Numero: 5-00221 / Interrogazione a risposta in commissione
Soggetto: MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Data Risposta: 04/10/2018
Per sapere – premesso che:
il Codice dei beni culturali, all'articolo 41, prevede per gli organi amministrativi periferici dello Stato l'obbligo di versamento agli archivi di Stato dei documenti relativi agli affari esauriti da oltre 30 anni;
l'obbligo in questione non viene da molte amministrazioni periferiche rispettato;
tale inadempimento comporta grave disagio per gli studiosi dell'età contemporanea, impedendo anche la ricostruzione obiettiva di un periodo storico fondamentale per l'Italia –:
quali iniziative intenda assumere per assicurare l'osservanza della norma di legge in questione, se del caso valutando la sussistenza dei presupposti per attivare lo strumento del procedimento disciplinare a carico dei responsabili dell'omissione.
On. Tommaso Foti e on. Paola Frassinetti
RISPOSTA IN COMMISSIONE
5-00221 Foti: Sull'obbligo di versamento agli archivi di Stato dei documenti relativi agli affari esauriti da oltre 30 anni.
Il sottosegretario Gianluca VACCA risponde all'interrogazione nei termini riportati qui di seguito.
L'onorevole Foti richiede a questo Ministero quali iniziative intende attivare per garantire l'obbligo di versamento agli Archivi di Stato dei documenti relativi a questioni esaurite da trent'anni. A tale proposito, sentita al riguardo la competente Direzione generale Archivi, vorrei premettere che una eventuale azione disciplinare deve essere attivata con le modalità previste dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo una gradualità gerarchica che è, comunque, in capo all'amministrazione di appartenenza del funzionario eventualmente inadempiente, e, di conseguenza, il Ministero per i beni e le attività culturali potrebbe effettuare, al più, una segnalazione dell'eventuale inadempienza all'Amministrazione presso la quale il funzionario in questione presta servizio. Occorre tuttavia inquadrare la problematica in un più ampio quadro normativo di riferimento, in particolare di fonti normative di rango primario che hanno avuto una peculiare influenza sul processo di razionalizzazione degli spazi destinati ad archivi. Mi riferisco ai commi 222-ter e 222- quater dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (come introdotto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) testualmente dispongono, da un lato, lo scarto degli atti di archivio al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, dall'altro, al fine del completamento di tale processo, il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Il combinato disposto dai due commi sopra indicati, del medesimo articolo, rendono evidente una palese incongruenza consistente, da un lato, nell'imporre a tutte le Amministrazioni pubbliche (con la sola esclusione dei presidi territoriali di pubblica sicurezza e di quelli destinati al soccorso pubblico e degli edifici penitenziari), di conseguire una riduzione degli spazi in uso, inclusi quelli destinati ad archivio, e, dall'altro, nel prevedere l'obbligo di versamento, a carico delle medesime Amministrazioni, del materiale documentario selezionato per la conservazione a fini storici (e, dunque, illimitata) nei competenti Archivi di Stato, i quali, però, non sono esentati dal processo di razionalizzazione degli spazi. In realtà, in ragione dei particolari compiti del Ministero per i beni e le attività culturali e del rilevante onere cui è chiamato sarebbe opportuno prevedere, per esso, una deroga alla disciplina generale fissata dall'articolo 2, comma 222-bis, della legge n. 191 del 2009, che gli consentisse di utilizzare integralmente l'importo dei risparmi conseguiti in sede di razionalizzazione degli spazi per aumentare lo spazio da destinarsi alla conservazione della documentazione storica, cosa che consentirebbe alle altre amministrazioni dello Stato di effettuare i versamenti documentali cui sono tenute. Concludo sottolineando che la recente modifica dei termini per il versamento agli Archivi di Stato della documentazione non più occorrente alle esigenze ordinarie del servizio, comporta la necessità, per i detti uffici, di accogliere, a breve, materiale documentario destinato a occupare 60.000 metri lineari di scaffalature. La prevista ristrutturazione delle circoscrizioni provinciali può altresì comportare ulteriori versamenti. A ciò si aggiunga il fisiologico incremento annuo, pari a 6.000 metri lineari annui di scaffalature. Nella grande maggioranza dei casi pertanto il mancato versamento di ulteriore documentazione, da parte delle Amministrazioni statali, agli Archivi di Stato competenti e riceverla per dislocazione territoriale dipende dalla impossibilità, da parte di detti Uffici, di accettare ulteriori versamenti atteso che la capacità di archiviazione dei relativi depositi risulta ormai esaurita. Ora, converrà con me l'onorevole interrogante, che la soluzione al problema rappresentato non può essere trovata nel ricorso allo strumento della sanzione disciplinare.
Paola FRASSINETTI (FdI), replicando in qualità di cofirmataria, prende atto dell'articolata risposta, che ricostruisce nel dettaglio tutta la normativa di riferimento. Rimarca, tuttavia, la persistenza del problema, che crea disagi non indifferenti agli studiosi dell'età contemporanea. Dopo aver riconosciuto che le varie norme susseguitesi nel tempo e l'oggettiva mancanza di spazi rendono inutile il ricorso all'azione disciplinare, sollecita un intervento risolutivo volto a rendere pienamente fruibili gli archivi di Stato, che rappresentano un patrimonio culturale da difendere e da razionalizzare.
