dell'Unione Europea;
il decreto interministeriale 8 giugno 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2005) ha all'uopo disciplinato gli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria;
il predetto decreto, che doveva entrare in vigore il 1o settembre 2005, ha disposto che i contribuenti italiani, titolari di partita Iva, che acquistano autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da un Paese membro devono inviare al Dipartimento dei Trasporti un'apposita comunicazione con le relative informazioni;
problemi di ordine tecnico-finanziario hanno impedito una definizione delle procedure informatiche volte a dare attuazione alle norme contenute nel decreto che qui interessa -:
quale sia il termine a partire dal quale la procedura prevista dal suddetto decreto sarà operativa;
se non ritengano doveroso adottare iniziative normative volte a prevedere l'abrogazione delle limitazioni di cui all'articolo 38, comma 3 e 4 del decreto legge n. 331 del 1993 (percorrenza inferiore ai 6.000 chilometri e cessione effettuata non oltre sei mesi dalla data del provvedimento di prima iscrizione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti), previste per gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti da altro Stato membro.
(4-16743)

RISPOSTA DEL GOVERNO


L'articolo 1, commi 378, 379 e 380 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 - legge finanziaria 2005 - ha disposto, per finalità di prevenzione e repressione del fenomeno di evasione dell'IVA infracomunitaria, quanto segue:
a) per ciascuna operazione di acquisto di autoveicoli motoveicoli e loro rimorchi provenienti da Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento dei trasporti terrestri entro il termine di quindici giorni dall'acquisto e, in ogni caso prima dell'immatricolazione ... (omissis) ... una comunicazione relativa ai dati dell'operazione, dei soggetti contraenti, dell'oggetto dell'acquisto: senza tale preventiva comunicazione gli uffici preposti non potranno procedere all'immatricolazione. Analoghi obblighi informativi sono previsti per le ipotesi di successivi passaggi interni di cessione intracomunitaria o esportazione di tali veicoli;
b) con decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate ed il direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabiliti contenuti e modalità delle suddette comunicazioni;
c) con la convenzione prevista dall'articolo 1 comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 è definita la procedura di trasmissione telematica alle suddette Agenzie delle informazioni in parola.

In data 5 luglio 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 il decreto dirigenziale 8 giugno 2005 recante «obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria» emanato in attuazione della succitata disposizione normativa.
Successivamente con file-avvisi n. 39 del 30 agosto 2005 è stata rappresentata agli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri l'impossibilità di attivare la procedura idonea all'acquisizione dei suddetti dati la cui data di decorrenza era stata inizialmente fissata al 1o settembre 2005.
Invero, l'impossibilità di rispettare tali termini di entrata in vigore è stata in ampia parte dovuta alla circostanza che, a fronte dell'evidente insorgenza di nuovi ed ulteriori costi a carico del CED per la predisposizione delle idonee procedure telematiche, si registrava ed ancora si registra una patologica inadeguatezza di fondi assegnati allo stesso Ufficio anche per soddisfare le preesistenti finalità istituzionali.
Ciononostante, con uno straordinario impiego di risorse umane e strumentali del CED del Dipartimento dei trasporti terrestri, è stato possibile in data 20 ottobre 2005 impartire con file-avvisi istruzioni agli Uffici periferici in ordine alle modalità di acquisizione dei dati di cui al citato decreto dirigenziale: cosicché in data 25 ottobre 2005 sono cominciati ad affluire al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati informativi relativi al censimento delle imprese importatrici ed in data 9 novembre 2005 si è iniziato ad acquisire anche i dati relativi ai telai dei nuovi autoveicoli, motoveicoli e rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario.
Infine in data 2 dicembre 2005 è stata emanata la circolare contenente le istruzioni operative necessarie per la gestione con «STA cooperante» delle procedure telematiche di immatricolazione di tali veicoli.
Parallelamente il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a convocare una serie di riunioni con i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane per la definizione della Convenzione di cui all'articolo 1 comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 ai fini della definizione delle procedure di trasmissione telematica alle suddette Agenzie delle informazioni così acquisite giusta il disposto dell'articolo 1 comma 380 della legge finanziaria 2005.
Nel corso dell'ultima riunione tenutasi il 18 ottobre 2005, si è addivenuti ad un sostanziale accordo in ordine alla disciplina dei costi connessi a tali procedure; il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha infatti previsto una modalità di rifusione degli stessi secondo le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 4, della legge 166 del 2002 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1994.
Con riferimento infine all'adozione di norme volte a prevedere l'abrogazione delle limitazioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, del decreto legge n. 331 del 1993, convertito con modificazione nella legge n. 427 del 1993, si ricorda che tale disposizione costituisce la trasposizione nel diritto interno di quanto previsto dall'articolo 28-bis della direttiva 17 maggio 1977, n. 338 e, conseguentemente, ogni modifica comporterebbe violazione di disposizioni comunitarie ed apertura di procedura di infrazione.

Il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti:
On. Mario Tassone
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