Data: 20/09/2005
Numero: 4-16744
Soggetto: Ministro dell'Economia e delle Finanze
Data Risposta:
20/09/2005
Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante, che contrariamente alla lettera dell'articolo 1, comma 470, della legge n. 311 del 2004, come modificato dall'articolo 7-octies, comma 2, della legge 31 marzo 2005, n. 7, si continui, per il caso dalla stessa disciplinato, a pretendere arbitrariamente il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, con ingiusta penalizzazione dell'attività sportiva dilettantistica -:
se e quali disposizioni intenda impartire ai fini di una corretta applicazione della norma sopracitata, con cui è stato disposto l'esonero dal pagamento dell'imposta per la pubblicità realizzata negli impianti con capienza non superiore a 3.000 posti in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche.
(4-16744)
