Camera

Requisiti per l'esperienza nell'attività di bonifica

Data: 03/02/2010
Numero: 5-02437
Soggetto: Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Data Risposta: 04/10/2012

Per sapere - premesso che:
appare necessario fornire adeguate delucidazioni in ordine ai meccanismi di maturazione dei requisiti per la categoria 9 (bonifiche);
la questione è piuttosto delicata perché riguarda l'attribuzione di esperienze e quindi la maturazione di requisiti ed infine l'ottenimento della possibilità di essere direttore tecnico di impresa per determinate categorie;
occorrere stabilire, infatti, con precisione quali sono i soggetti che, data una bonifica, possono fare valere l'esperienza ai fini della maturazione dei requisiti. Si evidenzia al riguardo che i soggetti normalmente codificati in un lavoro di bonifica sono i seguenti: progettisti, direttori dei lavori, coordinatori della sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione, il responsabile dei lavori (sempre ai sensi della legge n. 494 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni), collaudatori. L'esperienza ci dice che i direttori dei lavori possono essere più di uno, così come i loro assistenti: figure minori di cui si avvalgono i predetti direttori dei lavori per l'operatività della mansione Analoga e la situazione dei coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione -:
in ragione di quali attività si maturino - e da parte di quali soggetti - i requisiti che interessano il presente atto di sindacato ispettivo.
(5-02437)


RISPOSTA DEL GOVERNO


Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini più sotto riportati.


TESTO DELLA RISPOSTA


Con riferimento alla interrogazione n. 5-02437 presentata dagli onorevoli Tommaso Foti e Carlucci, concernente i requisiti per l'attribuzione dei diversi ruoli professionali previsti per l'esecuzione dei lavori di bonifica dei siti inquinati, si rappresenta che la disciplina in materia è dettata dal decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, recante « Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali » in base al quale l'impresa che intende iscriversi all'Albo deve dotarsi di uno o più responsabili tecnici, la cui qualificazione professionale risulti da idoneo titolo di
studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione.
L'Albo gestori ambientali, istituito con decreto legislativo n. 152/2006, si articola in un Comitato nazionale, che ha sede presso il Ministero dell'ambiente e da una serie di sezioni sia regionali che provinciali, la cui sede è fissata presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il Comitato nazionale, per ogni categoria e relative classi d'iscrizione, deve definire i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti professionali dei responsabili tecnici.
Con riferimento all'iscrizione nella categoria 9 (bonifica dei siti), si rinviene la disciplina nelle deliberazioni del Comitato nazionale n. 3 del 16 luglio 1999, n. 5 del 12 dicembre 2001, integrata con la deliberazione n. 1 dell'11 maggio 2005, e dalle direttive emesse il 28 ottobre, e il 22 dicembre 2005.
I titoli di studio riconosciuti idonei ai fini del conseguimento della professionalità richiesta al responsabile tecnico sono i seguenti: diploma di geometra, perito industriale, perito tecnico, perito chimico, perito edile o altro tipo di diploma riconosciuto idoneo sulla base del corrispondente ordinamento professionale; la laurea in ingegneria, in chimica, in scienze biologiche, in scienze geologiche o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.
I titoli di studio e gli anni di esperienza richiesti variano in relazione alla dimensione dell'attività individuata dalle classi di iscrizione.
Gli anni di esperienza maturata dal responsabile tecnico nell'attività di bonifica debbono essere comprovati con idonee attestazioni di regolare esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo pari ad almeno il 40 per cento del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione, con eccezione della classe E, per la quale, in quanto classe d'accesso nella categoria 9, non sussiste alcun limite inferiore.
Nell'evenienza che le suddette attestazioni non riportino i nominativi dei responsabili tecnici, le stesse debbono essere integrate con dichiarazioni di atto notorio, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa che ha eseguito l'intervento di bonifica, nelle quali venga attestato che l'interessato ha ricoperto uno dei ruoli di cui all'articolo 4 della deliberazione 16 luglio 1999. Tra di essi è riconosciuto idoneo il ruolo di direttore tecnico, che ricomprende la maggior parte delle figure citate nell'interrogazione.
Si fa presente, inoltre, che la deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, prevede che l'impresa che si iscrive nella categoria 9 debba essere dotata, oltre che di responsabili tecnici, anche di personale tecnico qualificato, come laureati in ingegneria, in chimica, in scienze biologiche o in scienze
Geologiche.

Angelo ALESSANDRI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

facebbok

Rassegna Stampa

TommasoFoti
powered by Blacklemon Srl