Camera

Agevolazioni fiscali per le attività di sponsorizzazione

Data: 17/01/2007
Numero: 5-00559
Soggetto: Ministro per i beni e le attività culturali, Ministro dell'economia e delle finanze
Data Risposta: 16/01/2008

Per sapere quale documentazione esattamente si richieda, ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali di legge, per le attività di sponsorizzazione ex articolo 100, lettera f), Tuir 2005 e, in particolare, se occorra, e da chi debba essere rilasciata, dichiarazione di congruità della spesa effettuata.

(5-00559)

RISPOSTA DEL GOVERNO


Il Sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in oggetto, nei termini riportati di seguito.

In base a quanto dedotto dalle disposizioni di leggi vigenti, ed in relazione alla prassi amministrativa consolidata, si precisa che:
1) il Soggetto autore della erogazione liberale in denaro, titolare di reddito d'impresa, deve presentare un'istanza per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, in relazione alle erogazioni liberali deliberate per ciascun anno finanziario, alla Soprintendenza competente per settore.
All'istanza deve essere allegato un elenco completo delle erogazioni idenficativo dei seguenti:
denominazione e natura giuridica dell'ente beneficiario;
importo dell'erogazione;
denominazione ed ubicazione dell'immobile;
destinazione d'uso e breve descrizione dell'intervento con i tempi presumibili di realizzazione;

2) successivamente, il Soggetto beneficiario, facendo esplicito riferimento al contributo dell'erogatore, richiede alla medesima Soprintendenza l'approvazione della previsione di spesa inerente alle attività finanziate;
3) la stessa Soprintendenza provvede a vistare, per approvazione, la previsione di spesa trasmessa dal Soggetto beneficiario;
4) al termine delle attività, il medesimo soggetto beneficiario dell'erogazione, richiede alla Soprintendenza il «visto sul consuntivo di spesa dettagliato» e relativo alle attività svolte;
5) la Soprintendenza valutata la documentazione, ed effettuate le verifiche ritenute opportune, provvede a trasmettere al Soggetto erogatore l'originale del consuntivo di spesa, appositamente vistato, comunicandone contestualmente l'invio al Soggetto beneficiario dell'erogazione. L'invio del vistato documento, costituisce approvazione della richiesta di deduzione fiscale per l'importo indicato nello stesso.

Tommaso FOTI (AN) ringrazia il Sottosegretario per la dettagliata risposta, rilevando tuttavia come da essa emerga che le Sovrintendenze ai beni artistici non svolgano adeguatamente i compiti loro attribuiti in materia, che stabiliscono l'approvazione di tali organi della previsione di spesa relativa alle attività di sponsorizzazione di attività di valore culturale ed artistico, impedendo in tal modo ai contribuenti interessati di fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa tributaria vigente per le erogazioni liberali in denaro effettuate a tali fini.
Auspica quindi che le Sovrintendenze si attengano più scrupolosamente alle previsioni legislative, procedendo tempestivamente agli adempimenti di competenza.

facebbok

Rassegna Stampa

TommasoFoti
powered by Blacklemon Srl