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Nuove costruzioni: polizza sui danni materiali diretti all'immobile

Data: 17/10/2007
Numero: 5-01630
Soggetto: Al Ministro dello sviluppo economico
Data Risposta: -

Per sapere - premesso che:

il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 ha dato attuazione alla legge 2 agosto 2004, n. 210, recante «Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli immobili da costruire»;

in particolare l'articolo 4 del citato decreto legislativo ha previsto l'obbligo per il costruttore di contrarre e di consegnare all'acquirente di un immobile da edificare una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dello stesso acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori;

tale polizza ha per oggetto la copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, cui il costruttore sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del Codice Civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione;

in data 27 aprile 2006 la Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i servizi, con nota indirizzata all'ANCE ed all'ANIA, forniva alcuni chiarimenti in ordine al contenuto di tale copertura assicurativa, evidenziando l'opportunità  di inserire, nel testo della polizza da consegnare all'acquirente, tre specifiche clausole riguardanti rispettivamente la franchigia e/o scoperto, gli elementi dell'immobile coperti dalla garanzia assicurativa ed infine i massimali di risarcimento;

in particolare, relativamente agli elementi dell'immobile oggetto di garanzia assicurativa, detta Direzione, intendendo esplicitare il rinvio che l'articolo 4 del decreto legislativo citato opera nei riguardi dell'articolo 1669 del Codice Civile, circoscriveva la copertura assicurativa esclusivamente alle «parti strumentali dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata quali murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant'altro di simile», mentre, in ordine ai massimali di risarcimento, la medesima Direzione fissava gli stessi nella misura del 50 per cento del costo di costruzione del fabbricato e comunque per un importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.500.000 euro;

in data 31 maggio 2006 la Confedilizia-Confederazione Italiana Proprietà  Edilizia, con nota inviata al Ministero dello sviluppo economico, tuttora rimasta priva di riscontro, evidenziava le criticità  che siffatte precisazioni comportavano in danno degli acquirenti di immobili da costruire;

in particolare la Confedilizia rilevava che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi, non sarebbero state oggetto di tutela assicurativa tutte quelle carenze costruttive incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, eccetera) comunque tali da compromettere la funzionalità e l'abitabilità, dell'immobile, che la giurisprudenza di legittimità  considera rientrare senz'altro nella disciplina di cui all'articolo 1669 del Codice Civile. Inoltre, sempre la Confedilizia sottolineava che fissare il limite massimo del risarcimento al 50 per cento del costo di costruzione del fabbricato e comunque entro un limite prestabilito di 2.500.000 euro costitutiva, all'evidenza, una riduzione della garanzia prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo citato ed esponeva l'acquirente al rischio di una copertura assicurativa parziale con tutte le conseguenze del caso -:

per quali motivi il Ministero dello sviluppo economico non abbia inteso dare seguito a quanto evidenziato dalla Confedilizia e se lo stesso dicastero non ritenga, in considerazione delle osservazioni riportate in premessa, di riformulare il contenuto delle clausole predisposte dalla Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi per renderle maggiormente aderenti al dato normativo, estendendo la copertura assicurativa a tutti quegli elementi secondari ed accessori dell'immobile le cui carenze costruttive possano comunque pregiudicare la fruibilità  dell'opera e fissando massimali di risarcimento tali da coprire l'intero costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato.
(5-01630)

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TommasoFoti
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