Regione (Archivio)

DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

Data: 08/07/2015
Numero: 842
Soggetto: Assemblea

OGGETTO ASSEMBLEARE N. 842 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale "DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI." 

EMENDAMENTI all'articolo 2

(Persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità) 

All'articolo 2, comma 1, del presente progetto di legge, le parole "problematiche afferenti la dimensione lavorativa e nel contempo sociale o sanitaria" sono così modificate "problematiche afferenti la dimensione sociale o sanitaria e nel contempo lavorativa". 

Respinto in sede di V Commissione

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All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera c), integrare la lettera e): 

"e) ad ulteriori normative regionali, nazionali ed Europee.". 

Approvato in sede di V Commissione 

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EMENDAMENTI all'articolo 3 

(Linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitari) 

All'articolo 3, comma 1, del presente progetto di legge, dopo la parola "approva" sono integrate le parole "con propria deliberazione". 

Respinto in sede di V Commissione 

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All'articolo 3, al termine del comma 2, le parole "e l'elenco delle azioni ammissibili" sono così modificate ", l'elenco delle azioni ammissibili e le regole di decadenza dai benefici previsti dalla presente legge. Tali linee sono emanate dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente". 

Approvato in sede di V Commissione 

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EMENDAMENTI all'articolo 6 

(Risorse) 

Dopo l'articolo 6 del presente progetto di legge, viene integrato il seguente articolo: 

"Articolo 6 bis 

(Definizione dei centri per l'impiego) 

1. Con la denominazione "Centri per l'impiego" si intendono le strutture previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, comunque siano esse rinominate a seguito dell'entrata in vigore della disciplina statale attuativa della legge 10 dicembre 2014, n. 183.".

Accolto quale Nota alla legge in sede di V Commissione 

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EMENDAMENTI all'articolo 7 

(Revisione degli ambiti territoriali dei centri per l'impiego) 

All'articolo 7, comma 1, le parole "quelli dei distretti, di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 e all'articolo 5 della legge regionale n. 29 del 2004, i cui ambiti sono individuati dalla Regione" sono così modificate "nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f) di detto decreto legislativo.". 

Respinto in sede di V Commissione 

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EMENDAMENTI all'articolo 8 

(Modalità di gestione integrata) 

All'articolo 8 del presente progetto di legge il comma 2 è abrogato

Ritirato per modifica del testo 

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EMENDAMENTI all'articolo 17 

(Sistemi informativi) 

All'articolo 17, comma 1, dopo le parole "la Giunta regionale" sono integrate le parole "con proprio atto". 

Respinto in sede di V Commissione 

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EMENDAMENTI all'articolo 20 

(Tirocini delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità) 

All'articolo 20, comma 3, dopo le parole "la Giunta regionale" sono integrate le parole "con propria deliberazione". 

Respinto in sede di V Commissione 

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All'articolo 20, comma 4, le parole "La Regione sostiene" sono così modificate "la Giunta regionale con proprio atto può sostenere". 

Respinto in sede di V Commissione 

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EMENDAMENTI all'articolo 24 

(Promozione delle opportunità di lavoro) 

All'articolo 24, comma 1, dopo le parole "disciplina nazionale" integrare "e". 

Approvato in sede di V Commissione 

_____________________________

All'articolo 24, comma 1, le parole ", tenuto conto della disciplina complessiva nazionale e regionale in materia, ove queste persone non possano fruire di altro adeguato sostegno di tipo economico alla loro occupazione." sono così modificate "definite ai sensi della presente legge". 

Respinto in sede di V Commissione 

______________________________ 

All'articolo 24 del presente progetto di legge il comma 2 è così integralmente modificato: 

"2. Al fine di consentire l'inserimento delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità vengono corrisposti contributi ai soggetti di cui al comma 1 in riferimento a: a) acquisti e adeguamenti strumentali atti a consentire l'inserimento di persone in condizione di fragilità e vulnerabilità; b) formazione ed impiego di personale di esclusivo ausilio alle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità". 

Approvato in sede di V Commissione

________________________________

All'articolo 24, comma 3, le parole "linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro" sono così modificate "Linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitari". 

Approvato in sede di V Commissione 

_______________________________ 

All'articolo 24, il comma 4 è così integralmente modificato "Le misure di finanziamento degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, non sono utilizzabili per gli scopi previsti dal comma 3 del presente articolo". 

Respinto in sede di V Commissione 

_____________________________

All'articolo 24, comma 4, dopo le parole "di cui al comma 3" integrare "del presente articolo". 

Approvato in sede di V Commissione 

_______________________________

All'articolo 24, comma 5, dopo le parole "di cui all'articolo 4" integrare "della presente legge". 

Respinto in sede di V Commissione 

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EMENDAMENTI all'articolo 28 

(Sostegno finanziario delle attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale) 

All'articolo 28, comma 2, le parole "linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro" sono così modificate "Linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitari". 

Approvato in sede di V Commissione

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EMENDAMENTI all'articolo 31 

(Clausola valutativa) 

All'articolo 31 del presente progetto di legge, il comma 3 è abrogato

Respinto in sede di V Commissione

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