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Toto candidature: Foti sulle rettifiche e il diritto all'informazione

Data: 04/01/2005

Signor direttore,
nel commentare la rettifica da me inviata, riferita a inesistenti volontà attribuitemi, il giornalista di Libertà che si firma P.C. afferma che per pubblicare articoli come quello da me contestato "non serve un'autorizzazione", essendo i politici "personaggi pubblici". La conclusione cui il predetto P.C. giunge ("...la realtà ci spiace è questa") seppur lapidaria, risulta contraddetta dai fatti. La questione non è speciosa, ma sostanziale, e perciò meritevole di replica. Se non altro perché la rettifica, prevista dall'articolo 8 della legge sulla stampa e successive modificazioni, costituisce un rimedio a fronte dell'errore in cui è incorso il giornalista, e non un modus operandi abituale. Il fatto che il legislatore abbia specificatamente previsto alcune eccezioni per i personaggi pubblici, sicchè la pubblicazione della loro immagine non necessita, ad esempio, di autorizzazione alcuna, nulla rileva rispetto alla vicenda che qui interessa. Vicenda che, invece, vede un giornalista attribuirmi una volontà (quella di candidarmi nella lista regionale di Alleanza Nazionale per la Circoscrizione di Piacenza) mai espressa, né privatamente, né pubblicamente. La presunzione secondo cui chi ha scelto la notorietà come dimensione esistenziale del proprio agire ha rinunciato a quella parte del proprio diritto alla riservatezza direttamente correlata alla propria dimensione pubblica, vale - infatti - per situazioni del tutto diverse da quella in esame. Il diritto all'informazione, infatti, ben consente di occuparsi perfino della malattia di un personaggio pubblico (così è per l'on. Bossi) ma lo stesso è indissolubilmente legato alla veridicità della notizia diffusa. Nel caso che mi riguarda la notizia pubblicata è stata inventata di sana pianta, con violazione dell'articolo 2 della legge 68/1963 che prevede come obbligo inderogabile per il giornalista il rispetto della "verità sostanziale dei fatti riportati, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede". Principio di verità che per la Corte di Cassazione (sentenza 5 maggio 1997, n. 2113) comporta per il giornalista "l'accertamento della verità della notizia ed il controllo dell'attendibilità della fonte". D'altra parte anche la successiva e per certi versi più innovativa pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 31037 del 9 agosto 2001), pur legittimando il diritto alla critica di un fatto politico che deve ancora verificarsi, lo subordina ai requisiti della pertinenza e della continenza. Quest'ultimo del tutto inesistente nel caso che mi riguarda.

On. Tommaso Foti Piacenza

Conosciamo bene, visto che riguarda la nostra professione, cos'è una rettifica e le leggi che ne regolano la pubblicazione. Nella mia risposta, devo ripetermi, non veniva contestato il diritto alla rettifica dell'onorevole Foti, bensì la sproporzionata e "dura" reazione, a fronte di poche righe "incriminate" in un più vasto articolo. Poche righe che non costituivano notizia, ma una semplice (e breve) ipotesi in prospettiva delle elezioni regionali. Questo, quando si parla di "totocandidature" accade in tutti i giornali e in tutte le città senza che nessuno, a parte l'on. Foti, si offenda.

Paolo Carletti vicecaporedattore Libertà

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