Data: 15/02/2012
Numero: 5-06180
Soggetto: Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'ambiente e della tutela del
Data Risposta:
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. . . territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Per sapere - premesso che:
con concessione edilizia n. 26, rilasciata in data 14 settembre 2001, il comune di Podenzano, in provincia di Piacenza, autorizzava un intervento edificatorio attuativo di un «progetto generale unitario» redatto ai sensi dell'articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale di quel comune;
detto progetto generale unitario, così come autorizzato, giusta la nota del comune di Podenzano n. 988 del 2 febbraio 2012, prevedeva:
la realizzazione di una strada «ad anello» di congiungimento tra via Vescovi e via Araldi, in seguito via Puccini;
la realizzazione di parcheggi pubblici lungo via Vescovi e via Puccini;
la realizzazione dei sotto servizi a rete al di sotto della nuova strada di progetto (rete fognaria, rete illuminazione pubblica, rete elettrica per le utenze private, rete telefonica, rete idrica, rete gas metano);
il progetto generale unitario di cui sopra prevedeva, inoltre, che le opere di urbanizzazione venissero completate con il concorso di altro soggetto autorizzato ad eseguire un intervento edilizio in area limitrofa, giuste le concessioni edilizie n. 17/2000 e n. 35/2001;
il 10 giugno 2005 le opere di cui sopra venivano collaudate dal comune di Podenzano «fatta salva ogni responsabilità per eventuali vizi occulti dei materiali e delle opere...»;
con nota inviata in data 11 giugno 2011 al comune di Podenzano, alcuni cittadini residenti nelle vie Vescovi, Puccini e Bosi di quel comune, rappresentavano la non più tollerabile situazione venutasi a creare in ragione del reiterarsi degli eventi di esondazione del canale posto a lato della citata via Bosi (tratto sterrato), con conseguenti allagamenti degli immobili ubicati nelle predette vie;
in particolare, nella sopra detta nota, si evidenziava che:
a) non era stato realizzato alcun innalzamento dell'argine (lato strada) del canale di via Bosi (tratto sterrato) lungo tutto il percorso dello stesso, opera fondamentale per evitare il ripetersi di esondazioni;
b) non era stato realizzato alcun canale di deflusso delle acque lungo via Bosi (lato strada asfalta), così da convogliare le acque verso canalizzazioni poste a nord del campo di proprietà Zermani;
c) non era stata data adeguata variazione di pendenza verso ovest al canale posto tra i campi di proprietà Libè e Zermani, mentre per contro era stato aperto un ulteriore canale di scolo nel campo di proprietà Libè, con conseguente scarico delle acque captate nel canale di via Bosi;
con riferimento a detto ultimo punto, appare opportuno evidenziare che il 4 giugno 2011 detto nuovo canale, essendo le acque di quello ricevente già oltre il livello dell'argine, riversava le proprie direttamente sul tratto sterrato di via Bosi, trasformandola in un vero e proprio torrente con conseguente riversamento dell'acqua nei tombini posti in via Vescovi, determinando l'allagamento di diverse proprietà private. Non solo, ma parte dell'acqua finiva per riversarsi lungo il tratto asfaltato di via Bosi, provocando ulteriori allagamenti; pur essendo di tutta evidenza che le acque di raccolta del canale di via Bosi non hanno alcuna possibilità di confluire verso nord e che la permanenza dell'attuale situazione continuerà a determinare l'allagamento degli immobili ubicati nelle vie sopra indicate, non risulta adottato allo stato alcun provvedimento risolutivo dal comune di Podenzano, nonostante il contenuto della nota di ENIA del 14 settembre 2007 (prot. n. 24571) inviata al detto ente, nella quale testualmente si legge «...si rileva infine che per recuperare l'originaria funzionalità della rete fognaria di Via Vescovi bisogna eliminare l'anomala commistione tra la pubblica fognatura e i citati canali di scolo; a tal fine è indispensabile che il comune di Podenzano, che legge in copia, ponga in essere i provvedimenti necessari affinché i proprietari dei campi, o i titolari dei suddetti canali, individuino e realizzino rapidamente un nuovo recapito per le acque di scolo; in mancanza di ciò un intervento unilaterale da parte di Enia potrebbe solamente aggravare l'attuale precaria situazione»;
appare per contro sconcertante il fatto che il comune di Podenzano abbia assunto irrilevanti iniziative al riguardo, così come appaiono quelle dallo stesso evidenziate nella nota del 2 febbraio 2012, più sopra citata, nella quale testualmente si legge «...si segnala che l'amministrazione comunale ha provveduto ad eseguire, tramite il Consorzio di bonifica di Piacenza che ha operato direttamente, la risagomatura del canale irriguo esistente, con modifica della pendenza del medesimo e con rialzo delle sponde. Inoltre sono state posizionate due ulteriori griglie per smaltire le acque meteoriche nel caso si verifichino nuovi eventi critici. Al riguardo si segnala inoltre che lo stesso Consorzio di bonifica, di concerto con l'amministrazione comunale, ha ipotizzato una soluzione alternativa per la raccolta e lo scolo delle acque piovane senza per altro riuscire ad ottenere la disponibilità dei terreni da parte dei soggetti privati terzi. Si evidenzia, infine, che il comune di Podenzano, nell'ambito della redigenda pianificazione (P.S.C.) ha conferito un incarico professionale ai fini di potere individuare soluzioni fattibili per la regimazione delle acque meteoriche provenienti dalla rete dei canali esistenti. Tale studio è attualmente in fase di definizione con gli Enti terzi, tra cui si segnala lo stesso Consorzio di bonifica di Piacenza»;
non sfugge all'interrogante che, al di là delle parole, pur di fronte ad un problema annoso, la cui gravità è nei fatti e nelle vicende che si sono succedute, il comune di Podenzano si è ben guardato dal porre in essere interventi risolutivi al riguardo e neppure ha preteso che i terzi privati e/o il consorzio di bonifica di Piacenza facessero la loro parte;
non sfugge ad alcuno infatti che quanto sostenuto dal comune di Podenzano nella nota del 2 febbraio 2012 rispetto al fatto di non essere riuscito «ad ottenere la disponibilità dei terreni da parte dei soggetti terzi privati» è di enorme gravità, essendo evidente che ben avrebbe potuto lo stesso, avendo il caso qui rappresentato i requisiti previsti dalla legge, procedere con l'occupazione d'urgenza dei terreni in questione e, successivamente, disporre per l'esproprio, stante il carattere di pubblica utilità che l'opera da realizzare assumeva;
prima dell'intervento edificatorio attuativo del «progetto generale unitario» sarebbe inoltre stato demolito, ma non sostituito da altra analoga opera idraulica, un ulteriore canale - probabilmente a cielo aperto - di sfogo delle acque piovane -:
se e quali iniziative di competenza, a tutela dell'incolumità pubblica e delle norme igienico-sanitarie, si intendano assumere al fine di evitare il reiterarsi di situazioni di grave pericolo per la popolazione della zona ogni qual volta si verifica una precipitazione particolarmente intensa;
se dei fatti in premessa citati risultino informate le autorità statali competenti e, in particolare, se e quali interventi per l'accertamento degli stessi siano stati compiuti dai carabinieri di Podenzano e a quali delle stesse autorità siano state eventualmente trasmesse le relative risultanze;
se in merito ai detti fatti risultino avviate indagini.
(5-06180)
