Camera

Competenze dell'Agenzia del Territorio

Data: 16/09/2008
Numero: 5-00333
Soggetto: Al Ministro dell'economia e delle finanze.
Data Risposta: -

Per sapere - premesso che:

l'Agenzia del territorio - per i lavori di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano - è coadiuvata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, dalle commissioni censuarie;

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, stabilisce che appartengono alla competenza, anche di merito, delle commissioni tributarie gli atti relativi ad operazioni catastali di carattere individuale concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale;

gli atti catastali di carattere generale recanti la determinazione, l'approvazione e la revisione delle tariffe d'estimo, ovvero quelli adottati dalle commissioni censuarie provinciali e dalla commissione censuaria centrale in materia di categorie e classi delle unità immobiliari sono impugnabili, invece, solo davanti al giudice amministrativo e, quindi, per motivi di legittimità ma non per motivi di merito;

non esiste, pertanto, nel nostro ordinamento un sistema di controllo della congruità delle rilevazioni dei dati effettuate dall'Agenzia del territorio in collaborazione con le commissioni censuarie (che sono composte, peraltro, anche da rappresentanti dei Comuni), e ciò è inconcepibile nell'ambito di uno Stato di diritto;

è dunque necessaria l'individuazione di un unico organo competente a giudicare per la materia catastale, al quale sia riconosciuto un sindacato a cognizione piena sulle valutazioni tecniche dell'amministrazione e sulle circostanze di fatto nel contesto delle quali tali valutazioni tecniche si calano -:

se il Ministro interrogato non ritenga di promuovere un provvedimento di modifica della normativa che regola attualmente il contenzioso catastale, nel senso di individuare, come unico organo competente a giudicare in materia, le commissioni tributarie, alle quali devolvere espressamente anche la giurisdizione di merito sugli atti catastali di carattere generale.
(5-00333)

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TommasoFoti
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