Numero: 7-00011 / Risoluzione in commissione
Soggetto: Commissione II, Giustizia
Data Risposta: -
premesso
che:
i decreti
legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 hanno dato il via a un, quanto-meno
opinabile, piano di riordino degli uffici giudiziari sul territorio nazionale,
con la soppressione di 30 tribunali, 38 procure, 220 sedi distaccate e 674 uffici
del giudice di pace; una simile riscrittura completa della geografia
giudiziaria, lungi dal rappresentare una razionalizzazione del sistema
giudiziario utile a una, pur condivisibile, riduzione dei costi, comporterà,
paradossalmente, elevati oneri di spesa pubblica, posto che i costi per gli
stipendi del personale resteranno invariati e quanto risparmiato con
l'accorpamento degli immobili si spenderà per l'adeguamento delle nuove sedi e,
si auspica, delle infrastrutture;
in tale
mutato quadro normativo si inserisce la più recente legge 19 ottobre 2017, n.
155, recante « Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di
impresa e dell'insolvenza » e finalizzata alla riscrittura integrale della
legge fallimentare, dalle procedure concorsuali alla disciplina della
composizione delle crisi da sovraindebitamento, al sistema dei privilegi e
delle garanzie; il 22 dicembre 2017 la Commissione di studio, coordinata da
Renato Rordorf e deputata all'elaborazione di una bozza degli schemi di decreto
legislativo in attuazione della legge delega, ha predisposto e trasmesso al
Ministero due dei tre schemi progettati ed in particolare quello inerente la
delicatissima individuazione dei cosiddetti tribunali concorsuali tra quelli
ordinari esistenti;
il dettato
normativo dispone, all'articolo 2, comma 1, lettera n), che nell'esercizio
della delega il Governo provveda ad « assicurare la specializzazione dei
giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli
uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata »;
tale delega
prevede che la specializzazione dei giudici possa avvenire secondo tre modalità
diversificate, tra le quali, in particolare, la possibilità per il nuovo
Governo di individuare tra i tribunali esistenti quelli « competenti alla
trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle
di cui ai numeri 1) e 2), sulla base di criteri oggettivi e omogenei » basati
su una serie di indicatori;
tra gli
indicatori specificamente in-dicati per l'individuazione di tali tribunali, si
legge « numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di
ciascun tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai
fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della
materia »;
il testo
predisposto dalla Commissione Rordorf porterebbe così a una serie di
accorpamenti delle competenze fallimentari in capo ad un ristretto numero di
tribunali a danno di numerose, ma non meno centrali, sedi: Biella, Vercelli, Verbania,
Varese, Lodi, Sondrio, Lecco, Cremona, Imperia, Massa Carrara, Rovigo, Belluno,
Gorizia, Rovereto, Ferrara, Piacenza, Ravenna, Forlì, Arezzo, Siena, Pistoia,
Prato, Grosseto, Pesaro, Urbino, Ascoli Piceno, Fermo, Terni, Spoleto,
Civitavecchia, Viterbo, Rieti, Cassino, Avezzano, Sulmona, Teramo, Lanciano,
Vasto, Isernia, Larino, Vallo della Lucania, Lagonegro, Matera, Crotone,
Lametia Terme, Vibo Valentia, Paola, Palmi, Locri, Patti, Barcellona Pozzo di
Gotto, Caltagirone, Enna, Gela, Termini Ime-rese, Sciacca, Marsala, Oristano,
Lanusei, Nuoro, Tempio Pausania; solo a titolo di esempio, la istituenda
sezione specializzata di Perugia, che dovrebbe assorbire il carico di lavoro di
competenza delle importanti sedi di Terni e Spoleto (rispettivamente di 111.317
e 38.035 abitanti), rischierebbe la paralisi totale con conseguenti gravi
disagi logistici, economici e professionali a danno di tutti, cittadini,
operatori del settore e aziende;
se la delega
venisse esercitata secondo i citati criteri sarebbero « inibite » 63 sedi,
mentre 77 sarebbero i tribunali accorpanti o a competenza invariata;
l'individuazione, a maglie strette, dei cosiddetti tribunali concorsuali
appare, inoltre, inopportuna perché non risulta giustificabile in relazione ad
esigenze di specializzazione degli uffici, posto che i tribunali circondariali
da sempre gestiscono queste procedure con risorse del tutto appropriate, avendo
maturando quindi una significativa esperienza, e perché la concentrazione
presso pochi uffici di un elevato numero di procedure, in un contesto in cui la
giurisdizione non dispone di risorse adeguate, si rivela palesemente contraria
ad ogni principio di efficienza, mettendo a rischio la funzionalità degli
uffici destinatari della concentrazione;
a ciò si
aggiunga che la individuazione, tra i tribunali esistenti, di quelli cosiddetti
concorsuali, essendo ancorata a dati meramente numerici (numero delle procedure
concorsuali degli ultimi 5 anni, numero delle imprese iscritte nel registro
delle imprese, popolazione residente, e altro), comporterebbe lo svuotamento in
siffatta materia della competenza dei tribunali di medio piccole dimensioni
che, al contrario, sono più efficienti di quelli aventi dimensioni medio
grandi, dove l'arretrato è sicuramente maggiore e destinato a crescere proprio
in virtù dell'acquisizione dei procedimenti sottratti ai tribunali
circondariali; peraltro, l'individuazione dei tribunali competenti alla
trattazione delle procedure concorsuali a scapito di tutti quelli oggi
esistenti rischierebbe di far perdere tutte le competenze, anche di carattere
specialistico, dei professionisti che si sono formate nella materia
fallimentare in quei tribunali, con evidente vanificazione di quell'esigenza di
specializzazione di cui alla legge delega e di opportunità di lavoro nei
confronti di quei professionisti che negli anni e in quei territori si sono
specializzati in materia;
proseguendo
in tale direzione, si svuoterebbero ulteriormente i tribunali minori,
depauperati di molte delle loro attuali competenze, del personale e,
ovviamente, si ingolferebbero le sedi dei tribunali più grandi;
questi
accorpamenti e una tale concentrazione delle attività del tribunale dei
fallimenti presso alcune sedi, a discapito di altre, rischiano di creare un
distacco incolmabile tra professionisti e cittadini rispetto alla magistratura
e tale distacco riveste una gravità ulteriore quando si tratta di una materia
delicata e complessa, come le procedure concorsuali;
chiedere la
specializzazione in una disciplina come il diritto fallimentare e, soprattutto,
secondo criteri che consentirebbero solo a poche città di disporre di una
sezione specializzata nel diritto fallimentare, significa ancora una volta
allontanare ulteriormente la giustizia non solo dal cittadino, ma dal mondo delle
imprese, svincolandolo dal suo radicamento nel territorio; non bisogna inoltre
dimenticare che tale previsione normativa si inserisce nell'alveo di quella
riforma della geografia giudiziaria che è iniziata con la chiusura di un numero
elevato di tribunali e che ha colpito tutti i nostri territori;
della
necessità di una giustizia di prossimità sembra concordare l'attuale Governo
quando, nel « contratto per il Go-verno del cambiamento », si legge che «
occorre una rivisitazione della geografia giudiziaria – modificando la riforma
del 2012 che ha accentrato sedi e funzioni – con l'obiettivo di riportare
tribunali, procure ed uffici del giudice di pace vicino ai cittadini e alle
imprese »; ci si augura che questo punto del « contratto » di Governo non richiami
semplicemente gli slogan della campagna elettorale, ma corrisponda ad
un'analisi concreta ed effettiva dei problemi della giustizia italiana;
le
istituzioni non possono e non devono riservare un atteggiamento di indifferenza
alla situazione di grave emergenza che i tribunali stanno vivendo da tempo e
che condurrà all'implosione del sistema giustizia,
impegna il Governo
a non
esercitare la delega nella parte in cui dispone l'individuazione dei tribunali
concorsuali con il rischio di segnare un ulteriore passo verso la chiusura e lo
svuotamento di competenze dei tribunali minori, a danno della cosiddetta
giustizia di prossimità, già minata profondamente dalla riforma della geografia
giudiziaria attuata dai precedenti Governi.
I parlamentari proponenti sono: Varchi, Delmastro Delle Vedove, Prisco
Nella sessione della Camera del 27 giugno 2018 l'On. Tommaso Foti ha apposto anche la sua firma alla risoluzione.
