Data: 11/10/2006
Legge finanziaria per l'anno 2007.
C. 1746-bis Governo.
Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.
C. 1747 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).
Ermete REALACCI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri, in cui ha avuto inizio l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sono state poste al Governo talune richieste preliminari di chiarimento sul contenuto delle disposizioni di competenza della VIII Commissione, relative non soltanto alla manovra di bilancio, ma anche al decreto-legge collegato. . . .
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Tommaso FOTI (AN) rileva che la manovra finanziaria complessiva prevede - contro il dettato costituzionale, consacrato in una sentenza della Consulta - l'attribuzione al Governo di una delega per la riforma del «sistema di valutazione del Catasto fabbricati» con la quale si rende addirittura definitivo il criterio di un catasto non reddituale, come è in tutti i Paesi civili del mondo, ma patrimoniale. Reputa inconcepibile tale disposizione, che si abbatterà sui proprietari degli immobili, che rappresentano più dell'ottanta per cento della popolazione italiana. Considerato che appare inaccettabile attribuire allo Stato il potere di determinare i coefficienti per la redditività degli immobili, rileva la gravità di tale disposizione nell'attuale fase del mercato immobiliare, nella quale - da molti anni ormai - mentre i valori crescono i redditi calano. Aggiunge, inoltre, che il catasto di valore è il tipico strumento che si inventano i Governi che vogliono avere «mano libera», a proprio piacimento, in materia di tasse.
Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, osserva che l'articolo 52 tenta di introdurre la polizza obbligatoria contro i danni da calamità naturali - nonostante il parere contrario dei sindacati confederali e di diverse associazioni dei consumatori, oltre che di Confedilizia - contravvenendo inoltre alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In proposito, è anzitutto da segnalare che il Parlamento ha già introdotto, in materia, una specifica normativa (finanziaria 2005), che istituisce un apposito fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati destinati a qualsiasi uso, normativa di cui non è stato ancora emanato il previsto regolamento attuativo.
Dopo avere rilevato l'incongruenza della imposta di scopo prevista nel disegno di legge finanziaria, intende soffermarsi sulla disposizione di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 262. Al riguardo, ritiene che la Commissione non possa continuare ad assistere a una vicenda nella quale il Ministro esterna opinioni, che puntualmente vengono smentite il giorno dopo dalle società concessionarie. Sarebbe opportuna un'audizione delle società concessionarie congiuntamente con il Ministro, al fine di favorire il libero contraddittorio delle parti. Pur reputando corretti taluni elementi a giustificazione delle scelte fatte, rileva la necessità di individuare una soluzione improntata a un equilibrio politico, piuttosto che a motivazioni di diverso tenore. In ogni caso, preannuncia la presentazione di emendamento soppressivo dell'articolo 12 del decreto-legge.
Rileva, da ultimo, che nel disegno di legge finanziaria e nel decreto-legge n. 262 non si riscontrano taluni interventi che erano stati prospettati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; anche su questo punto, rileva la necessità di un chiarimento. . .
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Tommaso FOTI (AN), intervenendo per ulteriori precisazioni, giudica incomprensibile la mancata introduzione nella manovra di finanza pubblica della flat tax sui redditi da locazione, la cosiddetta «cedolare secca», che avrebbe determinato un beneficio a vantaggio dell'andamento del mercato immobiliare.
Quanto all'articolo 12 del decreto-legge collegato alla manovra, ritiene che non si possa applicare erga omnes il giudicato di una sentenza amministrativa, che fa riferimento ad una specifica fattispecie e ad una convenzione chiaramente circoscritta. Rileva, inoltre, che le motivazioni addotte dal Ministro per l'adozione del citato articolo 12 dovrebbero presupporre la necessità di definire una normativa per tutti i servizi pubblici, e non solo per una parte di essi. Osservato che il meccanismo del price-cap è stato giudicato legittimo anche a livello giurisdizionale, precisa che la sentenza considera legali i controlli svolti nel 2005. Nel ribadire, quindi, che appare poco corretto estendere l'applicazione generalizzata delle massime di una sentenza a tutte le situazioni esistenti, esprime perplessità per le modalità con le quali si è proceduto alla riorganizzazione dell'ANAS.
Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
