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Modifica all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, in materia di trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli normali del servizio permanente a nomina diretta

Data: 21/05/2008
Numero: 1110-cancel

RELAZIONE


Onorevoli Colleghi! - L'istituto dell'omogeneizzazione stipendiale degli ufficiali delle Forze armate, nel corso del tempo, ha subìto numerose rivisitazioni normative per effetto delle quali, attualmente:a) agli ufficiali che abbiano maturato 13 e 23 anni di servizio senza demerito dalla nomina ad ufficiale o aspirante sono attribuite rispettivamente le sole voci stipendiali corrispondenti a quelle del colonnello e del generale di brigata;b) agli ufficiali che abbiano maturato 15 e 25 anni di servizio senza demerito dalla nomina ad ufficiale o aspirante sono attribuite rispettivamente tutte le voci costituenti il trattamento economico del colonnello e del generale di brigata, comprese le indennità operative.Per una particolare categoria di ufficiali per la quale sono previsti il conseguimento della laurea per l'accesso alle Forze armate e il diretto conseguimento del grado di tenente, appunto denominati «a nomina diretta», l'evoluzione normativa in tema di omogeneizzazione stipendiale ha creato una seria sperequazione a loro danno.
In particolare, prima dell'entrata in vigore della legge 29 marzo 2001, n. 86, i periodi per acquisire lo status di ufficiale ai fini della citata omogeneizzazione stipendiale decorrevano dalla nomina a tenente e non già dalla nomina a sottotenente o aspirante, con la naturale conseguenza che un periodo di circa due anni di servizio prestato dagli ufficiali delle Forze armate (nel grado di sottotenente) non veniva ritenuto utile ai fini del conseguimento dell'omogeneizzazione stipendiale degli ufficiali delle medesime Forze. Tale mancato computo non investiva gli ufficiali cosiddetti «a nomina diretta», i quali, avendo avuto accesso direttamente con il grado di tenente senza la permanenza di circa due anni nel grado di sottotenente, non subivano alcun diniego di riconoscimento circa l'utile computo dei periodi di servizio prestati nel grado di sottotenente come i rimanenti ufficiali.
Proprio l'articolo 5 della citata legge n. 86 del 2001, nell'introdurre la previsione che anche i periodi di servizio espletati con il grado di sottotenente venissero ritenuti utili ai fini dell'omogeneizzazione stipendiale, anticipava in tale modo di circa due anni il conseguimento del beneficio economico per tutti gli ufficiali. Infatti, nel ridisciplinare l'istituto, si introduceva nel medesimo articolo 5 un comma 3, in forza del quale agli ufficiali per i quali era previsto il diretto conseguimento del grado di tenente, o corrispondente, il periodo per il conseguimento del beneficio economico di cui trattasi veniva ridotto di due anni, stante l'impossibilità di scomputare il periodo da sottotenente. Infatti la norma aveva il pregio di non aggravare la sperequazione a danno di una categoria di ufficiali (a nomina diretta) che, sia per non avere rivestito il grado di sottotenente sia, soprattutto, per avere un accesso nelle Forze armate in un'età anagrafica necessariamente successiva rispetto ai colleghi accademisti (questi ultimi di norma arruolati intorno al diciottesimo anno di età in forza del solo diploma di scuola secondaria, stante la necessità per i primi del conseguimento della laurea), vedeva ritardata di circa dieci anni la differenza anagrafica per il conseguimento del beneficio. Non a caso il limite di età è fissato in 22 anni anagrafici per l'accesso in accademia e in 32 anni anagrafici per l'accesso dei laureati a nomina diretta. Tale accortezza (riduzione dei due anni), sebbene di minima incidenza rispetto all'incolmabile divario di età anagrafica delle diverse categorie di ufficiali, rappresentava comunque un'attenzione e un segnale sufficienti nei confronti degli ufficiali a nomina diretta. Infatti, sebbene questi ultimi siano destinatari di varie norme che considerano in tutto o in parte la durata del corso di laurea quale servizio effettivamente prestato da ufficiale (articoli 9 e 10 del testo unico di cui al regio decreto n. 3458 del 1928 e articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970), peraltro non computato dall'Amministrazione della difesa ai fini del conseguimento dell'omogeneizzazione, hanno da sempre ritenuto tale riduzione di due anni quale surrogato del riconoscimento di un periodo di servizio da ufficiale che, sebbene considerato effettivamente prestato per fictio iuris, veniva valutato come svolto alla stessa stregua di quello da sottotenente dei rimanenti ufficiali e alternativo al riconoscimento dell'utilità nel computo dei periodi di cui alla citata normativa del 1928 e del 1970.
Purtroppo, un susseguirsi di riformulazioni del testo dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nel parziale intento di armonizzare il trattamento economico del personale delle Forze armate a quello delle Forze di polizia, abrogavano espressamente la riduzione di due anni disposta dal citato comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, mantenendo invece vigente il computo dalla nomina a sottotenente per i rimanenti ufficiali. Nel contempo veniva introdotto l'attuale e nuovo istituto della «omogeneizzazione» dei 13 e dei 23 anni dalla nomina ad aspirante o a sottotenente per le sole voci di stipendio e non per l'intero trattamento economico del colonnello o del generale di brigata, riservando quest'ultimo trattamento economico al conseguimento dei soli 13 e 23 anni degli ufficiali a nomina diretta.
Quella che in prima fase poteva apparire una soluzione di giustizia, in realtà non ha fatto altro che incrementare l'originaria sperequazione esistente a danno degli ufficiali a nomina diretta delle Forze armate i quali, oltre a continuare ad accedere ai detti 13 anni di servizio da ufficiale in un'età anagrafica di gran lunga superiore rispetto ai colleghi accademisti, non possono accedere all'anticipo di due anni previsto per il conseguimento dell'omogeneizzazione per le sole voci di stipendio introdotta con le successive novelle normative alla legge n. 86 del 2001. In sintesi, il citato articolo 5 della legge n. 231 del 1990, così come riformulato dagli interventi normativi citati, prevede due tipi di «omogeneizzazione», una per il solo stipendio a 13 e a 23 anni e l'altra per l'intero trattamento economico a 15 e a 25 anni.
Il riconoscimento dell'utilità dei periodi da sottotenente ha di fatto ridotto di due anni l'età anagrafica per il conseguimento di entrambe le forme di omogeneizzazione per tutti gli ufficiali (sia quella a 13 o a 23 anni che quella a 15 o a 25 anni), tranne che per quelli a nomina diretta, poiché l'attuale formulazione della norma consente a questi ultimi la riduzione di due anni anagrafici per la sola omogeneizzazione dell'intero trattamento economico (quella a 15 e a 25 anni), mentre non consente agli stessi di usufruire della riduzione di due anni per il conseguimento dell'omogeneizzazione per le sole voci di stipendio (quella a 13 e a 23 anni) come i rimanenti colleghi ufficiali, con un danno di circa 300 euro mensili netti per l'intero biennio.
Tale situazione normativa, intervenuta peraltro quando il personale a nomina diretta si aspettava un intervento normativo in senso opposto e volto a recuperare la differenza di età anagrafica nell'attribuzione del beneficio, avendo anticipato l'età anagrafica per il solo rimanente personale ufficiale, ha suscitato la reazione di tutto il personale militare interessato, il quale ha visto associare al danno anche la beffa.
Per la causale, si è cercato di lenire gli effetti della sperequazione cercando di ottenere in sede giurisdizionale il riconoscimento del periodo pari al corso di laurea ai fini del conseguimento dell'omogeneizzazione stipendiale, visto che per espressa previsione di legge tale periodo è considerato a tutti gli effetti servizio prestato da ufficiale e solo per un'artificiosa interpretazione dell'Amministrazione della difesa tale periodo viene considerato utile a tutti i fini, anche per la determinazione stipendiale di anzianità, ma non per il conseguimento dell'omogeneizzazione stipendiale.
La problematica è stata più volte affrontata dalla rappresentanza militare, la quale da sempre ha auspicato la risoluzione della ormai annosa questione, come peraltro evidenziato da ultimo con delibera del Comitato centrale di rappresentanza (COCER) della Marina e del COCER dell'Aeronautica militare. Infatti, a seguito del favorevole recepimento delle delibere del massimo organismo della rappresentanza militare, gli Stati maggiori di cui trattasi hanno ritenuto percorribile la soluzione, anche normativa, finalizzata a ridurre di due anni il conseguimento dell'omogeneizzazione stipendiale per le sole voci stipendiali, e non già del trattamento economico, per il personale a nomina diretta.
Tale soluzione normativa è proponibile poiché non troverebbe ostacolo nell'alterazione della sostanziale identità di trattamento economico con le Forze di polizia, le quali hanno già riservato ai funzionari e ai paritetici ruoli tecnico-logistici amministrativi a nomina diretta un inquadramento economico «nella progressione nel sistema dei parametri stipendiali» di maggior favore rispetto ai rimanenti ufficiali.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la problematica debba avere soluzione nella previsione normativa di una riduzione di due anni a favore degli ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta delle Forze armate per il conseguimento dell'inquadramento stipendiale di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, nella medesima misura spettante ai rimanenti ufficiali e senza che il predetto trattamento costituisca presupposto per la determinazione della progressione economica. Pare opportuno sottolineare come le soluzioni prospettate, poiché non comportano la corresponsione di emolumenti arretrati o, tanto meno, la rideterminazione di classi e di scatti maturati (l'omogeneizzazione per il solo stipendio non costituisce base per la progressione economica in classe e in scatti), stante l'esiguo numero di personale interessato, hanno entrambe un costo veramente trascurabile, che viene quantificato in 1.980.000 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.


1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, è inserito il seguente:«3-bis.1. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione del trattamento previsto dal comma 3-bis, agli ufficiali dei ruoli normali del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o equiparato, che abbiano prestato servizio senza demerito per 11 e 21 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale, è attribuito, a decorrere dal 1o gennaio 2009, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al generale di brigata e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica».

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010 dello stanzionamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è utilizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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