Camera

Liceo Scientifico L. Respighi di Piacenza: prove d'esame sotto accusa

Data: 18/09/2007
Numero: 4-04833
Soggetto: Al Ministro della pubblica istruzione
Data Risposta: -

Per sapere - premesso che:

in data 20 luglio 2005 alcuni studenti della classe V B del Liceo Scientifico Lorenzo Respighi di Piacenza indirizzano al Ministro dell'Istruzione, all'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna e al centro servizi amministrativi di Piacenza, un esposto relativamente alle modalità  di svolgimento delle prove dell'esame di Stato dagli stessi sostenuto. Detto esposto è integrato con una nota aggiuntiva in data 25 luglio 2007;

successivamente il dirigente del centro servizi amministrativi di Piacenza delega ad un ispettore tecnico gli opportuni e dovuti accertamenti che quest'ultimo svolge rassegnando, in data 4 agosto 2005, all'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna e al centro servizi amministrativi di Piacenza (prot. riser. 197) una dettagliata relazione;

nella stessa si legge che «il consiglio di classe non si è fatto minimamente carico delle difficoltà  degli studenti, scaricando ogni responsabilità  sulla classe, definita dal profilo piuttosto mediocre, sprovvista di punte d'eccellenza». Inoltre, con specifico riferimento all'attività di valutazione della commissione d'esame, la relazione evidenzia «una grande differenza tra la scala di valutazione utilizzata durante l'anno scolastico e quella utilizzata in sede d'esame». Non solo, ma l'ispettore tecnico incaricato, come detto, dal dirigente del centro servizi amministrativi di Piacenza, annota come «è evidente che con la stessa motivazione vengono assegnati punteggi diversi con assoluta mancanza di trasparenza»;

nel mese di settembre 2005, da parte di chi vanta nella questione un interesse legittimo, viene adito il giudice amministrativo, segnatamente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, che con ordinanza 1541/05 del 6 dicembre 2005 - dopo aver testualmente affermato che «le circostanze attestanti la regolarità  delle procedure affermate dal Presidente della Commissione d'esame nella nota depositata in giudizio il 21 ottobre 2005, appaiono contraddette dalla relazione svolta dall'Ispettore ministeriale, il quale ha rilevato incongruità  nell'assegnazione dei punteggi relativamente alla seconda prova scritta e, più in generale, l'attribuzione di stessi punteggi con motivazioni diverse e valutazioni in contrasto con le norme deliberate dal Consiglio dei docenti e dal Consiglio di classe» - accoglie l'istanza cautelare disposta dal ricorrente e, per l'effetto, dispone che la commissione d'esame disponga una nuova valutazione degli elaborati scritti del ricorrente per i quali ha conseguito un voto insufficiente, alla presenza di un ispettore ministeriale;

la detta ordinanza accoglie in quella data altresì l'istanza di regolamento di competenza presentata dall'Avvocatura dello Stato, disponendo l'immediata trasmissione degli atti al Consiglio di Stato che con decisione della Sezione Sesta assunta il 28 febbraio 2006, dichiara la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, presso cui il ricorso in questione viene riassunto in data 13 ottobre 2006;

in relazione ai verbali descrittivi delle attività in essere dalle attività poste in essere dalla Commissione d'esame, segnatamente ai verbali contraddistinti dai numeri 12 e 18, viene presentato in data 5 settembre 2006 un esposto alla Procura della Repubblica di Piacenza con il quale viene chiesto che siano svolte tutte le opportune indagini per accertare la veridicità  dei verbali indicati, nonché di tutta la documentazione relativa alla maturità scientifica 2005 presso il Liceo «Lorenzo Respighi». In ordine al detto esposto è pendente l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero -:

se e quali provvedimenti siano stati assunti dalle competenti autorità  scolastiche, anche in sede di autotutela, a fronte della relazione resa in data 4 agosto 2008 dall'ispettore scolastico all'uopo delegato, relazione di cui si chiede di conoscere l'integrale contenuto (non mutilato - perciò - da omissis);

se risponda al vero la notizia che prima ancora del sorgere del contenzioso in sede amministrativa risulta richiesta la convocazione della commissione d'esame - poi disposta con ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale, come sopra visto - nel qual caso si chiede di conoscere i motivi del mancato accoglimento della predetta richiesta e chi abbia disposto in tal senso;

se non ritenga infine che i fatti esposti, per la gravità  degli stessi, indipendentemente dal tempo trascorso (che non preclude, nel caso di favorevole accoglimento in sede amministrativa delle censure ad oggi solo ipotizzate, la richiesta di risarcimento in sede civile) meritino un approfondito esame da parte degli organi scolastici, se non altro per addivenire ad una chiara definizione delle singole responsabilità.
(4-04833)

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TommasoFoti
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