Numero: Seduta n. 288
Soggetto: Camera dei Deputati
PRESIDENTE
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Foti. Ne ha facoltà.
TOMMASO FOTI - CAPOGRUPPO DI FRATELLI D'ITALIA ALLA CAMERA
TOMMASO FOTI (FDI). Presidente, io ho ascoltato con attenzione le espressioni di dissenso che sono state formulate nei confronti del nuovo testo della proposta di legge come del vecchio, ma bisognerebbe quantomeno avere l'onestà intellettuale, cosa rara di questi tempi, di andare a vedere qual è stato il parere che - con altro Governo, ma con una relatrice ben precisa, l'onorevole Deiana, che non era del gruppo di Fratelli d'Italia - venne licenziato il 3 agosto 2018 sullo stesso testo originale della proposta di legge poi modificata con gli emendamenti, ultimo quello della Commissione.
Dico questo perché, innanzitutto, che fosse assodato che questa è materia urbanistica e non attiene ad alcuna forma limitatrice della libertà di culto, non sono io a dirlo; lo dice la stessa legge urbanistica: qualcuno che parla, alza la voce, ma non legge, dovrebbe sapere che gli edifici religiosi debbono essere classificati come zona F negli strumenti urbanistici comunali.
È tanto vero questo che, per coloro i quali citano la Corte costituzionale, non sarà male leggere quanto sostiene la Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 2019, quando dice che la libertà di culto comporta un duplice dovere a carico delle autorità pubbliche a cui spetta di regolare e gestire l'uso del territorio, essenzialmente le regioni e i comuni. In positivo, implica che le amministrazioni competenti prevedano e mettano a disposizione spazi pubblici per le attività religiose.
Cosa c'entra questo con questa legge? Cosa limita questa legge rispetto a questa affermazione della Corte costituzionale? Nulla! Perché la Corte costituzionale, come chiunque parla di libertà di culto, parla, appunto, della libertà di culto, non della licenza di culto a prescindere, che è un concetto del tutto diverso.
Qui stiamo parlando - una collega forse ha avuto, diciamo, un flash che un po' l'ha accecata e ha parlato di grimaldello - di un utilizzo dell'articolo 71 del codice del Terzo settore come grimaldello per non rispettare la normativa vigente in materia urbanistica per quanto riguarda, a prescindere, gli edifici religiosi (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). Ed è tanto vero questo che, se qualcuno fosse andato a vedere il parere del Ministero del Lavoro reso alla regione Emilia-Romagna, avrebbe constatato che in questo parere si fa qualcosa di più: si dice che gli articoli 6 e 7 del codice del Terzo settore già di per sé escludono che vi possano essere associazioni - si diceva allora, oggi si chiamano in altro modo - disciplinate dal codice del Terzo settore che possano svolgere attività di culto.
Il problema qual è? Il problema è che se voi andate a prendere gli articoli 6 e 7 si dice, infatti, che queste associazioni possono svolgere, tra le tante, attività culturali. Non a caso, il tutto parte come attività culturale, che nessuno ha mai messo in discussione. Il problema si pone nel momento in cui dall'attività culturale si passa a un'attività sistematica di preghiera, che comporta per tutti, non solo per chi ha una fede, ma per chi ha tutte le fedi, il rispetto di una normativa ben precisa. Quindi, mi consenta di dire, legittimamente si può rappresentare la volontà di abrogare l'articolo 1, ma altrettanto legittimamente si può dire che le argomentazioni che vengono sviluppate sono del tutto ultronee rispetto alla materia che qui interessa (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia).
