Numero: 4-00413 / Interrogazione a risposta scritta
Soggetto: MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Data Risposta: -
Per sapere – premesso che:
il signore S.P. che ha ricevuto diverse cartelle esattoriali per somme dovute ad enti vari, chiedeva ed otteneva dall'Agenzia per la riscossione una dilazione di pagamento relativamente a n. 7 dei predetti carichi per un importo pari ad euro 34.460,84 da saldare in n. 72 rate mensili consecutive crescenti dal 15 maggio 2011 al 15 aprile 2017;
in corso di pagamento e, precisamente, il 4 febbraio 2015, n. 3 cartelle esattoriali spiccate dalla sede Inps di Piacenza venivano sgravate in quanto non dovute. Il predetto contribuente, dopo avere versato rate per un importo complessivo di euro 29.028,32, cessava – quindi – di propria iniziativa i versamenti, considerando estinto il debito;
il 5 maggio 2017 Equitalia s.p.a. inviava al succitato contribuente una richiesta di integrazione di quanto già versato, quantificata in euro 38,82 ed euro 8,21 per debiti residui su n. 2 cartelle non oggetto di sgravio e di euro 6.387,79 per una terza cartella non ammessa alla definizione agevolata;
alla richiesta di chiarimenti avanzata dal contribuente, il Concessionario avrebbe contestato allo stesso l'arbitraria interruzione del concordato piano di dilazione, con conseguente decadenza – fra l'altro – delle relative agevolazioni ed automatica applicazione di ulteriori interessi di mora e, comunque, sino alla concorrenza degli importi pretesi;
in data 5 luglio 2017 il contribuente, per il tramite di persona dallo stesso incaricato, si rivolgeva (segnalazione n. 71 nel registro dell'anno 2017) al Garante del Contribuente per l'Emilia-Romagna;
nella risoluzione n. 2627 dell'8 maggio 2017 del Garante del Contribuente per l'Emilia-Romagna si legge testualmente: « ...La segnalazione è stata come di prassi girata all'Ufficio competente per la formulazione delle controdeduzioni del caso, ma nonostante ripetuti solleciti a tutt'oggi, dopo oltre dieci mesi, non è qui pervenuto alcun riscontro e tantomeno notizia di eventuali sviluppi. »; ed ancora: « Allo stato dei fatti,[...], questo Garante sia pure in assenza di comportamenti esplicitamente scorretti o negligenti, rileva una oggettiva mancanza di collaborazione da parte del Concessionario, suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia fra cittadini ed Amministrazione finanziaria »;
i fatti si commentano da sé, tuttavia, appare chiaro che qualora il contribuente, in perfetta buonafede ed eventualmente errando, avesse ritenuto di essere al riparo da ogni residua pretesa, non può l'organo creditore, secondo l'interrogante, omettere di fornire contezza dell'operato perfino al Garante del Contribuente, impedendo a quest'ultimo di effettuare un accurato esame delle reciproche ragioni –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali urgenti iniziative intenda assumere per impedire il reiterarsi di episodi di omessa collaborazione da parte del Concessionario, come nel caso descritto;
se intenda svolgere le opportune verifiche e assumere le iniziative di competenza in merito alla situazione sopra rappresentata.
On. Tommaso Foti
