Data: 16/05/2006
Presidenza del Presidente on. Fausto Bertinotti . . .
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Tommaso FOTI rileva come il collega Volonte`, con il suo intervento, sia entrato direttamente nel cuore della questione
all'esame della Giunta. A suo avviso, il precedente del 2001 ha chiaramente indicato l'esigenza di procedere ad una puntuale
definizione dei presupposti applicativi della norma, che non lascino margini interpretativi troppo ampi e discrezionali.
Non ritiene comunque opportuna un'interpretazione
della norma fondata su una sorta di automatismo, in forza del quale dall'accesso alla ripartizione ai seggi discenda la possibilita` di costituire un gruppo in deroga ai requisiti numerici regolamentari.
La discussione svoltasi nella XIII legislatura puo` offrire interessanti spunti di riflessione, in particolare laddove si e`
prospettata la possibilita` di prevedere la formazione di due distinti gruppi misti, uno di maggioranza e uno di opposizione,
soluzione questa che, anche nelle attuali circostanze, meriterebbe di essere attentamente valutata.
Qualora si accedesse comunque all'idea di dar corso in questa fase all'applicazione della norma regolamentare, sarebbe in
ogni modo auspicabile un'interpretazione alquanto rigorosa e letterale, per non compromettere una riflessione compiuta
sulle modalita` di organizzazione della rappresentanza
parlamentare delle forze politiche minori, evitando comunque di incentivare la tendenza ad un'eccessiva frammentazione della rappresentanza politica.
Al riguardo osserva che i precedenti casi di applicazione dell'articolo 14, comma 2, registratisi anche per gruppi
parlamentari con una consistenza numerica alquanto esigua (anche quattro deputati), non possono considerarsi significativi
in quanto riferiti comunque ad un sistema politico ed elettorale diverso: in particolare, non e` irrilevante - come sottolineato
dal collega Volonte` - l'effetto di sovradimensionamento della rappresentanza parlamentare delle forze politiche interessate
in conseguenza dell'assegnazione del premio di maggioranza.
E` infine favorevole ad un congruo rinvio della decisione da parte della Giunta, purche` dell'ordine di almeno una settimana. . . .
