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Università: normativa riguardante i limiti d'età per i docenti

Data: 15/01/2008
Numero: 4-06071
Soggetto: Al Ministro dell'universitā e della ricerca
Data Risposta: -

Per sapere - premesso che:
appare particolarmente significativo, oltre che esaustivo, il giudizio (vedi l'inserto «Tuttoscienze» allegato al quotidiano La Stampa del 10 gennaio 2008) riservato dal professore Giacomo Rizzolatti (direttore del Dipartimento di neuroscienze della facoltà  di medicina dell'università  di Parma, accademico dei Lincei, membro della Accademia Europea) alla modifica della normativa riguardante il limite d'età  per l'insegnamento dei docenti universitari introdotto dalla legge finanziaria per il 2008;

a giudizio infatti del professore Rizzolatti «la gravità  del provvedimento governativo non solo sta nelle sue conseguenze, ma anche nell'incapacità  di chi l'ha proposto di comprendere chi è e cosa fa un professore universitario. Se i professori facessero solo dell'insegnamento agli studenti, il provvedimento sarebbe stupido, ma non disastroso. La parte però più impegnativa del lavoro del docente non consiste nel raccontare dati acquisiti a giovani studenti, ma nell'insegnare a persone che hanno uno specifico background culturale come si fa la ricerca giorno per giorno, ora per ora: consiste nella capacità  di creare una massa critica di persone che sfruttino la sua esperienza, fattore essenziale almeno in campo biologico e medico, e consiste nell'inserire i collaboratori nei circuiti internazionali da cui arrivano quei fondi che il ministero non dà  o dà  in quantità  risibile. Distruggere tutto ciò, che è fondamentale per fare andare avanti i centri di ricerca avanzata decapitando l'università, è un atto distruttivo di cui si pagheranno per anni le conseguenze»;

la previgente normativa prevedeva che i docenti universitari andassero in pensione a 72 o a 75 anni, secondo l'anno in cui erano entrati un ruolo, ma esentava negli ultimi anni di servizio, gli stessi dall'insegnamento, restando inalterati gli altri obblighi;

poiché la detta possibile esenzione rappresenta un'evidente illogicità  si sarebbe potuto prevedere di rendere obbligatorio l'insegnamento fino al raggiungimento dell'età  della pensione indicata dalla precedente normativa, disponendo il pensionamento anticipato d'ufficio per coloro che non intendessero proseguire l'attività  d'insegnamento -:

se non intenda assumere iniziative legislative volte a modificare la normativa di cui in premessa nel senso più sopra indicato, evitando così le conseguenze assurde e penalizzanti indicate dal professor Rizzolatti.
(4-06071)

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TommasoFoti
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