Camera

Fuochi d'artificio

Data: 23/05/2006
Numero: 4-00077
Soggetto: Al Ministro dell'interno
Data Risposta: 19/09/2006

Per sapere se alla luce della vigente normativa in materia, vi sia o meno obbligo da parte dei venditori di giochi pirici di quarta e quinta categoria di tenere un registro di carico e scarico dei medesimi. In caso affermativo, quale sia la fonte normativa di riferimento.

(4-00077)

RISOSTA DEL GOVERNO


La materia è disciplinata dall'articolo 55 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza da ultimo modificato dall'articolo della legge del 25 gennaio 2006 n. 29, il quale prevede che:

«Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività. Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V categoria, gruppo D e gruppo E».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ettore Rosato.

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TommasoFoti
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