Data: 01/07/2008
Numero: 4-00506
Soggetto: Al Ministro della giustizia.
Data Risposta:
07/10/2008
Per sapere - premesso che:
l'articolo 360 del codice di procedura civile è applicabile alle sentenze civili ma non alle sentenze del Consiglio di Stato, nonostante il fatto che si possa verificare l'emissione di alcune sentenze in violazione di norme di legge e/o omessa motivazione su punti decisivi del processo;
nella sentenza Consiglio di Stato 2576 del 2007, ad esempio, si afferma che la decisione (del Tar) impugnata produce effetti giuridici col deposito della motivazione, ritenendosi - quindi - che solo alla data del deposito tale sentenza del Tar sia venuta a giuridica esistenza, pur essendo noto che ogni sentenza ha effetto con la data della pubblicazione dell'udienza in cui avviene la Camera di Consiglio di adozione del dispositivo, mentre la motivazione col deposito è sempre effettuata in data ben successiva;
alle sentenze del Consiglio di Stato è applicabile la procedura dell'articolo 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, per violazione dell'equità e della imparzialità del processo;
risultano già pendenti ricorsi in tal senso avanti la Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di prossima decisione;
ragioni di equità e di unitarietà dell'ordinamento consigliano la modifica della normativa vigente -:
se e quali iniziative, anche di ordine legislativo, intenda assumere al riguardo. (4-00506)Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo parlamentare in esame, si fa presente che il Segretariato generale della giustizia amministrativa, interpellato al riguardo, ha comunicato che occorre, innanzitutto, rilevare come nel giudizio amministrativo la sentenza viene a giuridica esistenza solo con la sua pubblicazione, non essendo di regola prevista la pubblicazione del dispositivo a conclusione della camera di consiglio: l'obbligo di pubblicare il dispositivo è stabilito, infatti, esclusivamente per le cause relative alle materie sensibili tassativamente indicate nell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, concernente l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali (introdotto dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - disposizioni in materia di giustizia amministrativa).Quanto alla questione più generale dell'applicabilità dell'articolo 360 del codice di procedura civile, da Lei evidenziata nel testo dell'interrogazione, riguardante le decisioni del Consiglio di Stato, si fa presente che la funzione di assicurare nel giudizio amministrativo la corretta attuazione delle norme di legge spetta esclusivamente allo stesso Consiglio di Stato (secondo i principi fissati nell'articolo 103, 1o comma, della Costituzione), mentre eventuali vizi di omissioni di pronuncia delle sentenze amministrative possono trovare adeguata tutela, se ne ricorrano i presupposti di legge, attraverso il ricorso per revocazione.Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Elio Vito.
