Data: 21/04/2011
Non avendo alcuna argomentazione (neppure fantasiosa) da contrapporre alle considerazioni che ho sviluppato nel mio precedente intervento sulla "prescrizione breve", la segreteria dell'Italia dei Valori mi attribuisce sulla stessa un giudizio - "riforma epocale" - mai espresso, la qual cosa di per sé qualifica la credibilità dell'interlocutore.
Tuttavia, poiché ritengo doveroso che ai lettori non si propini solo l'aria fritta o impannata dell'Italia dei Valori, va detto che ogni norma di diritto penale è "ad personam", essendo diretta alla "persona" in ragione del dettato costituzionale secondo cui "la responsabilità penale è personale".
Ciò premesso, giova aggiungere che la Camera ha radicalmente modificato il testo del "processo breve" approvato dal Senato, eliminando la norma transitoria che avrebbe inciso, tra gli altri, sui processi in corso che riguardano il Presidente del Consiglio.
Ciò nonostante, la sindrome ossessiva compulsiva che l'opposizione manifesta nei confronti di Berlusconi la porta a concludere che ogni norma introdotta nell'ordinamento è di favore per il Presidente del Consiglio, anche quando ciò è - con evidenza - contraddetto dai fatti.
Basti pensare che i procedimenti pendenti a carico di Berlusconi (il processo Mediatrade, il processo Mediaset e, financo, il cosiddetto processo Ruby) sono molto lontani dallo spirare, avendo a disposizione i giudici almeno quattro anni per pronunciarsi, anni che salgono a quindici per il processo Ruby.
Per quanto riguarda, invece, il processo Mills, sfido chiunque a dimostrarmi che da oggi a gennaio del 2012 - quando, comunque, il processo si prescriverà in ragione delle norme attualmente vigenti - si sarebbe riusciti a celebrare il primo, il secondo e il terzo grado del processo.
La verità è che pur essendo ciò chiaro a tutti (giudici compresi), la sinistra ha deciso di puntare le proprie residue fortune politiche sul risultato mediatico del processo Mills, nella speranza di potere vendere e sbandierare come definitiva l'eventuale condanna in primo grado di Berlusconi.
Il tutto alla faccia di quella Costituzione, sempre evocata dalla sinistra quando le fa comodo, che all'articolo 27 sancisce che " l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva".
La prescrizione dichiarata, in primo, in secondo o in terzo grado, non sposta - dunque - di una virgola l'esito del processo Mills, atteso che - impugnante che sia il pubblico ministero nell'ipotesi di assoluzione in primo grado di Berlusconi, o impugnante che sia Berlusconi nell'ipotesi di condanna in primo grado - lo stesso è destinato a prescriversi.
Se l'opposizione politica a Berlusconi si lasciasse guidare dal buon senso, avrebbe invece salutato positivamente l'introduzione nell'ordinamento di una norma che evita ai giudici di lavorare a vuoto su processi che si sa cronologicamente «uccisi» dall'effetto della declaratoria di prescrizione.
Se l'opposizione a Berlusconi non fosse pregiudiziale, dovrebbe riconoscere che con l'esclusione dell'applicazione della norma ai processi di secondo e di terzo grado non vi saranno conseguenze che eliminino dal panorama dei procedimenti pendenti quelli che, comunque, potrebbero essere conclusi. Se, quindi, un procedimento in primo grado subisce l'effetto della riduzione del termine prescrizionale prevista dalle modifiche introdotte dalla Camera, vuole dire che si è in presenza di un processo comunque destinato alla prescrizione e che, dunque, non avrebbe alcuna possibilità di essere concluso.
Lasciando al proprio infausto destino politico chi rinuncia a ragionare sulla portata delle norme, preferendo ridurre la propria attività politica alla demonizzazione dell'avversario, le ragioni che hanno portato la Camera ad approvare il testo di legge di cui tanto si discute, sono perciò ben chiari.
Occorre solo aggiungere, per il lettore e non certo per l'Italia dei Valori, che l'articolo 161 del codice penale, attualmente vigente, individua tre categorie di persone rispetto alle quali l'effetto sospensivo o interruttivo della prescrizione determina un effetto di prosecuzione del termine: quella degli incensurati e dei recidivi, quella dei recidivi infraquinquennali, quella dei delinquenti abituali. Orbene, una volta accettata la distinzione delle tre categorie menzionate, è assolutamente contro logica considerare equiparati gli incensurati (quindi mai condannati) ai recidivi (condannati per un delitto non colposo).
La norma approvata dalla Camera riduce dunque - da un quarto ad un sesto- la durata del termine successivo allo spirare del termine originario di prescrizione nell'ipotesi di interruzione o sospensione del termine stesso.
La predetta modifica normativa attua un principio di ragionevolezza, introduce un principio di obiettività, realizza un principio che qualsivoglia cittadino comprende perfettamente, essendo evidente che incensurati e recidivi non possono essere equiparati e far parte della stessa categoria soggettiva di persone.
Il resto, come detto, è aria fritta o impannata.
di Tommaso Foti
da Libertà
