Camera

Stoccaggio abusivo di pneumatici usati in un immobile a Fiorenzuola d'Arda

Data: 14/07/2010
Numero: 5-03240
Soggetto: Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Data Risposta: 09/11/2010

Per sapere - premesso che:
nel corso del 2001, Concari Ettore - ora deceduto - concedeva in locazione un capannone di sua proprietà ubicato in via Miglioli 3 a Fiorenzuola d'Arda (in provincia di Piacenza) alla ditta Siderplastgommelegno snc - avente sede legale in Orio Litta (Lodi) - con l'intesa contrattuale che l'immobile venisse utilizzato per lo stoccaggio di parti plastiche e vetrose di autovetture, come da oggetto sociale esposto nella visura camerale prodotta dalla ditta stessa;
il 24 maggio 2002, il predetto Concari Ettore, sostenendo che il conduttore gli impediva l'accesso all'immobile locato alfine di esercitare il diritto contrattuale di verifica dello stato dell'immobile, presentava un esposto-denuncia alla comando stazione dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda;
contestualmente veniva avviata dal Concari anche la procedura di sfratto, giunta a termine ma mai portata ad esecuzione in quanto, a causa dei tempi tecnici processuali, all'esito della procedura stessa l'immobile risultava del tutto ingombro di pneumatici usati;
indagini avviate dalla procura della Repubblica di Piacenza sulla Siderplast portavano ad accertare che altri immobili, tra i quali quelli ubicati a Castel San Giovanni - in provincia di Piacenza - e a Pessina Cremonese - in provincia di Cremona -, risultavano essere stati locati ed utilizzati con le stesse modalità di cui sopra e, quindi, abbandonati ingombrati di pneumatici usati;
il 29 aprile 2003, il comune di Fiorenzuola d'Arda emanava ordinanza di sgombero del capannone in questione, rimasta senza esiti;
nel dicembre 2003 veniva disposto il sequestro preventivo dell'immobile in questione e di quanto nello stesso contenuto (secondo stima risultavano stoccati circa 2.300 metri cubi di pneumatici di vario formato); nel procedimento penale n. 2787/2002 NR, 342/2005 RG avviato nei confronti dei responsabili legali della Siderplast si costituivano parti civili il signor Concari, il comune di Pessina Cremonese e il comune di Castel San Giovanni;
ascoltato quale teste, il comandante dei vigili del fuoco di Piacenza confermava la pericolosità - per l'incolumità e la salute pubblica - della situazione creatasi in particolare a Fiorenzuola;
nel corso del processo veniva accertata la qualità di rifiuto del materiale stoccato e veniva ricostruito il complesso modus operandi seguito (esibizione di false autorizzazioni ai vari gommisti del nord Italia, stoccaggio abusivo con trasferimento del materiale da un sito all'altro);
il processo, che accertava la completa mancanza di responsabilità nella vicenda del Concari Ettore (peraltro mai indagato), si concludeva con la condanna dei responsabili (sentenza n. 844/2007). Al momento pende appello;
la Corte di Cassazione, sezione 3, con sentenza n. 23494 del 19 maggio 2006, (depositata il 6 luglio 2006), pronunciandosi rispetto ad altro procedimento riguardante la vicenda in questione, ha sancito che «i pneumatici usati, dei quali il detentore si disfa o che vende a terzi perché siano riutilizzati previa rigeneratura o ricopertura, costituiscono rifiuti, stante la loro destinazione ad una operazione di recupero individuata dall'Allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997» nel corso dell'intera vicenda, il Comune di Fiorenzuola si è limitato all'emanazione di n. 2 ordinanze di sgombero (la prima riformata per vizio di identificazione dei responsabili, la seconda - come detto - rimasta del tutto priva di attuazione);
il detto comune, infatti, non si è costituito quale parte civile nel procedimento penale sopra richiamato, perdendo con ciò ogni diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei fatti più sopra descritti, nell'eventualità - per verità remota - che venissero individuati beni esecutabili riconducibili alla Siderplastgommelegno e/o ai suoi responsabili legali;
a quasi 10 anni dall'inizio della vicenda, il capannone è ancora ingombro e sottoposto a sequestro penale, mentre la proprietà è comunque gravata dell'onere di pagare l'ICI -:
se e quali urgenti iniziative intendano sollecitare o assumere al riguardo, tenuto conto anche della grave situazione di pericolo ambientale e di rischio per l'incolumità pubblica venutasi a creare in ragione dei fatti sopra descritti.
(5-03240)

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati di seguito.

Con riferimento all'interrogazione parlamentare n. 5-03240 presentata dall'onorevole Foti e riguardante la presenza di pneumatici usati in un capannone sito nel comune di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza, sulla scorta degli elementi informativi acquisiti dalla prefettura di Piacenza, dalla regione Emilia Romagna e dal comune di Fiorenzuola d'Arda, si rappresenta quanto segue.
In data 23 aprile 2003, a seguito di sopralluogo effettuato presso la società Siderplastgommalegno snc da personale dell'ARPA, del comune di Fiorenzuola, dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e della Guardia di finanza, è stata accertata l'esistenza, all'interno di un capannone sito nel territorio del comune di Fiorenzuola D'Arda (Piacenza), di un deposito di pneumatici usati, riposti alla rinfusa e occupanti l'intero volume del fabbricato e della corte ad esso annessa.
Inoltre, veniva rilevato, non solo l'elevato rischio di incendio dei materiali depositati e la totale assenza di idonei mezzi di sicurezza, ma anche l'elevata tossicità derivante dalle emissioni di pneumatici bruciati ed il potenziale pericolo per la pubblica incolumità in caso di incendio.
Pertanto, si reputava opportuna la rimozione dei pneumatici fino al raggiungimento dei requisiti minimi di sicurezza antincendio (decreto ministeriale 8 marzo 1985 e decreto ministeriale 10 marzo 1998), la messa in sicurezza della tubazione di gas metano e il posizionamento di transenne lungo la recinzione.
Con ordinanza del 29 aprile 2003 il sindaco del comune di Fiorenzuola d'Arda disponeva a carico dei titolari dell'attività l'obbligo di rimozione, attraverso lo smaltimento, dei materiali eccedenti i limiti di legge presso centri autorizzati, nonché l'immediata cessazione dell'attività di recupero-stoccaggio nel sito. Informata del caso l'autorità giudiziaria, il sito veniva posto sotto sequestro.
Successivamente, in data 4 giugno 2007, il tribunale di Piacenza, degli ulteriori accertamenti svolti nel deposito in questione da parte dell'ARPA e dei Vigili del fuoco, specificava che il sequestro preventivo dell'area non era di ostacolo agli interventi urgenti a tutela dell'incolumità e della salute pubblica.
I diversi e ripetuti accertamenti dimostravano, pertanto, che dal 2003 la situazione ambientale non era mutata.
La prefettura di Piacenza, con nota dell'8 giugno 2007, nel richiedere al sindaco del comune ulteriori informazioni sugli eventuali interventi intrapresi e/o da intraprendere nel sito, ha contattato diverse società, quali l'ENIA e la CEMENTIROSSI, per lo smaltimento dei rifiuti. L'impossibilità di smaltire i pneumatici nell'inceneritore di Borgoforte e l'elevato costo relativo allo spostamento dei medesimi fuori provincia, nonché il mancato supporto della provincia di Piacenza e della regione Emilia Romagna, hanno comportato per il sindaco del comune l'impossibilità di agire.
Al fine di valutare la possibilità di ogni utile iniziativa per la soluzione del gravissimo problema ambientale che investiva il territorio comunale di Fiorenzuola d'Arda, sono stati direttamente interessati dalla prefettura l'assessore regionale alla protezione civile ed il presidente della provincia.
Considerata l'assenza delle risorse finanziarie utili alla bonifica ed al ripristino ambientale del sito, esposta sia dalla regione - servizio rifiuti e bonifica - sia dal medesimo comune, presso la prefettura di Piacenza si è tenuto un incontro con gli Enti territoriali competenti e gli uffici interessati, al fine di definire ed adottare gli interventi necessari in situ. In tale sede, sono state previste le seguenti priorità:
1) concordare una strategia pluriennale per l'alleggerimento del quantitativo di pneumatici presenti nello stabilimento;
2) coinvolgere per una verifica degli aspetti finanziari la Regione Emilia Romagna e questo Ministero.

Così come previsto dall'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui «i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dalla normativa vigente in materia ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del silo né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi, infatti, le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio».
Pertanto, considerando che le risorse finanziarie gestite dalla direzione competente in materia del Ministero dell'ambiente sono state già tutte assentite a favore degli interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale, individuati dalla legge n. 426 del 1998 e successive integrazioni e modificazioni, con le modalità e i termini di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001 n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, la richiesta di finanziamento finalizzata alla bonifica ed al ripristino del sito dovrà essere rivolta alla regione.
Si precisa che, la sentenza n. 23494 del 19 maggio 2006, (depositata il 6 luglio 2006) della Corte di cassazione, sezione 3, attiene proprio allo stoccaggio illecito accertato presso il sito in oggetto. Infatti, i gestori di fatto della Società Siderplastgommelegno s.n.c, riconosciuti responsabili della suddetta violazione ambientale, sono stati condannati rispettivamente alla pena di quattordici mila ed otto mila euro di ammenda.
Si assicura che si provvederà a monitorare la situazione affinché siano adottati, quanto prima, i necessari interventi a tutela della salute e dell'ambiente.

Roberto TORTOLI, cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Menia e invita il Governo a continuare ad operare, per quanto in suo potere, per risolvere positivamente la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

facebbok

Rassegna Stampa

TommasoFoti
powered by Blacklemon Srl