Data: 29/06/2011
Numero: 5-05017
Soggetto: Al Ministro dell'economia e delle finanze
Data Risposta:
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Per sapere - premesso che:
a fronte del ricorso n. 194/2009 dell'11 dicembre 2009 presentato dal signor S. D. (nato a Barking - Gran Bretagna - il 18 maggio 1959, residente a Podenzano - in provincia di Piacenza) il Garante del contribuente per l'Emilia-Romagna, adottava - nella seduta collegiale dell'11 maggio 2010, la risoluzione n. 1356 con la quale, ai sensi degli articoli 13, commi 6 e 7, ed 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, invitava l'Amministrazione finanziaria a procedere in autotutela sull'istanza del predetto D. ed, in ogni caso, a procedere alla compensazione secondo la subordinata richiesta del medesimo. Detta risoluzione disponeva, altresì, l'archiviazione degli atti e la trasmissione della stessa alla direzione centrale - servizi ai contribuenti - dell'Agenzia delle entrate, alla direzione regionale, alla direzione provinciale di Piacenza, oltre che al ricorrente;
con nota protocollo n. 2010/041165 l'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Piacenza, comunicava al D. - con riferimento alla predetta risoluzione resa dal Garante del contribuente per l'Emilia-Romagna - che la direzione regionale dell'Emilia-Romagna aveva presentato al garante medesimo le proprie osservazioni non condividendo l'interpretazione sviluppata posta a fondamento della suddetta richiesta di annullamento della cartella esattoriale a suo tempo emessa;
ad oggi non sono note al D. le determinazioni che avrebbero dovuto essere adottate a riguardo -:
se e quali urgenti iniziative intenda assumere affinché la vicenda sopra rappresentata possa trovare conclusione, con pieno riconoscimento delle ragioni del D.
(5-05017)
