Camera

Criteri per l'assegnazione di risarcimenti per malattie contratte da trasfuzsioni

Data: 25/03/2009
Numero: 4-02639
Soggetto: Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Data Risposta: 14/09/2009

Per sapere - premesso che:

entro quando il Governo intenda emanare, previo esame da parte del Consiglio di Stato, il regolamento di esecuzione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito - con modificazioni - dalla legge 28 novembre 2007, n. 227 e dell'articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofiliaci ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti -:

quando realisticamente si ritenga che le transazioni di cui sopra possano avere luogo e, conseguentemente, quando possa essere attribuito il risarcimento dei danni patiti.
(4-02639)

RISPOSTA DEL GOVERNO

Lo schema di decreto concernente il regolamento di esecuzione per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, con emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti (articolo 33, comma 2, legge 29 novembre 2007, n. 222 e articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stato predisposto sulla base di un apposito documento definito dalla commissione, istituita nel marzo 2008, in sintonia con le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nel parere 3743/2008.Detto decreto è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 400 del 1988, per la prevista comunicazione; al termine dell'iter procedurale potranno quindi essere avviate le procedure transattive.Questo Ministero assicura un sollecito avvio delle suddette procedure, al fine di poter erogare gli importi dovuti ai soggetti danneggiati in tempi ragionevolmente rapidi.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali: Francesca Martini.

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