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Modifica all'articolo 14 della legge n. 36 del 1994, in materia di tariffa . . . C. 3644 Foti

Data: 29/09/2004

Modifica all'articolo 14 della legge n. 36 del 1994, in materia di tariffa del servizio di fognatura e depurazione
C. 3644 Foti.

Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Intervengono il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Ugo Martinat e il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Guido Viceconte.

La Commissione inizia l'esame.

Francesco STRADELLA (FI), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame si compone di un solo articolo, che novella l'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (cosiddetta «Legge Galli»), con la finalità di modificare la citata disposizione nella parte in cui prevede che «la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione sia dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». Secondo la relazione illustrativa, tale modifica si renderebbe infatti necessaria, in quanto con la risoluzione n. 222 del 9 luglio 2002 l'Agenzia delle entrate ha, da un lato, sostenuto che la tariffa del servizio di fognatura e depurazione non riveste più natura tributaria, bensì di corrispettivo e che, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA), e, dall'altro, che la quota di tariffa relativa alla depurazione è parte integrante della tariffa del servizio di fognatura e depurazione «non influendo, al riguardo, la circostanza che l'ente erogatore del servizio, sia nel caso che gestisca il servizio idrico integrato, sia che eserciti solo l'attività di depurazione, provveda o meno in concreto all'effettiva realizzazione della depurazione medesima».
Nel rilevare invero che, a prescindere dal contenuto della risoluzione citata, lo stesso testo letterale del vigente articolo 14 della legge n. 36 del 1994 non sembra consentire interpretazioni diverse da quella testé esposta, osserva che la proposta di legge in esame - che ha invece la finalità di sottrarre all'obbligo di pagamento della quota relativa gli utenti che non usufruiscono del servizio di depurazione - introdurrebbe in realtà una condivisibile modifica al primo periodo del comma 1 dell'articolo 14, nel senso di stabilire che gli utenti non sono tenuti al pagamento della quota di tariffa qualora la fognatura non sia provvista di impianti di depurazione o questi siano momentaneamente inattivi. In tal senso, nel condividere in pieno lo spirito dell'iniziativa legislativa del deputato Foti, si riserva di acquisire gli orientamenti dei gruppi nel corso del dibattito, preannunciando sin d'ora l'intenzione di concludere sollecitamente l'esame in Commissione.
Riguardo al contenuto del provvedimento, anche ai fini di una rapida definizione dell'esame istruttorio, intende peraltro sottolineare l'opportunità di approfondire alcune questioni di dettaglio. Si riferisce, in particolare, all'esigenza di fornire adeguata vincolatività alla disposizione recata dalla proposta di legge rispetto alla normativa vigente, affinché essa possa produrre effetti idonei a comprimere sfere di autonomie appartenenti a regioni ed enti territoriali e a garantire un'applicazione univoca sul territorio nazionale, nonché alla necessità di verificare gli eventuali profili di onerosità del provvedimento, nel senso di comprendere se esso sia suscettibile di ridurre l'entità dei corrispettivi attualmente percepiti a titolo di tariffa e, pertanto, l'introito erariale dell'imposta sul valore aggiunto a questi riferita.
In conclusione, nel ribadire un giudizio positivo sul merito della proposta di legge, ne auspica un rapido esame da parte della Commissione.
Il sottosegretario Guido VICECONTE si riserva di svolgere eventuali considerazioni di merito nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Michele VIANELLO (DS-U) sottolinea, anche a nome dei gruppi di opposizione, la necessità di svolgere uno specifico approfondimento sulla portata della proposta di legge in titolo, la quale può sembrare, ad un esame superficiale, condivisibile e rispondente a un criterio di buon senso. In realtà, una più approfondita riflessione consente di cogliere il senso più autentico del provvedimento, che presenta implicazioni afferenti al servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale. Al riguardo, osserva che, allo stato attuale, i cittadini effettuano il pagamento della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione, non come corrispettivo di un servizio ricevuto, bensì come contributo ad un fondo destinato alla realizzazione di opere idriche. Di conseguenza, la previsione di un esonero dal pagamento per coloro che non ricevano il servizio in questione comporta profili di ordine fiscale, nonché un conseguente ammanco di somme dal predetto fondo, con evidenti ripercussioni sulla concreta possibilità che le opere idriche progettate siano anche realizzate. Un'ulteriore questione è poi costituita dalla necessità di meglio comprendere i criteri di individuazione dei cosiddetti «soggetti gestori». La formulazione ambigua, contenuta nel testo della proposta di legge in titolo, determina un discutibile aggiramento della cosiddetta «legge Galli». Tale versione rappresenta quindi un'interessante ipotesi di lavoro, rispetto alla quale occorre tuttavia piena consapevolezza circa gli effetti sulla normativa attualmente in vigore.
Alla luce delle predette considerazioni, ritiene pertanto utile che la Commissione proceda allo svolgimento di audizioni dei soggetti che svolgono attività di gestione delle risorse idriche, nonché di rappresentanti degli ATO. Rileva altresì come si renda opportuno un successivo approfondimento di carattere istruttorio, volto a sollecitare in particolare gli ATO, che non vi abbiano ancora provveduto, alla predisposizione dei piani, che al momento non risultano essere stati adottati su tutto il territorio nazionale. Reputa infine necessario operare un deciso intervento nei confronti del sistema tariffario, sottolineando l'esigenza che la Commissione svolga eventualmente audizioni anche relativamente a tale specifica materia.

Pietro ARMANI, presidente, anche in relazione all'ipotesi di svolgimento di un ciclo di audizioni prospettata dal deputato Vianello, ritiene che la Commissione possa inserire tale attività istruttoria nell'ambito di un apposito Comitato ristretto, da nominare eventualmente in una successiva seduta.

Francesco STRADELLA (FI), relatore, ribadendo le finalità della proposta di legge in esame, non ritiene corretto che il cittadino debba corrispondere un corrispettivo in assenza di una specifica prestazione ad esso collegata, in considerazione del fatto che non si tratta di una tariffa da collocare in un contesto di fiscalità generalizzata. Non appare altresì comprensibile il motivo per cui il cittadino debba effettuare un pagamento in assenza di una relativa controprestazione, soltanto in previsione della possibile realizzazione di opere idriche.

Tommaso FOTI (AN) ribadisce che la questione fiscale è, in realtà, del tutto estranea alla materia trattata dal provvedimento: il punto di fondo è infatti che la somma attualmente pagata dai cittadini dovrebbe consistere in un corrispettivo non avente natura tributaria. Non si deve, infatti, incorrere nell'errore di confondere la tariffa in questione con altre tasse, aventi finalità ulteriori rispetto a quella di garantire un corrispettivo a copertura dei costi del servizio fornito.
Sottolinea pertanto che la proposta di legge in esame intende ovviare alla attuale situazione di iniquità: una conferma di tale linea proviene peraltro dalla documentazione predisposta dagli Uffici, nella quale non si ravvisano elementi o spunti critici in merito alle questioni sollevate dal deputato Vianello. Per quanto riguarda, inoltre, la prospettiva di approfondimenti istruttori, pur condividendo l'ipotesi testé prospettata, fa comunque presente che occorre scongiurare un eccessivo allungamento dei tempi, legato ad un elevato numero di audizioni; è invece da considerare prioritario che il Governo fornisca, al più presto, elementi di ragguaglio sugli aspetti di copertura finanziaria connessi alla eventuale perdita di gettito IVA.

Michele VIANELLO (DS-U), intervenendo per una precisazione, sottolinea che l'introito derivante dal pagamento della tariffa è destinato alle reti di distribuzione e al sistema idrico integrato. Considerati i rilievi mossi dal relatore, fa dunque presente che, qualora la tariffa sia da considerare il corrispettivo di un servizio realmente erogato, si rende allora necessario comprendere quanto il Governo intenda destinare, in termini finanziari, alla realizzazione e al completamento delle opere idriche, nell'ipotesi di una possibile riduzione delle entrate complessive.

Pietro ARMANI, presidente, auspica che la Commissione possa ricevere al più presto elementi conoscitivi da parte del Governo, prima di procedere all'ulteriore attività istruttoria in relazione al provvedimento in esame.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.






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