Numero: 5-01442
Soggetto: Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Data Risposta: 18/09/2007
Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo n. 152 del 2006, entrato in vigore il 29 aprile 2006 in attuazione della legge n. 308 del 2004, contiene rilevanti disposizioni in materia di ambiente e tutela del territorio;
l'articolo 1, comma 5, della predetta legge testualmente stabilisce: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c), i predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4 ed al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa»;
il primo parere delle competenti commissioni parlamentari sullo schema di decreto concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante materia ambientale, è stato espresso il 26 e 27 giugno 2007;
secondo quanto riportato anche da organi di informazione, il testo dello schema di provvedimento per l'espressione del secondo parere delle stesse commissioni risulta agli interroganti trasmesso alle Camere il 29 agosto, e quindi 63 giorni dopo - anziché i 45 previsti ex lege - l'ultimo parere reso dalla competente commissione parlamentare;
il mancato rispetto dei termini, sempre secondo la legge 308, comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa;
non sono chiari i motivi per i quali il Governo avvia trasmesso il testo dello schema di provvedimento che qui interessa oltre i termini previsti dalla legge -:
quali iniziative intenda assumere il Ministro, considerato che, ad avviso degli interroganti, non vi sono i margini per esercitare le funzioni legislative delegate di cui alla predetta legge 308 del 2004.
(5-01442)
Tommaso FOTI (AN) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che, avendo il Governo trasmesso alle Camere oltre i termini di legge il secondo schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 152 del 2006, risulta ormai impossibile, ai sensi della legge n. 308 del 2004, l'esercizio del potere legislativo delegato. A tal fine, fa presente che l'interrogazione intende sollecitare un chiarimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sugli sviluppi della vicenda che ha riguardato la revisione del cosiddetto «codice ambientale», anche per comprendere se il lavoro sinora svolto dal Parlamento possa considerarsi inutile, atteso che gli stessi interroganti ritengono che il Governo sia di fronte ad una totale assenza di delega, essendo decaduto dall'esercizio della stessa.
Il sottosegretario Laura MARCHETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati di seguito.
Con riferimento all'interrogazione degli onorevoli Foti e Rampelli, si rappresenta che il Governo aveva trasmesso alle Camere lo schema di decreto correttivo del Codice dell'ambiente, rideliberato dal Consiglio dei Ministri in secondo esame, in data 20 luglio, per l'acquisizione del secondo parere delle Commissioni parlamentari, secondo lo schema procedimentale delineato dall'articolo 1 della legge n. 308 del 2004.
Tale disposizione - secondo il Governo - doveva essere interpretata compatibilmente con l'articolo 76 della Costituzione, che limita il potere di delega al rispetto di un termine finale, senza fare menzione di termini endoprocedimentali idonei ad anticipare gli effetti dell'inosservanza del termine finale.
Pertanto, l'unica ratio plausibile della specifica disposizione contenuta nell'articolo 1, sopra citato - che prevede il termine di quarantacinque giorni per la trasmissione del testo del decreto legislativo alle Camere - poteva rinvenirsi nell'esigenza che, a fronte della peculiarità del doppio passaggio consultivo parlamentare e delle ben tre successive «letture» deliberative del Consiglio dei Ministri, fosse assicurata una stringente consecutività dei passaggi intermedi dell'esercizio della delega.
Ciò al duplice fine di favorire il rispetto del termine finale biennale e di provocare un dibattito serrato tra Commissioni parlamentari e Governo, nel senso che il Governo debba «rispondere» con ogni possibile sollecitudine al primo parere di merito delle Commissioni, rinviando prontamente ad esse il testo, con le eventuali modifiche (derivanti dal primo parere), per la loro definitiva pronuncia consultiva.
Nel caso di specie, da un lato la sospensione estiva dei lavori parlamentari, dall'altro la non imminente scadenza del termine finale della delega, rendevano non influente, sulle prerogative consultive delle Camere, la trasmissione dello schema in data prossima alla riapertura delle stesse dopo la pausa estiva; mentre la sua tempestiva trasmissione, pur in pendenza della chiusura, non avrebbe comunque imposto l'immediata assegnazione dello schema alle Commissioni (non essendo, come si è detto, in scadenza il termine finale della delega).
Inoltre, la prerogativa delle Commissioni di esprimere il parere entro venti giorni dall'assegnazione, sarebbe stata assolutamente salvaguardata, senza che nemmeno occorresse ricorso all'ormai consolidata prassi in forza della quale, anche in presenza di provvedimenti trasmessi dal Governo a ridosso della pausa estiva, il Governo ha sempre atteso l'effettiva espressione del parere delle Commissioni, ancorché i relativi termini per la loro espressione fossero già venuti a scadere.
D'altra parte, sembrava confortare la tesi esposta, la considerazione che, anche a voler ritenere formalmente decaduto l'esercizio del potere correttivo delegato connesso allo schema di decreto in questione, il Governo avrebbe potuto comunque deliberare nuovamente, in primo esame, lo schema di decreto legislativo, riprendendo così il relativo iter, cosa resa nella specie possibile per la non imminente scadenza del termine finale.
Occorre peraltro doverosamente prendere atto che quella sopra riferita non è stata l'interpretazione accolta dai competenti organi parlamentari e, conseguentemente, il Consiglio dei Ministri, il 13 settembre scorso, ha approvato in prima deliberazione un nuovo schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Il provvedimento sarà trasmesso alle Camere, al fine di acquisire il parere delle Commissioni competenti e contiene disposizioni correttive sia in materia di VIA-VAS, sia di rifiuti.
Alla luce delle considerazioni già esposte, quest'ultima procedura appare senza alcun dubbio corretta, non potendosi considerare complessivamente decaduta una delega - il cui esercizio può avvenire, e in concreto avviene, attraverso una pluralità di decreti legislativi - il cui termine di scadenza, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, è fissato nell'aprile del 2008. E appare, peraltro, pienamente rispettosa delle prerogative del Parlamento, dato che le Commissioni parlamentari potranno pronunciarsi sul provvedimento senza alcuna contrazione dei tempi.
Preciso, che sullo schema sarà anche acquisito, prima del secondo parere parlamentare, il parere del Consiglio di Stato, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.
Va, infine, rilevato che per quanto concerne la parte sui «rifiuti» il testo già recepisce quasi integralmente i rilevi e le osservazioni a suo tempo formulate dalla Conferenza e dalle Commissioni parlamentari, delle quali alcune proposte anche dall'opposizione, che hanno portato ad un testo largamente condiviso anche dalla realtà produttiva e che necessita a questo punto di un rapido iter al fine di evitare ulteriori condanne al nostro Paese da parte della Corte di Giustizia Europea.
Tommaso FOTI (AN) si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, rilevando, in particolare, come la ricostruzione fornita sulle procedure seguite sia stata completamente smentita dall'autorevole decisione dei Presidenti delle Camere, che hanno convenuto di non poter assegnare alla Commissione lo schema di decreto legislativo correttivo, a causa del ritardo di trasmissione dello stesso. Inoltre, quanto alla pretesa di riaprire la procedura correttiva con l'adozione di un nuovo schema di decreto, dichiara di non condividere le valutazioni del Governo, poiché - anche prendendo atto che la legge n. 308 del 2004 consente l'emanazione di più decreti correttivi - la potestà legislativa delegata è certamente venuta meno - se non altro sulla materia disciplinata dal citato decreto correttivo - dovendosi, a suo avviso, ritenere che la stessa legge disponga una decadenza assoluta dall'esercizio della delega legislativa, nel caso del mancato rispetto dei termini procedurali ivi previsti.
Osserva, pertanto, che l'unica soluzione corretta che il Governo può individuare consiste nel prendere atto dell'avvenuta decadenza, nel presentare un disegno di legge di modifica del decreto legislativo
