Camera

Iscrizione d'ufficio alla Cassa degli Ingegneri e degli Architetti

Data: 18/03/2009
Numero: 4-02569
Soggetto: Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Data Risposta: -

Per sapere - premesso che:

al dottor ingegner Giacomo Bridelli (nato a Piacenza il 14 dicembre 1950 ed ivi residente in Via IV Novembre 34, codice fiscale BRDGCM50T14G535P) veniva notificata in data 28 febbraio 2008 da parte di Inarcassa (la Cassa degli Ingegneri e degli Architetti) l'iscrizione d'ufficio nei ruoli per il periodo 2001-2003, con annesse sanzioni amministrative;

dette annesse sanzioni amministrative, prendendo atto della buona fede del Bridelli, venivano successivamente annullate da Inarcassa in data 11 febbraio 2009, mentre veniva mantenuta l'iscrizione d'ufficio nei ruoli nel presupposto - erroneo ed errato - che le attività dallo stesso sviluppate fossero assimilabili a quelle tipicamente riservate agli ingegneri. Con lo stesso provvedimento Inarcassa preannunciava la richiesta di trasferimento dei versamenti dal Bridelli effettuati alla Gestione Separata e, quindi, da Inps ad Inarcassa (il che trovava conferma nella comunicazione inviata al Bridelli in data 23 febbraio 2009);

invero, nel periodo ripreso da Inarcassa, l'ingegner Bridelli non ha sicuramente compiuto alcuna attività tipica dell'ingegnere iscritto all'albo, essendosi limitato a svolgere prestazioni di consulenza e di formazione in materia di marketing, che - all'evidenza - non sono per nulla riservate all'ingegnere;

il rilievo mosso da Inarcassa circa l'indebita iscrizione dell'ingegner Bridelli alla Gestione separata Inps e l'irrilevanza del versamento presso l'Inps di contribuzione volontaria - che pur essendo la prosecuzione della contribuzione obbligatoria precedentemente versata, a detta di Inarcassa non avrebbe la stessa natura di quest'ultima - appaiono destituiti di ogni fondamento;

ne è la riprova che, comunque, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps per tutti i professionisti che esercitano, per professione abituale, attività di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986);

il Ministero del Lavoro risulta avere fatto proprio (risposta ad interpello n. 60 del 23 dicembre 2008) l'orientamento della Suprema Corte (Cassazione 24910/2007) secondo cui l'obbligo contributivo ad Inarcassa comincia a decorrere dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità, sicché la continuità dell'esercizio di fatto della professione diviene, dunque, l'elemento imprescindibile e fondante per l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione e contribuzione a Inarcassa -:

se non ritenga, alla luce dei fatti esposti, di verificare se Inarcassa abbia provveduto o meno, nel qual caso accertandone le ragioni, alla cancellazione dei ruoli della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti dell'ingegner Giacomo Bridelli;

se non ritenga altresì di accertare che l'Inps di Piacenza nulla abbia corrisposto ad Inarcassa dei contributi percepiti dall'ente stesso negli anni 2001, 2002, 2003 in ragione dei versamenti eseguiti dall'ingegner Giacomo Bridelli. (4-02569)

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TommasoFoti
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