Camera

Terreni estromessi dall'alveo del Fiume Trebbia a Bobbio (PC)

Data: 03/05/2007
Numero: 5-00988
Soggetto: Al Ministro dell'economia e delle finanze
Data Risposta: 16/01/2008

Per sapere - premesso che:

in ragione dell'istanza di accessione ex articolo 941 del Codice civile di terreni siti in Comune di Bobbio (Piacenza) - estromessi dall'alveo del Fiume Trebbia con Decreto Presidente Magistrato Po di Parma n. 11531 in data 15 gennaio 1991 - con nota del 5 marzo 2007, protocollo n. PG/07/62291, del «Servizio Tecnico dei Bacini Trebbia e Taro» veniva testualmente comunicato al Signor Groppelli Giampaolo (nato a Piacenza il 29 giugno 1943 e residente a Rossia di Gossolengo - Piacenza) che:
a) in data 19 febbraio 2007 era stato esperito, congiuntamente da tecnici del Servizio stesso, dell'Agenzia di Demanio, Filiale di Modena, Sezione staccata di Piacenza e dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, sopralluogo nella località in oggetto;
b) a seguito del detto sopralluogo, era stato richiesto a detto Servizio Tecnico «di effettuare un rilievo dello stato dei luoghi per verificare la sussistenza delle condizioni per l'estromissione dei terreni di che trattasi»;

con nota protocollo n. 2006/11257/FBO del 14 luglio 2006, l'Agenzia del Demanio-Filiale Emilia Romagna aveva comunicato al Groppelli che «il procedimento in discorso non è tutt'oggi concluso» ed altresì «di essere in attesa di ricevere il parere idraulico di competenza della Regione EmiliaRomagna, Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Taro», senza peraltro minimamente specificare quale fosse il motivo della richiesta di detto parere idraulico. La richiesta appare, infatti, quanto meno ingiustificata sol che si consideri che il terreno di origine alluvionale corrispondente a quello estromesso dall'alveo del Fiume Trebbia (giusto il decreto di delimitazione n. 11531/90 del 15 gennaio 1991) si è formato per le cause di naturale evoluzione fluviale previste dall'articolo 941 del Codice civile e pertanto può essere censito in capo alla proprietà  frontista, che ne ha diritto a norma di legge;

detto Servizio Tecnico di Bacino, con nota protocollo n. PG/06/1041528 del 10 novembre 2006, comunicava testualmente al Groppelli che era stato richiesto all'Agenzia del Demanio di effettuare un sopralluogo congiunto al fine di verificare se sussistessero ancora «tutti i presupposti di legge, considerate le mutate competenze in materia intervenute per effetto del Decreto Legislativo n. 112/98, per l'accessione, ai sensi dell'articolo 941 del codice civile, dei terreni in questione», senza minimamente precisare che si sarebbe addirittura rinnovato il procedimento istruttorio di ridelimitazione-estromissione dall'alveo dei terreni in parola;

risulta quanto meno curioso, a giudizio dell'interrogante, che i competenti uffici si preoccupino dell'eventuale effetto determinato da una norma, che abbia - in ipotesi - modificate le competenze in materia di ridelimitazione-estromissione dall'alveo, nei riguardi di un procedimento già  concluso;

nel predetto procedimento erano, infatti, già  intervenuti ben due pareri di natura tecnico-idraulica circa la formazione naturale dei terreni estromessi ed il conseguente riconoscimento di accessione (rectius alluvione) degli stessi ex articolo 941 del codice civile;

nonostante le suddette precisazioni, il riconoscimento dell'accessione ex articolo 941 del codice civile dei terreni de quibus non è ancora inspiegabilmente avvenuto: e ciò, all'evidenza, solo ed esclusivamente per ingiustificata inerzia (sono nel frattempo decorsi ben 16 anni !!!) degli uffici istituzionalmente deputati al riconoscimento stesso;

è qui il caso di aggiungere che, a tutt'oggi, le richieste che il Groppelli ha formulato al Servizio Tecnico di Bacino al fine di conoscere quali siano le eventuali disposizioni normative in virtù delle quali si è dato corso al procedimento che qui occupa sono rimaste pacificamente inevase;

appare oltremodo chiara, secondo l'interrogante, l'anomalia procedurale che caratterizza l'istruttoria in corso, in particolare per quanto concerne la ripetizione della procedura di ridelimitazione-estromissione dell'alveo, sol che si consideri che il Decreto Legislativo n. 112/98, ex adverso invocato, non prevede affatto la rinnovazione di un procedimento di ridelimitazione-estromissione dall'alveo, come invece si verifica nel caso che qui occupa. Il vero è che il richiamato Decreto Legislativo n. 118 (articoli 88 e 89) esclude addirittura che la delimitazione-estromissione dall'alveo (e quindi, a maggior ragione, la sua rinnovazione) debba e/o possa essere effettuata da un organo regionale;

d'altra parte neppure l'interrogante è a conoscenza dell'eventuale vigenza di qualsiasi altra disposizione normativa che, in denegata ipotesi, preveda la rinnovazione della predetta istruttoria;

in ogni caso, non risulta essere mai stato comunicato al Groppelli quale sia il presupposto che abbia indotto la competente autorità a rinnovare detto procedimento, e ciò nella denegata ipotesi che sussista nell'ordinamento un principio che legittimi detto operato;

risulta all'interrogante che al Groppelli non sia stata data comunicazione alcuna circa il sopralluogo del 19 febbraio 2007 e ciò nonostante che lo stesso, con nota inviata a mezzo di raccomandata ricevuta di ritorno in data 30 novembre 2006 al Servizio Tecnico dei Bacini Trebbia e Taro, avesse fatta specifica richiesta, ai sensi della Legge n. 241/90, di essere informato di eventuali sopralluoghi e di potervi partecipare, anche con propri tecnici;

è necessario che i competenti uffici, ciascuno per quanto di propria spettanza, non diano ulteriore corso ad un procedimento che ad avviso dell'interrogante sarebbe evidentemente illegittimo -:

se e quali disposizioni intenda impartire all'Agenzia del Demanio affinché la stessa provveda con l'urgenza che il caso conclama - fatto espressamente salvo ed impregiudicato ogni diritto, azione e ragione del Groppelli - a consegnare allo stesso il documento di accessione ex articolo 941 del codice civile, relativo all'istanza presentata fin dal 1991 e più volte reiterata.
(5-00988)

RISPOSTA DEL GOVERNO


Il Sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in oggetto, nei termini riportati di seguito.

Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole chiede la rapida conclusione della procedura di accessione ai sensi dell'articolo 941 dei codice civile, richiesta dal signor Groppelli Giampaolo, senza ripetizione della procedura di ridelimitazione ed estromissione dall'alveo dei terreni posti al fronte della sua proprietà, in sponda sinistra del fiume Trebbia, nel comune di Bobbio (Piacenza).
Al riguardo, l'Agenzia del demanio ha rappresentato che, con decreto del 15 gennaio 1991 del Magistrato per il Po, è stata riconosciuta una nuova delimitazione dell'alveo del fiume Trebbia, con estromissione di alcuni terreni, in conseguenza di eventi naturali connessi all'evoluzione fluviale.
È evidente che all'epoca sussistevano i presupposti per tale provvedimento, legati principalmente allo stato naturale dei luoghi, che ovviamente può mutare nel tempo.
Con istanza del 5 giugno 2000, il signor Groppelli, ha chiesto l'accatastamento in proprio favore dei terreni, oggetto di estromissione, posti di fronte al terreno di sua proprietà.
Proprio per accertare l'effettiva ricorrenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti in relazione all'istanza dei Groppelli quanto alle mutazioni naturali dei luoghi intervenute in epoca successiva al decreto 15 gennaio 1991, l'Agenzia del Demanio ha, di recente, ritenuto necessario chiedere all'Autorità di Bacino di Parma la trasmissione di una dettagliata relazione, per verificare il perdurante stato di precarietà delle fondamenta del fabbricato che si eleva dai terreni a suo tempo estromessi, stato di precarietà che aveva indotto l'A.I.PO - Agenzia interregionale per il fiume Po, con nota del 12 febbraio 2004, a rappresentare l'urgenza della demolizione dell'edificio, ciò al fine di poter altresì verificare, con dettagliata relazione, quanto è risultato da un sopralluogo congiunto, in data 16 ottobre 2007, della filiale dell'Agenzia del demanio, del Servizio tecnico dei bacini affluenti dal Po - Ufficio di Piacenza, dell'Agenzia interregionale per il fiume Po, dal quale sarebbe emerso che per parte dei terreni estromessi, con decreto 15 gennaio 1991 del Magistrato del Po di Parma, non sussistono più i presupposti di cui al citato decreto.
Della questione l'Agenzia del Demanio ha interessato, altresì, il Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po e l'Autorità di Bacino di Parma in modo da scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, derivante, come innanzi detto, dal precario equilibrio idrogeologico nell'area in esame.
Allo stato, l'Agenzia del Demanio è in attesa dei chiarimenti che le Amministrazioni sopra menzionate dovranno fornire.

Tommaso FOTI (AN) si dichiara insoddisfatto della risposta, considerando inaccettabile che, a 17 anni di distanza dal decreto con il quale si era riconosciuta la nuova delimitazione dell'alveo del fiume Trebbia, non si sia ancora proceduto all'accatastamento a favore dei soggetti interessati dei terreni oggetto di estromissione dall'alveo del predetto fiume. A tale riguardo rileva come, inspiegabilmente, dopo aver concluso le relative procedure, l'Agenzia del demanio abbia recentemente ritenuto riavviare da zero tale iter procedurale, con conseguente notevole allungamento dei tempi.
Lamenta quindi l'estrema farraginosità del meccanismo posto in essere dall'Amministrazione finanziaria, che rischia di frapporre un ulteriore ostacolo nei rapporti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni.

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