Regione (Archivio)

Inserimento lavorativo di persone in situazione di fragilità e vulnerabilità

Data: 28/07/2015
Numero: 1058
Soggetto: Assemblea

Ordine del Giorno
L'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna 

Premesso che 

Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del TUIR (Testo Unico Imposta sui Redditi) l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. 

Tale disposizione dell'ordinamento fiscale incide negativamente anche ai fini dei calcoli dei limiti di reddito massimo per il riconoscimento di pensioni di inabilità, assegni di invalidità, pensioni di reversibilità per gli inabili e altre prestazioni assistenziali o previdenziali concesse.

Valutato che Il criterio dell'assimilazione delle indennità corrisposte a titolo di tirocinio ai redditi da lavoro deriva dalle definizioni contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi D.P.R. 917/86 (TUI ), nonché dalle norme attuative e regolamentari e non è in ogni caso riconducibile nella sfera di competenza legislativa della Regione.

La legge 11 marzo 2014, n. 23 ha conferito delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

In attuazione di tale delega sono attualmente all'attenzione del Parlamento ben 8 decreti in materia fiscale, ma è possibile çhe nel breve periodo maturino ulteriori interventi normativi per dare attuazione a varie materie rimaste escluse dalla delega, o comprese ma non attuate.

Considerato che,

La regione in attuazione dell'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015 - che ha provveduto ad integrare le "Linee guida in materia di tirocini", pure individuate nella medesima sede il 24 gennaio 2013 - sta adottando una nuova "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità,  attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari" introducendo una nuova e ulteriore tipologia di tirocinio disciplinata dall'art. 26 octies della LR 17/05. 

Lo scopo dell'intervento normativa regionale "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari" è quello di promuovere l'accesso alle politiche di inclusione sociale. 

Tale intervento normativa rischia di vedere pregiudicata la propria efficacia dal momento che l'assimilazione delle indennità corrisposte a titolo di tirocinio ai redditi da lavoro potrebbe spingere soggetti deboli o fragili a rinunciare a esperienze di tirocinio a fini di integrazione lavorativa, inclusione sociale, per non dover rinunciare ad altre prestazioni assistenziali o previdenziali di cui sono titolari.

Tutto ciò premesso e considerato
Impegna la Giunta

Ad attivarsi in tutte le sedi più opportune presso il Governo ed il Parlamento, affinché nel percorso di attuazione  della c.d. delega fiscale o in ulteriore intervento normativo o regolamentare si disponga opportunamente al fine di eliminare l'assimilazione delle indennità corrisposte a titolo di tirocinio ai redditi da lavoro.

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TommasoFoti
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